La contumacia di uno dei coniugi non equivale alla rinuncia alla domanda congiunta di divorzio

In tema di domanda congiunta di divorzio art. 4 l. n. 898/1970 , il cui fondamento è la concorde volontà dei coniugi di procedere al divorzio riconoscendone la sussistenza dei presupposti e di procedere alla disciplina delle condizioni attinenti alla prole e ai rapporti economici in via negoziale, l’eventuale rinuncia all’azione è configurabile solo se proposta congiuntamente da entrambi.

Sul tema si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10463/18, depositata il 2 maggio. Il caso. La Corte d’Appello di Roma respingeva l’appello proposto avverso la sentenza di prime cure che aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra l’appellante e l’attrice originaria. La sentenza d’appello viene impugnata dall’uomo con ricorso in Cassazione. Il ricorrente si duole per non aver la Corte interpretato la normativa in tema di divorzio nel senso di favor per la conservazione del matrimonio. I coniugi infatti non erano stati sentiti in udienza, nemmeno al fine di tentare la conciliazione, a causa dell’assenza del ricorrente per problemi di salute ed inoltre il giudice non aveva considerato la contumacia della moglie quale tacita revoca del consenso al divorzio con rinuncia alla relativa azione. Mancata partecipazione di un coniuge all’udienza. Il Collegio richiama in primo luogo l’art. 4, comma 16, l. n. 898/1970 c.d. legge sul divorzio secondo il quale i coniugi devono essere sentiti personalmente in udienza, senza però aggiungere la necessità del tentativo di conciliazione o l’adozione di provvedimento provvisori ed urgenti da parte del presidente, salvo situazioni particolari a tutela dei figli. Tale norme, precisa la pronuncia in commento, è conforme alla natura della decisione che il tribunale è chiamato a pronunciare sul divorzio c.d. congiunto” o su conclusioni conformi”, la quale incide bensì sul vincolo matrimoniale, ma sull’accordo tra i coniugi , realizzando dunque un controllo esterno e formale dell’accordo negoziale. Non è dunque riscontrabile alcuna lesione del contraddittorio stante l’assenza del ricorrente che, nonostante la concessione di ben 8 rinvii di udienza, non si era presentato personalmente davanti al presidente del Tribunale, il quale può discrezionalmente disporre o meno il tentativo di conciliazione. Rinuncia all’azione. Per quanto attiene all’asserita rinuncia tacita all’azione da parte della moglie, la Corte ricorda che il fondamento della domanda congiunta di divorzio art. 4 l. n. 898/1970 è la concorde volontà dei coniugi di procedere al divorzio riconoscendone la sussistenza dei presupposti e di procedere alla disciplina delle condizioni attinenti alla prole e ai rapporti economici in via negoziale. La domanda congiunta di divorzio corrisponde ad un’iniziativa processuale comune e paritetica dei coniugi che non corrisponde alla somma di due distinte domande di divorzio, né può essere considerata quale adesione di una parte alla domanda proposta dall’altra. È dunque inammissibile una rinuncia unilaterale all’azione anche in forma implicita, come sostenuto dal ricorrente proprio per la natura della stessa che richiede, al più, una rinuncia congiunta di entrambe le parti. In conclusione, la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 13 febbraio – 2 maggio 2018, numero 10463 Presidente Di Virgilio – Relatore Valitutti Fatto e diritto Rilevato che il signor R.E. ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma numero 5283, depositata in data 08 settembre 2016, con la quale era stato respinto l’appello avente ad oggetto la sentenza numero 784/2012 del Tribunale di Viterbo di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario intercorso tra l’odierno ricorrente e la controricorrente G.G. la signora G.G. ha resistito con controricorso Considerato che con l’unico motivo di ricorso - denunciando la violazione e falsa applicazione, via art. 360, co. 1 numero 3 del codice di rito, degli articoli 4 della L. 898 del 1970 e 101 cod. proc. civ. - il ricorrente si duole del fatto che la Corte Capitolina non abbia interpretato la normativa richiamata nel senso di favor per la conservazione del matrimonio, a fronte di condotte processuali delle parti significative in tal senso in particolare, il giudice di seconde cure, non avrebbe sentito entrambi i coniugi - stante l’assenza, giustificata da ragioni di salute, del R. - anche al fine di tentare la conciliazione degli stessi, non ritenendo neppure di rinviare il procedimento ad una nuova udienza, per consentire la comparizione dell’odierno ricorrente il giudice di appello non avrebbe, inoltre, tenuto conto della revoca del consenso al divorzio e dalla rinuncia alla relativa azione da parte della G. , provvedendo a dichiarare l’estinzione o, quantomeno, l’improcedibilità del giudizio, né, avrebbe inteso la contumacia della signora G. quale tacita adesione alla richiesta di annullamento della sentenza di primo grado - che aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio - avanzata dal R. con la proposizione dell’appello Rilevato che la norma dell’art. 4, comma 16, della legge numero 898 del 1970 prevede esclusivamente che i coniugi debbono essere sentiti, ossia che deve essere fissata una udienza per la loro comparizione personale, ma non prevede né il tentativo di conciliazione, né l’adozione di provvedimenti provvisori ed urgenti da parte del presidente, se non nella sola ipotesi in cui il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli sono in contrasto con gli interessi degli stessi , nel qual caso procederà ai sensi del comma 8 del medesimo articolo Ritenuto che tale previsione sia conforme alla natura della decisione che il tribunale è chiamato a pronunciare sul divorzio cd. congiunto o su conclusioni conformi , la quale incide bensì sul vincolo matrimoniale, ma sull’accordo tra i coniugi, e pertanto realizza - in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli - un controllo solo esterno e formale attesa la natura negoziale dell’accordo medesimo Cass., 20/08/2014, numero 18066 nessuna violazione del contraddittorio debba ritenersi, pertanto, sussistente, una volta accertato dal giudice di seconde cure che il R. era stato messo in condizioni più volte - essendo stata l’udienza di comparizione rinviata per ben otto volte - di comparire personalmente davanti al Presidente del Tribunale, sicché nessun obbligo di concedere un ulteriore rinvio - peraltro in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo - sussisteva per il Tribunale del resto, nello stesso divorzio giudiziale il tentativo di conciliazione sia facoltativo, onde il rinvio della udienza di comparizione, nel caso di assenza del coniuge convenuto, è rimesso ad una valutazione discrezionale del Presidente Cass., 14/03/2014, numero 6016 Considerato che per quanto concerne la mancata valutazione della rinuncia all’azione da parte della G. , il fondamento della domanda congiunta di divorzio, ex art. 4 della Legge 898/1970, è da individuarsi nella concorde volontà dei coniugi di dar luogo al divorzio, riconoscendone la sussistenza dei presupposti, e di disciplinare conseguentemente le condizioni inerenti alla prole ed i loro rapporti economici, mediante un accordo, in primo luogo sostanziale, circa la disciplina delle conseguenze dello scioglimento del rapporto matrimoniale, e, per l’effetto, processuale, circa la procedura scelta per la proposizione della domanda di divorzio Ritenuto che pertanto, richiamandosi, la domanda congiunta di divorzio, ad una iniziativa processuale comune e paritetica che, non corrisponde né alla somma di due distinte domande di divorzio né alla adesione di una parte alla domanda avanzata dall’altra, debba reputarsi inammissibile una rinuncia unilaterale, poiché alla domanda congiunta possono rinunciare congiuntamente soltanto entrambe le parti Cass., 08/07/1998, numero 6664 neppure possa annettersi - contrariamente all’assunto del R. - alla mancata costituzione dell’appellata G. nel giudizio di secondo grado il significato di un’adesione implicita alla riforma della decisione di prime cure, non equivalendo la contumacia - equiparabile al silenzio della parte in materia negoziale - ad ammissione dei fatti dedotti dall’attore o dall’appellante Cass., 12/07/2006, numero 15777 Ritenuto che alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso debba essere rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente, in favore della controricorrente, alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.600,00, di cui Euro 100, per esporsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. numero 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.