Chiarimenti della Cassazione sulla petitio hereditatis

Gli Ermellini ripercorrono le caratteristiche della petitio hereditatis, azione con cui viene contestata la qualità di erede del convenuto al fine di conseguire la restituzione dei beni ereditari.

Sul tema la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 123/19, depositata il 7 gennaio. Il caso. Nell’ambito di una controversia successoria, il Tribunale di Nuoro rigettava la domanda volta ad ottenere l’inclusione di un immobile nell’asse ereditario, immobile che secondo gli attori era stato oggetto di un contratto fiduciario tra la convenuta ed il de cuius . La Corte d’Appello ribaltava la decisione qualificando la domanda come petitio heriditatis . La soccombente ricorre in Cassazione. Petitio hereditatis. Il Collegio precisa che con la petitio hereditatis l’erede chiede al giudice l’accertamento della sua qualità al fine di conseguire la restituzione dei beni ereditari da parte di colui che li possiede senza titolo o in qualità di erede. Inoltre, ciò che l’erede può reclamare con l’ hereditatis petitio sono i beni nei quali egli è succeduto mortis causa al defunto, ossia i beni che, al tempo dell’apertura della successione, erano compresi nell’asse ereditario . In altre parole, l’azione ha come presupposto indefettibile che la qualità di erede, al cui riconoscimento è preordinata, sia oggetto di contestazione da parte di chi detiene i beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, poiché, ove tale contestazione manchi, vengono meno le ragioni di specificità dell’azione di petizione rispetto alla comune rivendicazione, che ha, invero, lo stesso petitum . Nel caso di specie, gli originari attori non contestavano alla convenuta e ora ricorrente di essersi impossessata del bene conteso in qualità di erede o senza alcun titolo, ma di essere l’intestataria fittizia, in virtù di un atto di compravendita simulato per interposizione fittizia di persona. Allo stesso modo, la ricorrente non contestava alle controparti la qualità di eredi ma la preesistenza, rispetto all’apertura della successione, di un valido atto di vendita. La sentenza impugnata risulta dunque sul punto palesemente errata . Negozio fiduciario. La Corte coglie inoltre l’occasione per ricordare che il negozio fiduciario rientra nella categoria dei negozi indiretti in quanto caratterizzato dal fine di realizzare un effetto giuridico in via indiretta. Ricorre dunque l’intestazione fiduciaria di un bene come frutto della combinazione di effetti reali in capo al fiduciario ed effetti obbligatori a vantaggio del fiduciante laddove vi sia un trasferimento vero e proprio a favore del fiduciario limitato dall’obbligo – inter partes – del ritrasferimento al fiduciante o al beneficiario da lui indicato in ciò esplicandosi il contenuto del pactum fiduciae . Nel caso di beni immobili, posto che l’intestazione fiduciaria di un bene comporta un trasferimento effettivo, occorre che tale patto risulti da un atto con forma scritta ad substantiam equiparabile dunque ad un contratto preliminare , non potendo l’atto scritto essere sostituito da una dichiarazione confessoria. Nel caso di specie, la Corte era erroneamente giunta ad affermare la sussistenza di un negozio fiduciario in via presuntiva esponendo così la sentenza all’annullamento da parte della Cassazione che, accogliendo il ricorso, rinvia la causa innanzi alla Corte d’Appello in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 13 aprile 2018 – 7 gennaio 2019, n. 123 Presidente Matera – Relatore Giannaccari Fatto P.R. , Ga. , G. , Ma. e S. citavano in giudizio innanzi al Tribunale di Nuoro P.M. , B.B. e la Banca Nazionale del Lavoro deducendo che il padre p.m. , deceduto nel , aveva edificato un’abitazione su un terreno fittiziamente intestato alla convenuta P.M. , la quale aveva trasferito il bene a B.B. a garanzia del pagamento del prezzo sull’immobile era stata iscritta ipoteca dalla Banca Nazionale del Lavoro. Nel giudizio di primo grado si costituivano, resistendo alla domanda, P.M. e B.B. , mentre rimaneva contumace la BNL. Il Tribunale di Nuoro rigettava la domanda. Proposto appello da P.R. , Ga. , G. , Ma. e S. , la Corte d’Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari con sentenza del 7.12.2013 riformava la decisione del primo giudice. La corte territoriale qualificava la domanda come petitio hereditatis e riteneva sussistere un contratto fiduciario tra P.M. ed il de cuius, in virtù del quale veniva alla medesima trasferito il bene fondava la propria decisione sulle presunzioni e sulle prove testimoniali, che riteneva ammissibili nell’ipotesi di negozio fiduciario. Per la cassazione della sentenza propone ricorso P.M. sulla base di due motivi, cui resistono con controricorso P.G. ed A. . Sono rimasti intimati P.R. , Ma. , S. , Ga. , B.B. e la Banca Nazionale del Lavoro. In prossimità dell’udienza, P.M. ha depositato memorie illustrative ex art. 378 c.p.c Diritto Con il primo motivo di ricorso di deduce la violazione e falsa interpretazione degli artt. 1414 e 1417 c.c., artt. 2721, 2725, 1350, 1351, 1324, 1362 e 1363 c.c., art. 1414 c.c., artt. 115, 116 c.p.c. e art. 2967 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 per errore materiale sono stati indicati gli artt. 115 e 116 c.p.c. . La ricorrente si duole dell’erronea qualificazione attribuita della domanda da parte del giudice di merito, deducendo che era volta alla dichiarazione di inclusione dell’immobile intestato alla ricorrente nell’asse ereditario del comune genitore, sul presupposto dell’intestazione fittizia con atto pubblico dell’11.2.1961. Detta azione avrebbe dovuto essere qualificata non come petitio hereditatis, ma come azione di accertamento della simulazione relativa per interposizione fittizia di persona, così soggiacendo alle limitazioni probatorie di cui all’art. 1417 c.c Gli attori avevano, infatti, chiesto l’inclusione del bene nell’asse ereditario, senza proporre la domanda di reintegrazione della quota di riserva, e, non avendo agito in qualità di legittimari, non potevano essere considerati terzi ai fini della prova della simulazione. Ne consegue che la corte territoriale avrebbe erroneamente utilizzato, ai fini probatori, le dichiarazioni rese dal de cuius circa l’intestazione formale del bene nell’ambito del procedimento penale. Osserva, inoltre, la ricorrente che le limitazioni probatorie si applicherebbero anche al negozio fiduciario, poiché, trattandosi di trasferimento di beni immobili, era necessaria la prova scritta ad substantiam. Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 533 c.c., artt. 1140, 1158 c.c., artt. 115, 116 e art. 216 c.c. e art. 2967 c.c. è evidente che si tratta di errore materiale il richiamo agli artt. 115 e 116 c.c. . La ricorrente reitera la doglianza in ordine alla errata qualificazione giuridica della domanda come petizione ereditaria e, nell’ambito dello stesso motivo, contesta la valutazione delle prove orali e documentali effettuate dalla Corte d’Appello. I motivi, da esaminare congiuntamente per la loro evidente connessione, sono fondati. Giova precisare che, con la petitio hereditatis, l’erede chiede l’accertamento della sua qualità per conseguire la restituzione dei beni ereditari da chi li possiede come erede o senza titolo, contestando all’erede la sua qualità. Ciò che l’erede può reclamare con l’hereditatis petitio sono i beni nei quali egli è succeduto mortis causa al defunto, ossia i beni che, al tempo dell’apertura della successione, erano compresi nell’asse ereditario cfr. Cass., Sez. 2, 2 agosto 2001, n. 10557 Cass., Sez. 2, 16 gennaio 2009, n. 1074 . L’azione ha come presupposto indefettibile che la qualità di erede, al cui riconoscimento è preordinata, sia oggetto di contestazione da parte di chi detiene i beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, poiché, ove tale contestazione manchi, vengono meno le ragioni di specificità dell’azione di petizione rispetto alla comune rivendicazione, che ha, invero, lo stesso petitum . Cassazione civile, sez. 6, 08/10/2013, n. 22915 Cass. civ., sez. 2, 16 gennaio 2009 n. 1074 . Nella specie, gli attori non hanno contestato alla P. di essersi impossessata dei beni in qualità di erede possessor pro herede o senza alcun titolo possessor pro possessore , ma di essere l’intestataria fittizia del terreno, in virtù di atto di compravendita simulato per interposizione fittizia di persona. Parimenti la convenuta non ha mai contestato la qualità di eredi degli attori, che avevano agito per il recupero del bene all’asse ereditario, ma la preesistenza, rispetto al momento dell’apertura della successione, avvenuta nel 1992, di un atto di vendita del de cuius con il quale il medesimo le aveva trasferito il terreno. In definitiva, l’effetto recuperatorio del bene nell’asse ereditario del de cuius ha come presupposto l’intestazione solo fittizia del terreno in capo alla convenuta. Quanto alla dedotta intestazione fittizia del terreno a P.M. da parte del de cuius, il giudice d’appello ha accertato l’esistenza di un contratto fiduciario tra il padre e la figlia ed ha ritenuto che il negozio fiduciario non richiedesse la forma scritta, potendo risultare anche da presunzioni. La decisione è palesemente errata ed i motivi di ricorso colgono nel segno. Il negozio fiduciario rientra nella categoria più generale dei negozi indiretti, caratterizzati dal fatto di realizzare un determinato effetto giuridico non in via diretta, bensì indiretta. Affinché ricorra l’intestazione fiduciaria di un bene frutto della combinazione di effetti reali in capo al fiduciario e di effetti obbligatori a vantaggio del fiduciante - occorre che il trasferimento vero e proprio in favore del fiduciario sia limitato dall’obbligo, inter partes, del ritrasferimento al fiduciante o al beneficiario da lui indicato, in ciò esplicandosi il contenuto del pactum fiduciae Cassazione civile, sez. 2, 29/02/2012, n. 3134 . In detta figura manca qualsiasi intento liberale del fiduciante verso il fiduciario e la posizione di titolarità creata in capo a quest’ultimo è soltanto provvisoria e strumentale al ritrasferimento a vantaggio del fiduciante Cass., Sez. 3, 2 aprile 2009, n. 8024 . Pertanto, poiché l’intestazione fiduciaria di un bene comporta un vero e proprio trasferimento in favore del fiduciario, ove tale patto abbia ad oggetto beni immobili, esso deve risultare da un atto avente forma scritta ad substantiam, atteso che esso è sostanzialmente equiparabile ad un contratto preliminare né l’atto scritto può essere sostituito da una dichiarazione confessoria proveniente dall’altra parte, non valendo tale dichiarazione né quale elemento integrante il contratto né - anche quando contenga il preciso riferimento ad un contratto concluso per iscritto - come prova del medesimo Cassazione civile, sez. 2, 09/05/2011, n. 10163 In senso conforme, da ultimo, cfr. Cass. 7 aprile 2011 n. 8001 . La corte territoriale non ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto affermati da questa Corte, alla quale il collegio intende dare continuità. È evidente l’errore della decisione, laddove ravvisa un pactum fiduciae tra il de cuius e la figlia, senza però ravvisare alcun obbligo a carico della fiduciaria di ritrasferire il bene al de cuius, ma costruendo l’iter argomentativo della decisione solo sull’intestazione formale del bene in favore della beneficiaria. È in ogni caso erronea l’affermazione di principio secondo cui il negozio fiduciario avente ad oggetto beni immobili non debba essere provato per iscritto ma anche attraverso presunzioni. pag. 17 della sentenza impugnata . In realtà, peraltro, l’azione proposta dagli attori era volta alla dichiarazione della simulazione dell’atto di vendita del de cuius in favore della figlia, e, poiché essi non hanno chiesto di essere reintegrati nella quota di riserva, hanno agito in qualità di eredi, con la conseguenza che era loro onere provare l’accordo simulatorio attraverso la controdichiarazione. Trova, pertanto, applicazione la regola generale secondo la quale la prova della simulazione, sia essa assoluta o relativa, può essere data soltanto mediante controdichiarazione, costituente atto di riconoscimento o di accertamento della simulazione avente carattere negoziale, che può essere anche posteriore all’accordo simulatorio e può provenire da una sola parte ovvero quella contro il cui interesse è stata redatta , purché sia consegnata alle altre parti che hanno redatto l’atto simulato, non potendo avere valenza probatoria - al fine dell’accertamento della pattuita simulazione - nemmeno la confessione stragiudiziale Cassazione civile, sez. 2, 10/04/2015, n. 7270 . La sentenza deve, pertanto, essere cassata e rinviata alla Corte d’Appello di Cagliari in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia innanzi alla Corte d’Appello di Cagliari in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.