Legittima la posizione assunta dai genitori di tre minorenni. Respinta la richiesta presentata dal nonno e finalizzata ad ottenere una tutela del proprio diritto di vedere i nipoti. Decisivo l’inopportuno comportamento invadente da lui tenuto, e risultato inquietante per i minorenni.
Nonno – materno – troppo invadente, tanto da sfiorare lo stalking e abbastanza per provocare inquietudine nei nipoti. Legittima perciò la scelta dei genitori – la figlia e il genero – di impedirgli contatti con i propri figli Cassazione, ordinanza numero 15238/18, sezione VI Civile, depositata oggi . Comportamento del nonno. A fronte del comportamento tenuto dal genero e dalla figlia – che lo tengono a distanza –, l’uomo, in qualità di nonno, chiede ai Giudici di adottare «provvedimenti necessari a tutelare il diritto dei tre nipoti a conservare con lui un significativo rapporto affettivo». Domanda plausibile, almeno sulla carta, e invece respinta, prima in Tribunale e poi in Corte d’appello i Giudici hanno posto in evidenza «il comportamento negativo e inquietante tenuto dal nonno, solito appostarsi nei luoghi frequentati dai tre nipoti e seguirli poi con l’autovettura». E proprio questo elemento è ritenuto decisivo anche in Cassazione per respingere il ricorso del nonno, e sancire, di conseguenza, la legittimità della posizione assunta dai genitori dei tre minorenni, posizione finalizzata, secondo i magistrati, a tutelarne il benessere psico-fisico. I Giudici del ‘Palazzaccio’ riconoscono in premessa «il diritto dei nonni a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni», ma aggiungono subito dopo che tale diritto deve essere comunque posto in secondo piano rispetto a «un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore». Ebbene, in questa vicenda è emersa «la riluttanza dei nipoti ad intrattenere relazioni con il nonno materno, in conseguenza dell’impressione negativa suscitata dal suo comportamento inopportuno ed inquietante» e consistito nell’«appostarsi nei luoghi da loro frequentati» e nel «seguirli con l’autovettura». Significativa poi è ritenuta anche «l’incapacità» del nonno «di cogliere il disagio dei minori e di far prevalere il loro bisogno di serenità sulla propria esigenza di interessarsi alla loro vita quotidiana». Tutti questi elementi spingono quindi i giudici della Cassazione a confermare la pronuncia della Corte d’appello, sancendo il diritto dei genitori dei tre minorenni a impedire i contatti col nonno materno.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 15 maggio – 12 giugno 2018, numero 15238 Presidente Scaldaferri – Relatore Mercolino Fatto e Diritto Rilevato che Lu. Ma., nonno materno dei minori Gi., Cl. e Ma. Fe., ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi, illustrati anche con memoria, avverso il decreto del 9 marzo 2016, con cui la Corte d'appello di Ancona ha rigettato il reclamo da lui interposto avverso il decreto emesso dal Tribunale per i minorenni di Ancona l'8 giugno 2015, che aveva rigettato la richiesta di adozione dei provvedimenti necessari a tutelare il diritto dei minori a conservare un significativo rapporto affettivo con il ricorrente che To. Fe. e Cr. Ma., genitori dei minori, non hanno svolto attività difensiva che il Collegio ha deliberato, ai sensi del decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016, che la motivazione dell'ordinanza sia redatta in forma semplificata. Considerato, in ordine all'ammissibilità dell'impugnazione, che, come recentemente affermato da questa Corte, i provvedimenti ablativi, modificativi o limitativi della responsabilità genitoriale sono impugnabili con il ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 Cost., in quanto adottati all'esito di un procedimento che, pur non avendo natura prettamente contenziosa, non esclude la presenza di parti in conflitto tra loro, ed incidenti su diritti di natura personalissima di primario rango costituzionale, con conseguente idoneità ad acquistare efficacia di giudicato rebus sic stantibus, salva la sopravvenienza di fatti nuovi cfr. Cass., Sez. I, 21/11/2016, numero 23633 che tra i predetti provvedimenti dev'essere annoverato anche quello adottato, ai sensi dell'articolo 317-bis cod. civ., come sostituito dall'articolo 42 del d.lgs. 28 dicembre 2013, numero 154, sul ricorso proposto dagli ascendenti a tutela del loro diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, trattandosi di una posizione soggettiva che, a differenza di quella precedentemente prevista dall'articolo 115, primo comma, cod. civ. ed ora trasfusa nell'articolo 337-ter, primo comma, cod. civ., introdotto dall'articolo 55 del d.lgs. numero 154 cit., è attribuita agli ascendenti non già in via indiretta, come riflesso della tutela accordata all'interesse del minore nell'ambito della crisi dell'unione tra i genitori, ed ha consistenza di vero e proprio diritto soggettivo, essendo tutelata in via principale, indipendentemente dalla predetta crisi ed anche nei confronti di una volontà comune dei genitori, sia pure subordinatamente ad una valutazione dell'interesse del minore che con il primo motivo d'impugnazione il ricorrente denuncia la violazione degli articolo 29 e 111 Cost., dell'articolo 8 della CEDU e degli articolo 317-bis e 330 cod. civ., sostenendo che, nel rifiutare di consentirgli la frequentazione dei minori, quanto meno attraverso incontri protetti, il decreto impugnato ha negato valore alla relazione affettiva esistente con gli stessi, abdicando alla funzione di mediazione spettante al giudice in materia familiare e legittimando le condotte ostative dei genitori, senza considerare che gli ascendenti vantano un diritto autonomamente azionabile alla conservazione dei rapporti con i nipoti, la cui subordinazione all'interesse del minore non esclude la necessità di sottoporre tale interesse ad un'accurata valutazione che con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'articolo 111 Cost. e degli articolo 115, 116 e 191 cod. proc. civ., osservando che, nella valutazione dell'interesse dei minori, il decreto impugnato si è limitato a dare credito alle dichiarazioni rese dalle nipoti, trascurando l'età che le stesse avevano all'epoca in cui si erano verificati gli episodi di violenza da loro riferiti e la definitiva assoluzione di esso ricorrente dai reati ascrittigli, ed omettendo di verificare se i timori manifestati dai minori nei suoi confronti costituissero il frutto di manipolazioni e condizionamenti da parte dei genitori che i due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto riflettenti profili diversi della medesima questione, sono infondati che l'articolo 317-bis cod. civ., nel riconoscere agli ascendenti un vero e proprio diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, non attribuisce allo stesso un carattere incondizionato, ma ne subordina l'esercizio e la tutela, a fronte di contestazioni o comportamenti ostativi di uno od entrambi i genitori, ad una valutazione del giudice avente di mira l' esclusivo interesse del minore , ovverosia la realizzazione di un progetto educativo e formativo, volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore, nell'ambito del quale possa trovare spazio anche un'attiva partecipazione degli ascendenti, quale espressione del loro coinvolgimento nella sfera relazionale ed affettiva del nipote che tale coinvolgimento, costituente il presupposto indispensabile per un fruttuosa cooperazione degli ascendenti all'adempimento degli obblighi educativi e formativi dei genitori, è stato nella specie escluso dal decreto impugnato, con ampia e congrua motivazione, in virtù dell'accertata riluttanza dei nipoti ad intrattenere relazioni con il nonno materno, in conseguenza dell'impressione negativa suscitata dal comportamento inopportuno ed inquietante di quest'ultimo, solito appostarsi nei luoghi da loro frequentati e seguirli con l'autovettura, nonché dell'incapacità, in tal modo manifestata dal ricorrente, di cogliere il disagio dei minori e di far prevalere il loro bisogno di serenità sulla propria esigenza d'interessarsi alla loro vita quotidiana che, nel contestare il predetto apprezzamento, puntualmente giustificato in base alle risultanze dell'audizione personale delle prime due nipoti, il ricorrente non è in grado d'individuare le lacune argomentative o le carenze logiche del ragionamento seguito dal decreto impugnato, ma si limita a prospettare l'eventualità di condizionamenti o manipolazioni da parte dei genitori e la possibilità d'incontri protetti, argomentatamente escluse dalla Corte territoriale, in tal modo dimostrando di voler sollecitare, attraverso l'apparente deduzione del vizio di violazione di legge, una nuova valutazione dei fatti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di controllare la correttezza giuridica delle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, nonché la coerenza logico-formale delle stesse, nei limiti in cui le anomalie motivazionali sono ancora deducibili con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 5 cod. proc. civ., come sostituito dall'articolo 54 del D.L. 22 giugno 2012, numero 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, numero 134, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame cfr. Cass., Sez. Unumero , 7/04/2014, numero 8053 Cass., Sez. VI, 16/07/2014, numero 16300 9/06/2014, numero 12928 che, alla stregua dell'accertamento compiuto dalla Corte di merito, non può condividersi il richiamo del ricorrente alla giurisprudenza della Corte EDU, secondo cui l'impegno degli Stati contraenti ad astenersi da ingerenze arbitrarie nella vita privata e familiare, previsto dall'articolo 8 della CEDU, comprende obblighi positivi, concernenti il rispetto della vita familiare anche nelle relazioni tra gli individui, tra cui quello di predisporre un arsenale giuridico adeguato e sufficiente a garantire i diritti legittimi degli interessati, tale da consentire allo Stato di adottare misure idonee a riunire il figlio minore al genitore ed anche ai nonni, nonché di adottare tutte le misure preparatorie che consentano di pervenire a tale risultato cfr. Corte EDU, sent. 7/12/ 2017, Beccarmi e Ridolfi c. Italia 21/01/2015, Manuello e Nevi c. Italia 2/11/2010, Nistor c. Romania 9/06/1998, Bronda c. Italia che, nell'enunciare il predetto principio, la Corte EDU ha infatti precisato che l'obbligo per le autorità nazionali di adottare misure volte ad assicurare la riunione tra il figlio e il genitore non è assoluto, dovendo le stesse tenere conto degli interessi e dei diritti e delle libertà di tutte le persone interessate, in particolare degli interessi del minore e dei diritti conferiti allo stesso dall'articolo 8 della Convenzione cfr. Corte EDU, sent. 29/06/2004, Volesky c. Repubblica Ceca 22/11/2005, Reigado Ramos c. Portogallo che il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione degl'intimati che, trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione l'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, inserito dall'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, numero 228. P.Q.M. rigetta il ricorso. Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella ordinanza.