Il nuovo orientamento sull’assegno divorzile opera solo con la sentenza definitiva di divorzio

Deve dunque essere annullato il provvedimento emesso d’urgenza dal Presidente del Tribunale, investito della domanda di divorzio, con il quale sia stato eliso l’obbligo dell’ex marito di versare l’assegno previsto in sede di separazione dei coniugi.

Un assegno divorzile contestato La Corte d’Appello di L’Aquila, con decreto del 4 ottobre scorso, accoglie il reclamo proposto da una donna avverso il provvedimento urgente adottato dal Tribunale di Chieti, investito della domanda di divorzio avanzata dal marito, ripristinando l’assegno stabilito a suo favore in sede di separazione ed onerando l’ex marito delle spese straordinarie per i figli in ragione del 50%. In particolare, il decreto presidenziale impugnato aveva eliso l’obbligo dell’ex marito di versare un assegno di mantenimento a favore dell’ex moglie, stabilito in sede di separazione nella misura di 600 euro, oltre alla somma di 500 euro a favore di ciascuno dei due figli conviventi con la madre. Il provvedimento si fondava sulla valutazione della capacità reddituale dei due soggetti, sottolineando la capacità dell’ex moglie – di professione avvocato - di raggiungere la piena indipendenza economica, applicando così l’indirizzo giurisprudenziale inaugurato dalla sentenza n. 11504/17 della Cassazione. L’applicazione del nuovo orientamento. La reclamante lamenta dinanzi alla Corte d’Appello di aver, nei fatti, abbandonato la professione per dedicarsi alla cura dei figli e della casa supportando la carriere del marito. Dopo la separazione aveva intrapreso una sporadica attività di collaborazione presso altri colleghi, mentre l’uomo – anch’esso avvocato – aveva vinto un concorso pubblico ed era proprietario di 3 immobili oltre ad un cospicuo patrimonio mobiliare. La Corte d’Appello condivide le prospettazioni della donna evidenziando come nella fase presidenziale il Giudice non è chiamato a formulare un’anticipazione del giudizio relativo alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell’assegno di divorzio che ha altri presupposti, e consegue al mutamento di status” e quindi alla pronuncia di scioglimento degli effetti del matrimonio . In tale fase processuale infatti il giudice deve solo verificare se nelle more del procedimento si siano verificati fatti nuovi che impongano una modifica delle previsioni assunte in sede di separazione dei coniugi. Conseguentemente, precisa il decreto, il nuovo indirizzo giurisprudenziale in tema di assegno divorzile potrà trovare applicazione con la sentenza che dichiara il divorzio, ma non prima . In conclusione, considerando che i redditi delle parti non hanno subito modifiche apprezzabili, la Corte ritiene che non vi sia motivo di modificare le condizioni della separazione che vengono dunque ripristinate con accoglimento del reclamo.

Corte d’Appello di L’Aquila, decreto 4 ottobre 2018 Presidente/Relatore Iannaccone Fatto e diritto D. impugna –ai sensi dell’art. 4, comma 2, l. 54\2006, che rende applicabile anche ai giudizi di divorzio il reclamo di cui all’art. 708, quarto comma, c.p.c. il provvedimento reso dal Presidente del Tribunale di Chieti che, investito della domanda di divorzio avanzata da suo marito, , ha adottato i provvedimenti urgenti, elidendo –per quanto in questa sede interessa la previsione di assegno in suo favore che era stata invece stabilita con la separazione , e disciplinando i tempi d’incontro del padre coi due figli minorenni, nati dall’unione, e che vivono con lei. Quanto a tale ultimo punto deduce che i coniugi hanno concordemente stabilito diversi ritmi d’incontro, che sarebbe inopportuno modificare. In relazione all’assegno rappresenta invece che la sentenza di separazione del 7\6\2017 aveva stabilito che il oltre ad un assegno, di € 500, in favore di ciascuno dei figli versasse anche a lei un assegno di € 600. Aggiunge che il reddito netto del coniuge era di circa 30.000 euro all’epoca della separazione, mentre oggi ammonta a circa 45.000 euro somma che è già depurata non solo delle imposte, ma anche del canone di locazione che quello deve oggi pagare per la locazione della casa nella quale si è trasferito dopo la separazione . Deduce che la decisione si fonda sul rilievo che ella svolge la professione di avvocato, ed è perciò in grado di raggiungere la piena indipendenza economica e sul sospetto che percepisca redditi non dichiarati. Il provvedimento, quindi, sembra fare proprio il nuovo indirizzo giurisprudenziale inaugurato da Cass. 11504\2017 , secondo il quale l’assegno divorzile non è dovuto tutte le volte in cui l’altro coniuge abbia conseguito –o sia in condizione di conseguire l’autosufficienza economica. Contesta di percepire redditi non dichiarati, avendo nei fatti abbandonato la professione al fine di dedicarsi alla cura di figli e della casa, così supportando la carriera del marito, che in un primo tempo svolgeva la sua stessa professione, ma poi aveva vinto un concorso. Rappresenta di vivere nella casa coniugale, che è di proprietà di suoi genitori, e di avere ripreso la professione solo dopo il naufragio del rapporto coniugale, per cui oggi svolge soltanto una sporadica attività di collaborazione in favore di colleghi. Il , viceversa, è proprietario di 3 immobili un quarto è stato alienato nel 2013 , e titolare di un cospicuo patrimonio mobiliare. Il P.G. ed il hanno chiesto il rigetto del reclamo, anche se il secondo ha aderito alla richiesta della moglie, di mantenere l’attuale regime deglii incontri padre – figli, come concordato da essi coniugi. Per il resto rappresenta seppure in via subordinata che il provvedimento presidenziale, nell’elidere l’assegno in favore della moglie, ha aumentato dal 50 al 70% il suo contributo alle spese straordinarie dei figli per cui all’eventuale ripristino dell’assegno dovrebbe seguire anche la riduzione dell’anzidetta percentuale. Il reclamo e la domanda subordinata del resistente vanno condivise a tale fine occorre considerare che nella fase presidenziale il Giudice non è chiamato a formulare un’anticipazione del giudizio relativo alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell’assegno di divorzio che ha altri presupposti, e consegue al mutamento di status , e quindi alla pronuncia di scioglimento degli effetti del ma solo a verificare se nelle more si siano verificati fatti nuovi, che consiglino di modificare le previsioni che erano state assunte in sede di separazione dei coniugi. Di conseguenza, il nuovo indirizzo giurisprudenziale peraltro corretto dalle Sezioni Unite, per quanto detto potrà trovare applicazione con la sentenza che dichiara il divorzio, ma non prima. Ciò premesso, deve ora considerarsi che i redditi delle parti, per quanto detto, non hanno subito modifiche apprezzabili e che, anzi, sono aumentati quelli del . Di conseguenza non vi è motivo di modificare le condizioni della separazione, che vanno ripristinate in parte qua” in relazione all’assegno ed alle spese straordinarie. Si tratta, peraltro, di una decisione assunta allo stato degli atti, e sulla scorta di un giudizio sommario, per cui è modificabile in ogni tempo, in modo da tenere conto delle prove che saranno eventualmente raccolte nel corso dell’istruttoria. Le spese del grado seguono la soccombenza. P.Q.M. in accoglimento del reclamo, autorizza i coniugi a continuare a tenere gli incontri padre – figli secondo le modalità concordate ripristina l’assegno in favore della , stabilito con la separazione, ed onera il a contribuire alle spese straordinarie necessarie per i figli in ragione dl 50% condanna il al pagamento delle spese del grado, liquidate in complessivi € 4.000, oltre accessori di legge e spese forfettarie nella misura del 15%. Si comunichi.matrimonio ,