La nuova famiglia di fatto fa venir meno il diritto all’assegno divorzile a carico dell’ex marito

Ove il coniuge divorziato instauri una nuova famiglia, ancorché di fatto, viene definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità in suo favore dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso.

Così il Tribunale di Ancona con decreto n. 6360/18 del 21 maggio. Il caso. Un uomo, divorziato in base a una sentenza del Tribunale di Ancona del 2005, notificava all’ex moglie e al P.M. un ricorso con il quale chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio. In particolare, domandava che fosse revocato l’assegno previsto a favore dell’ex moglie, sostenendo che la donna avesse intrapreso una stabile convivenza. Nel corso del giudizio il ricorrente offriva alla donna una occupazione lavorativa e il pagamento di una polizza assicurativa e riteneva che esistessero i presupposti per la revoca o comunque per una riduzione significativa dell’assegno versato. L’ex moglie si costituiva in giudizio contestando la domanda dell’uomo e affermando, sì, la sussistenza da alcuni anni di un legame affettivo con il nuovo compagno – che trovava riscontro anche nelle fotografie pubblicate sui social network – ma negando l’esistenza di una stabile convivenza. La donna, in via riconvenzionale, chiedeva l’aumento dell’assegno posto a suo favore e per il mantenimento dei figli maggiorenni ma non autosufficienti economicamente , affermando di trovarsi in una condizione di salute tale da non poter svolger alcuna attività lavorativa e reputando non congrua l’offerta lavorativa fattale dall’ex marito in corso di giudizio. Il Giudice di primo grado si riservava e, a scioglimento della riserva, si pronunciava con decreto, ritenendo che la causa potesse essere decisa sulla base della documentazione depositata, senza necessità di procedere ad una ulteriore attività istruttoria. La decisione del Tribunale. Il Tribunale di Ancona, chiamato ad occuparsi della questione, afferma che, dalla produzione documentale agli atti - posta in correlazione con una relazione investigativa depositata -, risultano elementi certi volti a corroborare l’esistenza di una stabile convivenza della donna con un nuovo compagno. La circostanza che quest’ultimo, poi, abbia un’abitazione propria, di cui può disporre, non è sufficiente ad escludere la natura stabile della convivenza con la signora e l’esistenza di un comune progetto di vita. Rilevanza probatoria della relazione investigativa. Il Collegio di Giudici anconetani dà continuità all’orientamento giurisprudenziale che assegna valore alla relazione investigativa, considerata come prova documentale atipica avente valore indiziario, utile ai fini di una decisione se suffragata, come nella fattispecie in esame, da altre evidenze probatorie che attestano la non occasionalità della frequentazione e la sua risalenza nel tempo. Quindi, per la giurisprudenza, gli scritti provenienti da terzi estranei alla lite, pur non avendo efficacia di prova piena e non essendo soggetti né alla disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 c.c. , né a quella processuale di cui all'art. 214 c.p.c., possono essere, però, liberamente apprezzati nel loro valore indiziario dal giudice del merito, il quale è inoltre libero di formare il proprio convincimento circa la veridicità formale della scrittura sulla base di elementi probatori ottenuti dalle altre risultanze processuali, nonché dallo stesso comportamento della parte contro cui la scrittura viene prodotta, anche in relazione a particolari circostanze che possono conferire speciale significazione e rilevanza probatorie. Creazione di un nuovo legame stabile e duraturo. Ad avviso della prevalente giurisprudenza di legittimità l'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge. Pertanto, il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso. Infatti, la formazione di una famiglia di fatto - costituzionalmente tutelata, ai sensi dell’art. 2 della Carta costituzionale, come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell'individuo - è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà post-matrimoniale con l'altro coniuge, il quale non può che confidare nell'esonero definitivo da ogni obbligo. Assegno di mantenimento dei figli maggiorenni. L'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché egli non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta. L'aumento delle esigenze economiche di un figlio risulta legato, anche senza bisogno di specifica dimostrazione, alla sua crescita e allo sviluppo della sua personalità. Conclusione. I Giudici della Prima Sezione civile del Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, con il decreto in oggetto, revocano l’assegno divorzile a favore della donna, ritenendo dimostrata l’esistenza di una sua convivenza stabile con il nuovo compagno e considerando che la stessa, pur godendo di una capacità lavorativa – e non essendo stato dimostrato che le sue condizioni di salute la rendono inabile al lavoro e al reperimento di una occupazione - ha rifiutato una valida offerta di lavoro al solo fine evidente di non vedersi negare l’assegno divorzile. I Giudici, inoltre, stabiliscono, che risulta, invece, fondata la domanda della donna di aumento di assegno di mantenimento per la prole. Il padre, infatti, gode di una solida condizione economico-reddituale che legittima, di per sé, l’aumento dell’assegno di mantenimento dei figli, le cui esigenze sono aumentate con la crescita. Le spese del giudizio restano compensate.

Tribunale di Ancona, sez. I Civile, decreto 2 – 21 maggio 2018, numero 6360 Presidente Mazzagreco – Relatore Fratini Fatto e diritto I Con ricorso ritualmente notificato alla resistente e al PM, il ricorrente, coniuge divorziato di omissis in forza della sentenza emessa dal Tribunale di Ancona in data 15.6.2005, domandava la modifica delle condizioni di divorzio, chiedendo che fosse revocato l'assegno previsto a favore della moglie, adducendo quale sopravvenienza che la resistente ha intrapreso una stabile convivenza. Nel corso del giudizio il ricorrente offriva alla ricorrente una occupazione lavorativa e il pagamento di una polizza assicurativa. Assumeva, invocando recente giurisprudenza della Suprema Corte, che ricorrono i presupposti per la revoca, ovvero per una significativa riduzione dell'assegno. La resistente si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea e la stabile convivenza e domandava in via riconvenzionale l'aumento dell'assegno di mantenimento per sé e per i figli, rappresentando condizioni di salute ostative allo svolgimento di una attività di lavoro e reputando non congrua l'offerta lavorativa presentata dal ricorrente in corso di causa, negando la stabile convivenza. Concessi alle parti i termini per integrare le rispettive difese anche con produzioni documentali il giudice istruttore riservava la decisione al Collegio e la riserva è sciolta con il presente provvedimento. II Il Collegio ritiene che la causa possa essere decisa sulla base della documentazione in atti senza il compimento di ulteriore attività istruttoria. Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità L'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso. Infatti, la formazione di una famiglia di fatto - costituzionalmente tutelata ai sensi dell'art. 2 Così, come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell'individuo - è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua, solidarietà postmatrimoniale con l'altro coniuge, il quale non può che confidare nell'esonero definitivo da ogni obbligo Cass., numero 6855/2015 successiva conforme Cass., numero 2466/2016 precedente conforme Cass., numero 17195/2011 . La sentenza si inserisce nel solco tracciato dalla Corte Europea di Strasburgo la quale ha evidenziato che costituiscono famiglia anche le relazioni che si dipanano nell'ambito delle unioni non coniugali Corte EDU, Shalk ando Kopfc. Austria 24 giugno 2010 Corte EDU, G.C. Vallianatos e. Grecia 7 novembre 2013 e dalla Corte Costituzionale che declina al plurale la stessa nozione di famiglia C.Cost. 15 aprile 2010, numero 138 . La sussistenza di un legame affettivo tra la signora omissis e il compagno non solo è stata ammessa dalla stessa resistente, ma ha trovato riscontro anche nelle fotografie pubblicate sui social network, non contestate. La circostanza che gli stessi trascorrano insieme alcuni periodi di vacanza assume valore in ordine alla natura del rapporto, a nulla rilevando le modalità di ripartizione tra essi delle spese delle vacanze. Tali evidenze probatorie devono essere poste in correlazione con la relazione investigativa in atti da cui emergono ulteriori elementi a conferma della natura stabile della convivenza. Il signor omissis ha libero accesso alla abitazione della resistente anche quando la stessa non è presente in casa, dove lo stesso pernotta e che costituisce punto di partenza e di arrivo dei conviventi quando gli stessi si recano in viaggio. In ordine alla rilevanza probatoria della relazione investigativa, il Collegio intende dare continuità all'orientamento giurisprudenziale che assegna valore a detti documenti quali prove atipiche aventi valore indiziario cfr Cass. numero 11516/2014 e in generale numero 73/2010 secondo cui gli scritti provenienti da terzi estranei alla lite, pur non avendo efficacia di prova piena e non essendo soggetti né alla disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 cod. civ., né a quella processuale di cui all'art. 214 cod. proc. civ., possono essere, però, liberamente apprezzati nel loro valore indiziario dal giudice del merito utili ai fini del decidere se suffragati, come nel caso di specie, da altre evidenze probatorie, che attestano la non occasionalità della frequentazione e la sua risalenza nel tempo. La tesi della resistente tesa ad affermare la natura occasionale della presenza del signor omissis presso la propria abitazione durante la rilevazione dell'investigatore dovuta ai lavori di ristrutturazione della casa dello stesso, corrobora e non smentisce la tesi della convivenza stabile, posto che nella impossibilità di utilizzare la propria abitazione lo stesso ha fatto riferimento proprio alla abitazione della compagna. La sussistenza di una abitazione propria di cui il signor omissis può disporre d'altro canto non costituisce valido motivo per escludere la natura stabile della convivenza e la sussistenza di un comune progetto di vita con la signora omissis . L'assenza di evidenze anagrafiche, valorizzate dalla resistente, non può assumere di per sé rilievo dirimente al fine di escludere la convivenza o la natura stabile di essa, soprattutto ai fini che ci occupano ossia l'accertamento del diritto al perdurare dell'assegno divorzile che, ove dipendesse dalle sole risultanze anagrafiche, potrebbe essere inficiato da condotte strumentali. La relazione, insorta dopo la sentenza di divorzio circostanza non contestata , perdura da alcuni anni per espressa ammissione della resistente e ciò aggiunge un ulteriore tassello alla ricostruzione che ravvisa nel rapporto affettivo instaurato dalla resistente una convivenza stabile che fa venir meno il presupposto per il perdurare dell'obbligo di versamento dell'assegno divorzile da parte del signor omissis . Nel caso di specie sussistono plurimi elementi che inducono il Collegio ad affermare che la resistente abbia costituito una famiglia di fatto con il signor omissis il quale, per la stessa amissione della resistente, gode di adeguati redditi propri e ciò appare sufficiente per affermare che lo stesso goda di proventi sufficienti per creare con la signora omissis quella comunanza di risorse economiche che giustifica la revoca dell'assegno divorzile a favore della stessa. E' meritevole di accoglimento la domanda della resistente diretta ad ottenere la revisione dell'assegno a favore dei figli. Secondo la prevalente giurisprudenza l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio divenuto maggiorenne cessa qualora lo stesso abbia conseguito l'indipendenza economica e tale status può considerarsi raggiunto in presenza di un impiego tale da consentirgli un reddito corrispondente alla sua professionalità e un'appropriata collocazione nel contesto economico-sociale di riferimento, adeguata alle sue attitudini ed aspirazioni Cass. numero 4765/2002 numero 21773/2008 numero 14123/2011 numero 1773/2012 . Nel caso di specie è pacifico che i figli siano maggiorenni, ma non economicamente indipendenti. L'art. 155, comma 4, c.c., tra i criteri di quantificazione del contributo di mantenimento per i figli minorenni ma applicabili, analogicamente, anche ai figli maggiorenni non indipendenti economicamente , attribuisce preminenza alle attuali esigenze del figlio . Tale criterio valorizza, chiaramente, l'età dei figli e le effettive esigenze personali, di relazione e scolastiche degli stessi, non limitate al vitto, all'alloggio ed alle spese correnti, ma estese all'acquisto di beni durevoli quali, ad es., indumenti e libri , che non rientrano necessariamente nella nozione di spese straordinarie . La sopravvenienza di giustificati motivi idonei a modificare le condizioni di separazione o divorzio può consistere, pertanto, anche, nelle accresciute esigenze di vita dei figli ad es., di studio, di svago o di vestiario . L'aumento delle esigenze del figlio è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di autonoma dimostrazione Cass. numero 400/2010 Cass. numero 2191/2009 Cass.numero 17055/2007 e legittima la revisione dell'assegno, anche in mancanza di miglioramenti reddituali e patrimoniali del coniuge obbligato Cass. numero 26123/2008 ancor più nel caso di specie considerato che la sentenza di divorzio è stata emessa nel 2005. Nel caso di specie le prove in atti evidenziano che il ricorrente gode di una solidissima condizione economico reddituale che di per sé legittima l'aumento dell'assegno per la prole, a nulla rilevando a tal fine l'offerta di lavoro fatta alla resistente, che in nessun caso avrebbe consentito alla stessa di provvedere in modo paritario al mantenimento dei figli, ma che deve in ogni caso essere valutata al fine di determinare la misura dell'assegno, posto che anche la resistente gode di una capacità lavorativa, sia pure generica e non vi è prova che le condizioni di salute la rendano inabile al lavoro ed al reperimento di una occupazione che le consenta di contribuire al mantenimento dei figli. Il Collegio a tal proposito non può non considerare che la resistente ha rifiutato in corso di causa una valida offerta di lavoro senza alcuna solida motivazione al solo evidente fine di non vedersi negare l'assegno divorzile, offerta che costituiva e costituisce una opportunità rara nel mondo del lavoro, anche perché accompagnata da una polizza assicurativa che poteva assicurare alla stessa una certa stabilità economica anche al raggiungimento dell'età pensionistica. Da ultimo occorre considerare che la resistente gode di una abitazione propria ed è proprietaria di beni immobili e tali circostanze vanno comunque valutate ai fini della determinazione dell'obbligo di contribuzione gravante sui genitori, a cui il ricorrente in questi anni non si è mai sottratto come evidenziato dalla copiosa documentazione in atti, che attesta elargizioni considerevoli a favore dei figli da parte del padre. Ai fini della determinazione dell'importo dell'assegno rileva infine il risparmio di spesa di cui beneficerà il signor omissis a seguito della revoca dell'assegno divorzile. Alla luce delle superiori argomentazioni è fondata la domanda di aumento dell'assegno di mantenimento per la prole, che il Collegio ritiene equo determinare nella misura di Euro omissis per ciascun figlio, oltre al 75 % delle spese straordinarie già previsto in sede di divorzio. Spese di lite compensate in ragione della reciproca soccombenza. P.Q.M. il Collegio, visto l'art. 9 della Legge 898/70, così provvede - revoca l'assegno divorzile a favore di omissis posto carico di omissis - omissis verserà a omissis a titolo di contributo per il mantenimento dei figli omissis la somma di Euro omissis mensili per ciascun figlio, entro il giorno 10 di ogni mese, annualmente rivalutata secondo le variazioni degli indici ISTAT, oltre al 75% delle spese straordinarie occorrenti per la prole. - spese di lite compensate.