Tradisce e abbandona la moglie malata: la separazione è colpa del marito

Respinte tutte le obiezioni proposte dall’uomo. Evidente, secondo i Giudici, che la rottura sia stata causata dal comportamento del coniuge, che ha abbandonato casa e intrattenuto una relazione extraconiugale. A suo carico anche l’obbligo di versare il mantenimento alla consorte, che percepisce solo una pensione di invalidità.

L’ha tradita, è andato via di casa e l’ha poi ignorata, negandole sia l’assistenza morale che quella materiale. Eppure lei, la donna che aveva sposato, era seriamente malata Comportamento non solo deprecabile, quello tenuto dall’uomo, ma anche punibile in ambito giudiziario. Legittima perciò, sanciscono ora i Giudici del Palazzaccio, la decisione con cui a lui viene addebitata la separazione coniugale. E non discutibile, peraltro, è anche il suo obbligo di versare ogni mese 300 euro per il mantenimento della moglie e 300 euro per il figlio Cassazione, ordinanza n. 21576, sez. VI Civile, depositata oggi . Crisi matrimoniale. Ufficializzata la separazione personale dei coniugi, i Giudici, prima in Tribunale e poi in Corte d’Appello, ritengono evidenti le colpe del marito nella crisi definitiva della coppia, e in aggiunta lo condannano a versare 300 euro mensili a titolo di mantenimento in favore della moglie, oltre a 300 euro mensili in favore del figlio . In particolare, in secondo grado, vengono evidenziate le plurime e gravi violazioni dei doveri matrimoniali da parte dell’uomo – che si è allontanato dalla casa coniugale e ha intrattenuto una relazione extraconiugale – e la loro stretta connessione causale con l’intollerabilità della convivenza . Per quanto concerne poi l’assegno di mantenimento in favore della donna, i Giudici richiamano il fatto che la polizia tributaria ha accertato che il marito era titolare di un reddito nettamente superiore a quello della moglie, la quale, dal canto suo, percepisce solo una pensione di invalidità e non può lavorare a causa delle sue condizioni di salute , essendo affetta da sclerosi multipla. Fedeltà. La decisone pronunciata in appello viene duramente contestata dall’uomo, il quale, tramite il proprio legale, propone ricorso in Cassazione, sostenendo, in particolare, che la crisi coniugale è riferibile a reciproche difficoltà di coppia, peraltro risalenti nel tempo , e non ai comportamenti da lui tenuti. Tale lettura della vicenda non convince però i Giudici del Palazzaccio, i quali, difatti, confermano entrambi i punti sfavorevoli all’uomo, ribadendo che è a lui addebitabile la separazione coniugale e sancendo definitivamente il suo obbligo di versare l’assegno di mantenimento alla moglie. Secondo i magistrati è difficilmente opinabile il comportamento dell’uomo, che si era allontanato dalla casa familiare, aveva una relazione extraconiugale e non aveva prestato alla moglie la necessaria assistenza materiale e morale , nonostante le accertate condizioni di salute della donna. E in questo quadro viene richiamato il principio secondo cui in tema di separazione tra coniugi, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, che, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile del tradimento. Sul fronte economico, poi, vengono valutati come sufficienti i riscontri di natura documentale forniti dalle indagini della polizia tributaria. In sostanza, è ritenuta evidente la sperequazione reddituale tra i coniugi e viene considerata decisiva anche l’inidoneità al lavoro della donna, affetta da sclerosi multipla .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 28 giugno – 3 settembre 2018, numero 21576 Presidente Scaldaferri – Relatore Acierno Ragioni della decisione Con sentenza del 29 aprile 2016 la Corte d'appello di Catania ha rigettato l'appello proposto da Gu. Pa. avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa che aveva pronunciato la separazione personale di quest'ultimo e Ni. Inumero e la addebitava al Pa., disponendo altresì che egli versasse Euro 300,00 mensili a titolo di mantenimento in favore della moglie, oltre a Euro 300 mensili in favore del figlio. La Corte d'appello ha ritenuto, per quanto ancora interessa a che la pronuncia di addebito fosse pienamente giustificata, essendo emerse plurime e gravi violazioni dei doveri matrimoniali da parte del Pa. ed essendo stata accertata la loro stretta connessione causale con la intollerabilità della convivenza nello specifico, era provato che il Pa. già alla data dell'allontanamento dalla casa familiare - che già da sola integra una violazione dei doveri familiari - si fosse allontanato dalla casa coniugale e intrattenesse una relazione extra-coniugale. b che sussistessero pienamente i presupposti di legge per l'assegno di mantenimento in favore della Inumero sia rispetto all'an che rispetto al quantum nel procedimento di primo grado la polizia tributaria aveva accertato che il Pa. era titolare di un reddito nettamente superiore a quello della moglie, la quale, dal canto suo, percepisce solo una pensione di invalidità e non può lavorare a causa delle sue condizioni di salute. Avverso suddetta pronuncia ricorre per cassazione Gu. Pa., affidandosi a due motivi Nel primo viene dedotta la violazione degli artt. 143, 151, 2. c., 2697 c.c. nonché artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte territoriale erroneamente addebitato a lui la separazione pur in mancanza del nesso di causalità tra l'infedeltà e la crisi coniugale, la quale, invece, è riferibile a reciproche difficoltà risalenti nel tempo. Secondo la giurisprudenza di legittimità la situazione di intollerabilità, disaffezione e distacco affettivo, giustificante la separazione, può verificarsi anche in relazione a uno solo dei coniugi, senza che ciò possa costituire motivo di addebito. Nel secondo viene dedotta la violazione dell'art. 156 c.c. e 115, 116, c.p.c. nonché vizio di motivazione, per essersi la Corte territoriale sottratta al principio in base a cui il coniuge richiedente è gravato dall'onere di dedurre e dimostrare sia l'an debeatur che il quantum debeatur dell'assegno di mantenimento. La sentenza è anche viziata per avere utilizzato a fini probatori le dichiarazioni rese dal Pa. al c.t.u. circa i propri redditi ma non le dichiarazioni della Inumero , la quale affermava di essere economicamente indipendente. Il primo motivo è inammissibile, perché si risolve nella sollecitazione di un nuovo accertamento di merito sui presupposti della pronuncia di addebito. L'apprezzamento circa la responsabilità di un coniuge nel determinarsi della intollerabilità della convivenza in ragione della violazione dei doveri matrimoniali è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di motivazione congrua e logica ex multis, Cass. 18074/2014 . In riferimento all'istruttoria svolta in primo grado è emerso, infatti, che il Pa. si era allontanato dalla casa familiare, aveva una relazione extra-coniugale e non aveva prestato alla moglie la necessaria assistenza materiale e morale, anche in relazione alle accertate condizioni di salute della Inumero mancando invece la prova da parte sua che la violazione dei doveri coniugali fosse successiva alla crisi matrimoniale. I fatti, così come insindacabilmente accertati dal giudice del merito, possono giustificare una pronuncia di addebito, non configurandosi la denunciata violazione di legge. Peraltro la prova del nesso causale può essere fornita con qualsiasi mezzo, anche per presunzioni tenuto conto dei principi di recente affermati da questa Corte nella sentenza numero 16859 del 2015 così massimati In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale . Il secondo motivo è parimenti inammissibile per la medesima ragione. I redditi delle parti, invero, sono stati accertati nel procedimento di primo grado attraverso l'indagine della polizia tributaria, mentre le dichiarazioni rese dai coniugi al consulente tecnico d'ufficio, il quale, invece, non aveva il compito di accertare la loro situazione economica ma l'idoneità genitoriale, non sono state ritenute idonee, con valutazione incensurabile, a modificare i riscontri di natura documentale. Pertanto, la sperequazione reddituale e l'inidoneità al lavoro della Inumero , affetta da sclerosi multipla, hanno correttamente condotto la Corte territoriale a confermare l'assegno di mantenimento sia nell'an che nel quantum. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Il processo risulta esente, ex lege, dalla debenza del doppio contributo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, art. 52.