Convalida della donazione nulla mediante esecuzione volontaria

La convalida della donazione nulla da parte degli eredi del donante, esige la volontà di attribuire efficacia all’atto invalido e la conoscenza della causa di invalidità. La manifestazione di tale volontà, tuttavia, non richiede l’adozione di formule sacramentali ed è anzi implicita nell’esecuzione volontaria della liberalità nulla da parte di chi conosceva la causa invalidante. In ogni caso, se la convalida avviene mediante atto formale, quest’ultimo deve contenere i requisiti di cui all’art. 1444 c.c., ossia l’indicazione del negozio invalido e della causa di invalidità, nonché la dichiarazione che si intende convalidarlo.

E’ questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, II sez. civile, con sentenza n. 9091/18 del 12 aprile, respingendo il ricorso degli eredi di un soggetto citati in giudizio da una donna che deduceva di aver ricevuto dal defunto, cui era stata legata da una relazione sentimentale, una somma di denaro in donazione. La donataria precisava altresì che gli stessi eredi, resi edotti della volontà del loro congiunto, avevano prontamente dato attuazione alla donazione, versando una parte del denaro e formalizzando con una lettera l’impegno a pagare la differenza. Essendo tuttavia mancato l’adempimento spontaneo, la donna ne chiedeva la condanna al pagamento della restante somma. Parziale esecuzione e dichiarazione scritta, liberalità confermata. La Corte d’Appello accoglieva la domanda, rimarcando come nella specie fosse pacifica l’esistenza di una donazione orale fatta dal defunto in favore della donna. Una liberalità poi confermata e convalidata dagli eredi ai sensi dell’art. 799 c.c., per avervi costoro, con coscienza della causa di nullità, dapprima dato parziale esecuzione ed in seguito espresso una chiara volontà in tal senso, mediante dichiarazione scritta in cui erano presenti tutti i requisiti dell’art. 1444 c.c Avverso la decisone, gli eredi proponevano ricorso in Cassazione, mediante plurimi motivi di censura, tutti rigettati dalla Corte Suprema. In particolare, con il primo motivo, i ricorrenti lamentavano come non si fosse in presenza di una convalidazione di donazione, bensì di un autonomo ed indipendente atto di disposizione posto in essere da essi stessi eredi, ma incoercibile in quanto privo dei requisiti di forma. Ebbene – ribattono gli Ermellini – è pur vero che la conferma della donazione debba essere fatta volontariamente, ossia nulla iure cogente , ma in realtà la sentenza impugnata non afferma nulla di diverso. Per cui è chiaro che i ricorrenti, sotto lo schermo della violazione di legge, intendessero riproporre una differente ricostruzione dei fatti rispetto a quella dei giudici di merito, come tale incensurabile in sede di legittimità, se non in caso di motivazione inadeguata. Può essere convalidata anche la donazione orale. Con altro motivo si rimprovera alla Corte d’Appello di aver ritenuto pacifica l’esistenza di una donazione nulla per difetto di forma, mentre avrebbe dovuto rilevare l’inesistenza materiale del negozio in presenza della sola dichiarazione orale. Anche qui la Cassazione reputa infondata la censura, sull’assunto per cui l’art. 799 c.c. consente la convalidazione della donazione anche se non sia resa per atto pubblico o per atto pubblico nullo, ma solo oralmente. Divieto di donare beni futuri, violazione da riscontrare al momento della donazione. Respinta infine l’ulteriore doglianza secondo cui i Giudici distrettuali non avrebbero rilevato la nullità della donazione per violazione dell’art. 771 c.c. Divieto di donazione di beni futuri , tenuto conto che al momento della morte del disponente, nel suo patrimonio esisteva solo la parziale somma di denaro prontamente accreditata alla donna. Sul punto, la Cassazione precisa che l’eventuale violazione del divieto, di cui all’art. 771 c.c., va riscontrata al momento dell’atto di disposizione da parte del donante e non, come hanno fatto i ricorrenti, considerando la situazione esistente al momento della morte. Tutto ciò premesso, la Corte di Cassazione respinge il ricorso e conferma la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 21 dicembre 2017 – 12 aprile 2018, n. 9091 Presidente Mazzacane – Relatore Tedesco Fatti di causa 1. V.O. chiamava in giudizio dinanzi al tribunale di Asti gli eredi di M.G.F. , deducendo che il defunto, cui era stata legata sentimentalmente, aveva prima di morire assunto la determinazione di donarle la somma di Euro 120.000,00. Precisava che gli eredi, resi edotti della volontà del defunto, vi avevano prontamente dato parziale attuazione, versando la somma di Euro 50.200,00, formalizzando poi, con lettera del 10 marzo 2006, l’impegno a pagare la differenza. Essendo poi mancato l’adempimento spontaneo, la V. ne chiedeva la condanna al pagamento della somma di Euro 69.200,00. 2. Il tribunale rigettava la domanda. In particolare rilevava che la pretesa della V. non poteva fondarsi sull’applicabilità dell’art. 799 c.c., che prevede la conferma di donazione nulla ex art. 799 ad opera degli eredi del donante, dovendosi nel contempo escludere la fattispecie dell’adempimento di obbligazione naturale. Condannava pertanto la V. a restituire quanto ricevuto. 3. Sull’appello della V. la corte d’appello accoglieva la domanda, condannando gli eredi a pagare la differenza rispetto a quanto in un primo tempo spontaneamente versato in esecuzione della volontà del loro congiunto. In primo luogo la corte distrettuale rimarcava come fosse nella specie pacifica l’esistenza di una donazione orale fatta dal defunto in favore della V. . Posta tale premessa riteneva che la donazione fosse stata confermata dagli eredi ai sensi dell’art. 799 c.c., in quanto costoro, con la coscienza della causa di nullità, dapprima avevano dato alla donazione parziale esecuzione, confermandola poi espressamente con una dichiarazione scritta in cui erano presenti tutti i requisiti richiesti dall’art. 1444 c.c., norma, quest’ultima, che la corte d’appello riteneva applicabile anche al caso di convalidazione di donazione nulla. La corte distrettuale, inoltre, poiché la sentenza riformata era stata parzialmente eseguita dalla V. , condannava gli eredi a restituire quanto ricevuto in forza della sentenza di primo grado oggetto di riforma. 4. Per la cassazione della sentenza M.M.C. e M.R. hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. L’intimata ha resistito con controricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 799 c.c. in relazione all’art. 1344 c.c. art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c. . Il motivo contiene una pluralità di censure a la corte d’appello non aveva tenuto conto che la conferma prevista dall’art. 799 c.c., tanto se attuata tramite dichiarazione negoziale, quanto se attuata mediante esecuzione, deve essere fatta volontariamente, mentre nel caso in esame tale requisito non sussisteva, in quanto agli eredi era stato fatto credere che il defunto avesse disposto validamente a favore della V. b la lettera degli eredi del 10 marzo 2006 non esprimeva univocamente una volontà di conferma dell’atto di disposizione invalido del defunto, quanto piuttosto la decisione personale degli stessi eredi di porre in essere una donazione in ricordo del fratello. Insomma non si è in presenza di convalidazione di una donazione nulla, ma di un atto di autonomo di disposizione posto in essere dagli eredi, incoercibile in quanto privo dei requisiti di forma c i ricorrenti sostengono infine che non era prova che gli eredi sapessero che la donazione fosse parzialmente nulla anche per violazione dell’art. 771 c.c. al momento di apertura della successione non c’era nell’asse ereditario l’intero importo di Euro 120.000,00, ma la minore somma di Euro 50.200,00. Il motivo è complessivamente infondato. a.1 La convalida del testamento art 590 c.c. o della donazione art 799 c.c. invalidi da parte degli eredi del donante esige la volontà di attribuire efficacia all’atto invalido e la conoscenza della causa di invalidità la manifestazione di tale volontà e scienza non comporta la adozione di formule sacramentali ed è anzi implicita nell’esecuzione volontaria della liberalità nulla da parte di chi conosceva la causa invalidante tuttavia, se la convalida avviene mediante atto formale, quest’atto deve contenere i requisiti previsti dall’art. 1444 c.c. per la convalida dell’atto annullabile, cioè l’indicazione del negozio invalido e della causa d’invalidità nonché la dichiarazione che si intende convalidarlo Cass. 1545/1974 n. 17392/2017 . È vero pertanto che la conferma deve essere fatta volontariamente, ossia nulla iure cogente, ma la sentenza impugnata non dice nulla di diverso, per cui è chiaro che i ricorrenti, sotto lo schermo della violazione di legge, censurano la ricostruzione dei fatti data dai giudici di merito, per avere ritenuto volontaria esecuzione un comportamento che tale non era. b.1 In linea di principio per aversi donazione nulla che possa formare oggetto di conferma o esecuzione volontaria, occorre la presenza di un accordo tra donante e donatario diretto a procurare al donatario un arricchimento per spirito di liberalità, in conformità alla nozione legale di donazione art. 769 c.c. . Se mancano questi presupposti per esempio in presenza di un mero proponimento di donare che non si sia concretato in una manifestazione di volontà precisa, sebbene inidonea a produrre l’effetto giuridico avuto di mira , l’atto compiuto dall’erede non è che atto di disposizione autonomo e indipendente in tal caso bisogna osservare le disposizioni di forma e di sostanza che valgono per gli atti di disposizione rispetto all’erede o avente causa, e la liberalità si intende fatta, a tutti gli effetti, dall’erede piuttosto che dal defunto invece, in presenza di convalidazione vera e propria, sono retroattivamente attribuiti effetti giuridici a una donazione nulla, con la conseguenza che la liberalità si considera fatta dal donante defunto quindi valgono tutti i divieti che valgono in suo confronto è soggetta a collazione e riduzione rispetto al defunto . b.2 La corte d’appello, nel trattare della convalida, incomincia la propria analisi, rilevando È pacifica fra le parti la donazione verbale fatta dal defunto alla V. per l’importo di Euro 200.000,00, enunciata da parte appellante in primo grado e riferita da parti appellate in memoria costitutiva . Tale essenziale premessa della decisione, costituita dal positivo riscontro di una fattispecie negoziale conforme alla nozione legale di donazione art. 769 c.c. , salvo il difetto di forma, non ha costituito oggetto di censura, né sotto il profilo della identificazione del fatto storico dato per pacifico , né sotto quello della sua qualificazione giuridica quale donazione nulla per difetto di forma. Stando così le cose è chiaro che la censura non pone il problema della corretta individuazione dei requisiti richiesti perché l’atto dell’erede possa ritenersi convalidazione di donazione nulla ex art. 799 c.c., piuttosto che atto di disposizione autonomo, ma di interpretazione della volontà espressa dagli eredi nella lettera del 10 marzo 2006. Si sostiene che tale volontà non era diretta a convalidare la donazione, ma enunciava l’intendimento degli eredi di porre in essere un atto di disposizione autonomo e indipendente, in ricordo del fratello. In questo senso, però, la censura si esaurisce nel proporre una diversa interpretazione della scrittura, in contrasto con il principio che l’interpretazione del negozio data dal giudice di merito è censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c., applicabili nei limiti della compatibilità anche ai negozi unilaterali Cass. n. 9127/2015 . Pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità Cass. n. 17168/2012 conf. n. 13242/2010 n. 9054/2013 . c.1 La concorrenza della causa di nullità ex art. 771 c.c. non è minimamente considerata dalla sentenza impugnata, nella quale non si rinviene alcuna affermazione intesa a sostenere che, in presenza di una donazione di beni futuri fatta oralmente, la convalida che menzioni solo il difetto di forma sana il contratto anche per il diverso vizio il che sarebbe stata certamente affermazione errata . La decisione, pertanto, andava censurata non per violazione di legge, ma per omissione di pronuncia, con onere dei ricorrenti di indicare dove e in che termini la questione che la liberalità aveva oggetto anche beni futuri fu sottoposta all’esame della corte d’appello, al fine di consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività Cass., S.U. n. 15781/2005 n. 5344/2013 . 2. Il secondo motivo denuncia omessa, insufficiente contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e violazione degli art. 799 e 1444 c.c Si rimprovera alla corte d’appello di avere dato per pacifica l’esistenza di una donazione nulla per difetto di forma, mentre avrebbe dovuto piuttosto rilevare l’inesistenza materiale del negozio in presenza della sola dichiarazione orale. 2.1. Il motivo è infondato. L’art. 799 c.c. consente la convalidazione della donazione nulla da qualsiasi causa dipenda . Se il donante abbia manifestato la precisa volontà di donare un determinato bene e il donatario abbia accettato, è convalidabile non solo la donazione non per atto pubblico o per atto pubblico nullo come tale, ma anche la donazione puramente orale. 3. Il terzo motivo denuncia omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione e violazione degli art. 1429 e 1439, in relazione all’art. 799 c.c. e 118 disp. att. c.p.c Il senso della censura è che gli eredi erano stati indotti a dare esecuzione alla volontà del defunto, accreditando la somma, sulla base di una inesatta percezione della realtà dei fatti, determinata dal dolo del terzo. Si sostiene che, benché l’eccezione fosse stata sollevata, essa non è stata in alcun modo trattata e affrontata dalla corte d’Appello di Torino, che nulla ha motivato sul punto. 3.1. Il motivo è inammissibile. È chiaro infatti che non si deduce né un vizio di motivazione del resto nella specie neanche proponibile in base all’art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., applicabile ratione temporis , né una violazione delle norme in tema di vizi della volontà negoziale, ma piuttosto un’omissione di pronuncia su una specifica eccezione, per cui la sentenza andava censurata sotto questo diverso profilo. In ogni caso il motivo incorre in un vizio di autosufficienza, in quanto non indica dove e in che termini l’eccezione fu portata all’attenzione del giudice d’appello v. supra . 4. Il quarto motivo denuncia omessa, insufficiente contraddittoria motivazione e violazione degli art. 1429 e 1439, in relazione all’art. 799 c.c. e 118 disp. att. c.p.c Gli eredi avevano eccepito la novità della deduzione di controparte fondata sull’applicazione dell’art. 799 c.c. La sentenza ha replicato che non si tratta di eccezione, ma di una argomentazione giuridica, considerata dalla sentenza di primo grado e comunque proponibile dal giudice in sede di qualificazione della domanda. Si legge nella sentenza d’appello D’altro canto, l’intera esposizione fattuale della vicenda - sopra ampiamente riferita - svolta in citazione di primo grado prospetta, pur non qualificandola, la fattispecie anzidetta. Il che significa che i fatti erano stati dedotti, restando sempre riservata al giudice ogni loro qualificazione . Sostengono i ricorrenti che, in applicazione del medesimo criterio, la corte d’appello avrebbe dovuto rilevare la nullità della donazione per violazione dell’art. 771 c.c. Dagli atti di causa risultava infatti che, al momento della morte del disponente, nel suo patrimonio ereditario esisteva solo la somma di Euro 50.200,00, prontamente accreditata alla controparte. 4.1. Il motivo incorre nel medesimo profilo di inammissibilità difetto di autosufficienza riscontrato nell’esame del primo motivo, quando la questione fu considerata sotto il profilo della mancata coscienza della supposta diversa causa che invalidava il negozio. Si può aggiungere che l’eventuale violazione del divieto posto dall’art. 771 c.c. va riscontrata con riferimento al momento dell’atto di disposizione da parte del donante, mentre i ricorrenti considerano la situazione esistente al momento della morte. In questi termini, pertanto, il fatto di cui si lamenta la mancata considerazione non è neanche decisivo. 5. Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 354 c.p.c. per avere rilevato d’ufficio la eccezione ex art 799 c.c 5.1. Il motivo è infondato. La corte d’appello ha chiarito di avere fatto opera di qualificazione giuridica della domanda sulla base dei fatti dedotti v. supra . E si sa che l’interpretazione della domanda giudiziale è operazione riservata al giudice del merito e non è censurabile in sede di legittimità quando sia motivata in maniera congrua e adeguata Cass. n. 12944/2012 21208/2005 . Analogamente, in tema di eccezioni in senso stretto, è stato precisato che per la loro proposizione non sono richieste formule sacramentali, essendo sufficiente che la volontà della parte di sollevarla sia desumibile, in modo non equivoco, dall’insieme delle sue difese, secondo un’interpretazione del giudice di merito che, se ancorata a correnti canoni di ermeneutica processuale, non è censurabile in sede di legittimità Cass. n. 20870/2009 n. 11728/2002 . 6. In conclusione il ricorso va interamente rigettato. Avuto riguardo alla particolare complessità delle questioni si ritiene di disporre la compensazione delle spese del presente giudizio. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013 , che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell’obbligo del versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M. rigetta il ricorso dichiara interamente compensate le spese del presente giudizio. Dichiara ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.