Rifiuto di trascrivere nei registri civili la duplice paternità dei minori: parola immediata alle Sezioni Unite

La complessità e la rilevanza delle questioni richiamate in alcuni ricorsi, afferenti anche al rapporto tra gli interessi superiori dei minori e la nozione di ordine pubblico, ha imposto la rimessione degli atti al Primo Presidente.

Il fatto storico. Due uomini, cittadini canadesi, quali esercenti la potestà su 2 minori, anche essi nati in Canada, chiedevano la trascrizione nei registri dello stato civile di un Comune italiano il provvedimento pronunciato nel 2011 dalla Superior Court of Justice dell'Ontario con il quale si accertava la genitorialità di uno dei due uomini ed ordinava che, l'atto di nascita dei suddetti minori, fosse integrato con l'aggiunta di detto nome come loro genitore e secondo padre . Tuttavia, l'ufficiale di stato civile respingeva la richiesta di trascrizione perché contraria all'ordine pubblico atteso che, secondo la normativa vigente, i genitori devono essere necessariamente di sesso diverso. A seguito di tale rifiuto, i due canadesi ricorrevano dinanzi alla Corte d'Appello chiedendo che venisse riconosciuto nell'ordinamento italiano l'efficacia del suddetto provvedimento e, conseguentemente, ordinato all'ufficiale dello stato civile di trascrivere nell'atto di nascita di due minori quel provvedimento giudiziale canadese. Il provvedimento impugnato della Corte di Appello. La Corte territoriale competente riconosceva efficacia nell'ordinamento giuridico italiano a detto provvedimento motivando per come segue. Innanzitutto, premetteva che l'oggetto della domanda giudiziale era costituito esclusivamente dal riconoscimento nell'ordinamento interno, ex art. 67 L. n. 218/95, del provvedimento pronunciato dalla Superior Court of Justice dell'Ontario con il quale si stabiliva la relazione di genitorialità di due uomini canadesi e si ordinava all'ufficiale di stato civile di emendare l'atto di nascita dei alcuni minori in modo tale che, il secondo uomo, fosse giunto come genitore e risultasse quale padre dei bambini. Nel merito –precisava la corte territoriale che l'unico controllo da effettuare era quello in ordine alla compatibilità del provvedimento straniero con l'ordine pubblico interno chiarendo che tale nozione andava individuata esclusivamente nei principi supremi, fondamentali e vincolanti della Carta Costituzionale, non anche in base a norme costituenti esercizio della discrezionalità legislativa in una determinata materia. Una volta precisato -per come sopra espresso l'oggetto della controversia, la corte territoriale decretava anche il difetto di legittimazione passiva del sindaco, quale ufficiale di governo, e del Ministero dell'Interno che pure, quale titolare della funzione amministrativa esercitata dal sindaco-ufficiale di governo in materia di tenuta dei Registri Anagrafici, aveva dedotto il proprio interesse a contrastare la domanda perché sarebbe potuto essere destinatario di potenziali richieste risarcitorie per i danni patiti dai ricorrenti a causa dell' illegittimo diniego della trascrizione dell'atto nei registri di stato civile. Nel merito, il giudice territoriale individuava nella esigenza di tutela dei diritti fondamentali la ragione della trasferibilità del provvedimento giurisdizionale in esame nell'ordine giuridico italiano. In particolare, con riferimento all'interesse superiore dei minori che avrebbe trovato riconoscimento e tutela nell'ordinamento internazionale ed anche in quello interno, questi avrebbero avuto il diritto di conservare lo status di figlio, anche del secondo padre, perché riconosciuto nel provvedimento giurisdizionale adottato in Canada, sotto pena -in caso contrario di pregiudizio per tutti i soggetti in causa oltre alla perdita della identità familiare così formatasi. Il principio del best interest dei minori ed il concetto di responsabilità genitoriale. Pur non avendo valenza assoluta, il principio del best interest , secondo la ricostruzione logico-giuridica della corte territoriale, potrebbe cedere solo di fronte a valori di rilevanza costituzionale primaria e vincolanti per il legislatore ordinario che, tuttavia, non potrebbero riconoscersi né nella L. n. 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita né nel regolamento delle unioni civili L. n. 76/2016, non essendo tali provvedimenti espressione di principi fondamentali e costituzionalmente obbligati ma sempre modificabili dallo stesso legislatore. La corte di appello, pertanto, concludeva il proprio percorso motivazionale affermando che l'incontroversa insussistenza di un legame genetico tra i due minori ed i genitori non rappresenterebbe un ostacolo al riconoscimento del rapporto di filiazione accertato dal giudice canadese, dovendosi escludere che nel nostro ordinamento vi sia un ‘modello di genitorialità’ fondato esclusivamente sul legame biologico tra il genitore ed il nato, assumendo sempre più importanza, invece, il concetto di ‘responsabilità genitoriale’, che si manifesterebbe nella consapevole decisione di allevare ed accudire il nato, anche indipendentemente dalla relazione biologica con uno dei genitori, in considerazione delle consentite tecniche di fecondazione eterologa. Impugnano il provvedimento testé menzionato sia il Ministero dell'Interno sia il sindaco del Comune interessato dalla vicenda sia il Procuratore Generale presso la Corte di Appello. Nello specifico, quest'ultimo contesta che sia conforme ai principi fondamentali del nostro ordinamento l'affermazione di una genitorialità in capo a persone dello stesso sesso e che a tanto si possa pervenire per via giudiziaria, dandosi luogo ad una soluzione che 1 contrasta con i principi fondamentali della Carta Costituzionale 2 scardina l'intero sistema del diritto di famiglia italiano 3 cancella uno degli elementi fondanti la stessa identità nazionale, intaccando la stessa sovranità dello stato 4 ignora il comune sentire, cioè, il modo in cui la stragrande maggioranza degli italiani concepisce la maternità e la paternità. Viene contestato, soprattutto, il richiamo contenuto nel provvedimento della Corte territoriale alla sentenza della Suprema Corte n. 19599/2016 precedente ritenuto isolato e contrastante con la consolidata giurisprudenza di legittimità che si incentra su di una errata interpretazione del concetto di ordine pubblico interno. Infatti, contro il concetto riduttivo di ordine pubblico contenuto nel detto provvedimento -secondo il Procuratore Generale si opporrebbe tutta la restante giurisprudenza di legittimità che si richiama tanto ai principi costituzionali quanto ai più importanti istituti giuridici, cioè ai cardini della struttura etica, sociale ed economica della comunità nazionale e della sua inconfondibile fisionomia quale emergerebbero degli artt. 30 e 31 Costituzione con i concetti di paternità e maternità ivi ricavabili . Dal proprio canto, invece, il Ministero dell'Interno ed il sindaco del comune impugnano il provvedimento de quo -oltre al resto perché frutto di un intervento creativo della corte di appello, eccedente i limiti della giurisdizione e, dunque, invasivo della sfera discrezionale del legislatore. In particolare -secondo la ricostruzione di questi ultimi due ricorrenti la corte territoriale, affermando una regola inesistente, individuata nella completa equiparazione delle coppie omosessuali alle famiglie tradizionali, ed andando così ben oltre la tutela antidiscriminatoria, con una non consentita interpretazione convenzionalmente orientata, neppure sostenibile in base alla stessa giurisprudenza CEDU, ha superato il limite della propria giurisdizione, incorrendo in un illegittimo eccesso di potere giurisdizionale per invasione alla sfera delle attribuzioni del legislatore. Questioni di massima di ‘particolare importanza’ e la decisione della Prima Sezione della Cassazione. Ebbene, a fronte della importanza, delicatezza e complessità degli argomenti e delle eccezioni, preliminari e di merito, coinvolti nei ricorsi in parola, la suddetta sezione della Cassazione ha deciso per la riunione delle cause e per il loro rinvio al Primo Presidente ai fini dell'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili. Dunque, ora, non rimane che attendere una interessante e sicuramente lunga disamina degli argomenti in parola.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 18 gennaio – 22 febbraio 2018, n. 4382 Presidente Giancola – Relatore Genovese Fatti di causa 1. I signori M.L. e R.R. , quali esercenti la potestà sui minori C. e A. , nati nel omissis - questi ultimi, vigente la lex soli , perciò anche cittadini canadesi -, chiedevano la trascrizione, nei registri dello stato civile del Comune di Trento, del provvedimento pronunciato in data 12 gennaio 2011 dalla Superior Court of Justice dell’Ontario con il quale si accertava anche la genitorialità di R.R. e ordinava che, l’atto di nascita dei due menzionati minori, fosse emendato con l’aggiunta di detto nome come loro genitore e secondo padre. 1.1. L’Ufficiale di stato civile, tuttavia, respingeva la richiesta di trascrizione perché contraria all’ordine pubblico, atteso che - secondo la normativa vigente - i genitori devono essere necessariamente di sesso diverso. 2.1 predetti sigg. M. e R. , pertanto, ricorrevano davanti alla Corte d’appello di Trento, ai sensi dell’art. 702-bis cod. proc. civ. e 67 L. n. 218 del 1995, chiedendo che venisse riconosciuta, nell’ordinamento italiano, l’efficacia dell’anzidetto provvedimento giudiziale della Superior Court of Justice dell’Ontario e, pertanto, ordinato all’Ufficiale dello stato civile del Comune di Trento di trascrivere nell’atto di nascita di C. e M.A. quel provvedimento giudiziale canadese che riconosceva anche la genitorialità, quale secondo padre, del sig. R.R. . 2.1. Premettevano i due istanti di aver fatto ricorso - giovandosi di una donna donatrice di ovociti nel 2009 e di altra donna disposta a sostenere la gravidanza per altri - alla procreazione medicalmente assistita all’estero, nell’Ontario, laddove le coppie dello stesso genere possono diventare genitori secondo la gestazione per altri , regolata dalla legge canadese, che - in tali casi - non riconosce alla gestante la qualità genitoriale. 2.2. Sulla base di un primo provvedimento giudiziale, il sig. M. era stato riconosciuto padre ed unico genitore dei minori e, così formati gli atti di nascita dei bambini, questi erano stati poi trascritti nei registri del Comune di Trento. 2.3. Con un secondo provvedimento giudiziale, il cui riconoscimento in Italia è propriamente l’oggetto di questo giudizio, era stato riconosciuta dalla Corte canadese la cogenitorialità di R.R. , con il conseguente emendamento del primo atto. 2.4. I ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio in Canada nel 2008 secondo la legge del luogo e, pertanto, che il loro caso rientrava nella previsione di cui all’art. 28, lett. b recte art. 1, co. 28, lett. b , della legge n. 76 del 2016 sicché essi avrebbero posseduto i requisiti per la trascrizione del provvedimento giudiziale canadese nell’ordinamento italiano, ai sensi dell’art. 66 LDIP di cui alla legge n. 218 del 1995, escludendo un contrasto con l’ordine pubblico interno ed internazionale, per a l’inesistenza di una previsione che imporrebbe la necessaria diversità di genere dei genitori b l’esistenza di plurime decisioni della Corte EDU in merito all’irrilevanza dell’orientamento sessuale della coppia genitoriale per il benessere dei minori c il riconoscimento dell’adozione in casi particolari da parte della compagna della madre biologica ecc. 3. Il PG presso la Corte d’appello di Trento eccepiva l’incompetenza della Corte adita per esserlo il Tribunale del luogo e, nel merito, il rigetto della domanda, per contrarietà all’ordine pubblico. 3.1. Nel corso del procedimento interveniva il Ministero dell’Interno, deducendo la propria legittimazione ad intervenire in difesa del Sindaco nella veste di Ufficiale di Governo. 4. Con l’ordinanza oggetto di esame in questa sede, la Corte territoriale ha a dichiarato inammissibile l’intervento del Ministero dell’Interno b riconosciuto efficacia, nell’ordinamento giuridico italiano, al provvedimento in data 12 gennaio 2011 della Superior Court of Justice dell’Ontario laddove esso dichiara che un padre è R.R. e figli sono M.C. e M.A. , nati il OMISSIS c compensato le spese del giudizio. 4.1. Anzitutto, la Corte territoriale ha premesso che l’oggetto della domanda giudiziale era costituito esclusivamente dal riconoscimento nell’ordinamento interno, ai sensi dell’art. 67 L. n. 218 del 1995, del provvedimento pronunciato dalla Superior Court of Justice dell’Ontario in data 12 gennaio 2012 pronuncia con la quale si accertava la relazione di genitorialità tra il R. e i due bambini M. e si ordinava all’Ufficiale di stato civile di emendare l’atto di nascita dei due minori, così che il R. sia aggiunto come genitore e risulti quale padre dei bambini . 4.2. Pertanto, avrebbe carattere solo successivo e dipendente la richiesta di ordinare all’Ufficiale dello stato civile del Comune di Trento di trascrivere il provvedimento, ai sensi dell’art. 28, co. 2, lett. e recte art. 1, co. 28, lett. b I. n. 76 cit., che non avrebbe natura di autonoma domanda e, perciò, non sarebbe idonea a spostare la competenza per materia verso il Tribunale di Trento, ai sensi dell’art. 95 del d.P.R. n. 396 del 2000 Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127 , come richiesto dal PG. 4.3. Così precisato l’oggetto della controversia, si comprenderebbe anche il difetto di legittimazione passiva del Sindaco quale Ufficiale di Governo e quello del Ministero del’Interno che pure, quale titolare della funzione amministrativa esercitata dal Sindaco-Ufficiale di governo, in materia di tenuta dei registri anagrafici, avrebbe dedotto il suo interesse a contrastare la domanda in quanto possibile destinatario di potenziali richieste risarcitorie per i danni patiti dai ricorrenti a causa dell’illegittimo diniego della trascrizione dell’atto di stato civile. 4.3.1. Infatti, in difetto di concrete domande risarcitorie l’interesse del Ministero non sarebbe attuale e del resto, nel giudizio in corso non troverebbe ingresso l’interesse alla regolare tenuta dei registri di stato civile. 4.3.2. L’unico interesse implicato realmente, nel giudizio instaurato, sarebbe solo quello volto ad evitare che, nel nostro ordinamento giuridico, trovino ingresso provvedimenti contrari all’ordine pubblico in materia di stato delle persone e, un tale interesse, sarebbe direttamente tutelato dall’intervento del PG che, pur non richiesto, nella detta materia processuale dopo l’abrogazione dell’art. 796, u. co., cod. proc. civ., ad opera dell’art. 73 della L. n. 218 del 1995 sul DIP , sarebbe consentito dal tipo di controversia involgente lo stato delle persone e i minori. 5. Nel merito, la Corte territoriale, premesso che l’unico controllo da farsi è quello in ordine alla compatibilità del provvedimento straniero con l’ordine pubblico interno, ha preliminarmente chiarito che tale nozione, così come definita dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 19599 del 2016, andava individuato esclusivamente nei principi supremi o fondamentali e vincolanti della Carta costituzionale, non anche in base alle norme costituenti esercizio della discrezionalità legislativa, in una determinata materia. 5.1. A tale proposito, il giudice distrettuale, individua nell’esigenza di tutela dei diritti fondamentali, ed in particolare in quello dell’interesse superiore del minore che avrebbero trovato riconoscimento e tutela nell’ordinamento internazionale e in quello interno, la ragione della trasferibilità del provvedimento giurisdizionale in esame nell’ordine giuridico nazionale. 5.2. In particolare, i minori avrebbero il diritto di conservare lo status di figlio anche del secondo padre, perché riconosciuto nel provvedimento giurisdizionale adottato in Canada, pena il pregiudizio per tutti i soggetti in causa padre e figli e la perdita dell’identità familiare così formatasi. 5.3. Il principio del best interest dei minori, pur non avendo valenza assoluta, potrebbe cedere unicamente di fronte a valori di rilevanza costituzionale primaria e vincolanti per il legislatore ordinario che, tuttavia, non potrebbero riconoscersi né nella legge n. 40 del 2004, sulla procreazione medicalmente assistita PMA , e né nel regolamento delle unioni civili, di cui alla legge n. 76 del 2016, non essendo tali provvedimenti l’espressione di principi fondamentali e costituzionalmente obbligati, ma ben modificabili dallo stesso legislatore riferimento a Corte cost. n. 162 del 2014 . 5.4. La Corte territoriale ha, pertanto, concluso il suo percorso motivazionale affermando che l’incontroversa insussistenza di un legame genetico fra i due minori ed il sig. R. non rappresenterebbe un ostacolo al riconoscimento del rapporto di filiazione accertato dal giudice canadese, dovendosi escludere che nel nostro ordinamento vi sia un modello di genitorialità fondato esclusivamente sul legame biologico fra il genitore ed il nato, assumendo sempre più importanza il concetto di responsabilità genitoriale, che si manifesterebbe nella consapevole decisione di allevare ed accudire il nato anche indipendentemente dal relazione biologica con uno dei genitori, in considerazione delle consentite in molti ordinamenti tecniche di fecondazione eterologa. 5.5. Nella sentenza Paradiso e Campanelli c. Italia del 24 gennaio 2017 la CEDU avrebbe affermato che la nozione di vita familiare, ai sensi dell’art. 8 della Convenzione, costituirebbe una mera questione di fatto dipendente dagli stretti legami personali, questi si da escludersi solo in presenza di legami precari e non sufficientemente costanti. 5.6. Né l’adozione in casi particolari, ai sensi dell’art. 44, lett. b , della legge sulle adozioni n. 183 del 1994 potrebbe tutelare situazioni come quelle in esame, essendovi orientamenti assai diversi al riguardo. 6. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il PG presso la Corte d’appello di Trento, articolato in due mezzi, contro i quali resistono i minori, rappresentati dai genitori esercenti la responsabilità e da costoro in proprio. 7. Ha altresì proposto ricorso incidentale per cassazione il Ministero dell’Interno ed il Sindaco del Comune di Trento, in qualità di Ufficiale di Governo, affidato a cinque motivi, contro i quali resistono i minori rappresentati dai genitori esercenti la responsabilità e costoro in proprio. 8. Ministero e Sindaco del Comune nonché le parti private hanno depositato memorie. Ragioni della decisione 1.1. Con il primo motivo di ricorso principale violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 65 I. n. 218 del 1995, 18 d.P.R. n. 396 del 2000 il PG presso la Corte d’appello di Trento denuncia il provvedimento impugnato per avere riconosciuto, nell’ordinamento interno, gli effetti giuridici di quel provvedimento giurisdizionale straniero e di alcune norme di uno Stato estero contrarie all’ordine pubblico interno. 1.1.1. In particolare, il PG presso la Corte territoriale contesta che sia conforme ai principi fondamentali del nostro ordinamento l’affermazione di una genitorialità in capo a persone dello stesso sesso e che a tanto si possa pervenire per via giudiziaria , dandosi luogo ad una soluzione che a contrasterebbe con i principi fondamentali della Carta costituzionale b scardinerebbe l’intero sistema del diritto di famiglia italiano c ignorerebbe il comune sentire, ossia il modo in cui la stragrande maggioranza degli italiani concepisce maternità e paternità d cancellerebbe uno degli elementi fondanti la stessa identità nazionale e intaccherebbe la stessa sovranità dello Stato. 1.1.2. In particolare, il richiamo - contenuto nel provvedimento impugnato - alla sentenza di questa sezione n. 19599 del 2016, ossia ad un precedente ritenuto isolato e contrastante con la consolidata giurisprudenza di legittimità, sarebbe incentrato su un’erronea interpretazione del concetto di ordine pubblico interno. Contro tale concetto riduttivo si ergerebbe la restante giurisprudenza espressa nelle sentenze indicate in quelle nn. 1302/13, 19405/2013, 27592/2006, 2233272004 e 17349/2002 , dovendosi far richiamo tanto ai principi costituzionali quanto ai più importanti istituti giuridici, ossia ai cardini della struttura etica, sociale ed economica della comunità nazionale e della sua inconfondibile fisionomia , quali emergerebbero dagli artt. 30 e 31 Cost. con i concetti di paternità e maternità, ivi ricavabili , dall’art. 5 della I. n. 40 del 2004 l’accesso alla procreazione medicalmente assistita per le sole coppie eterosessuali , dagli artt. 231, 243-bis, 246, 247, 250, 262, 269, 408, 566, 568, 599 e 643 del cod. civile. 1.2. Con il secondo mancanza assoluta di motivazione il PG ricorrente principale si duole della motivazione solo apparente perché estranea al giudizio di compatibilità del provvedimento giurisdizionale straniero con l’ordine pubblico contenuta nella decisione della Corte d’appello, che sarebbe mancante dell’esposizione delle ragioni di diritto in ordine alla detta compatibilità con l’ordine pubblico di un qualsivoglia rapporto di filiazione con doppia paternità e di un rapporto genitoriale di coppia tra persone dello stesso sesso. 2.1. Con il primo motivo di ricorso incidentale difetto assoluto di giurisdizione ex art. 360, 1° co., n. 1 cod. proc. civ. il Ministero dell’Interno ed il Sindaco del Comune di Trento, quale Ufficiale di governo, denunciano il provvedimento impugnato perché frutto di un intervento creativo, eccedente i limiti della giurisdizione e perciò invasivo della sfera discrezionale del legislatore. 2.1.1. Secondo i ricorrenti incidentali, infatti, affermando una regola inesistente, individuata nella completa equiparazione delle coppie omosessuali alle famiglie tradizionali , così andando in questo ambito ben oltre la tutela antidiscriminatoria, la Corte territoriale, con una non consentita interpretazione convenzionalmente orientata neppure sostenibile in base alla stessa giurisprudenza CEDU , avrebbe superato il limite della propria giurisdizione, incorrendo in un eccesso di potere giurisdizionale per invasione alla sfera delle attribuzioni del legislatore richiamo a Cass. SU n. 20360 del 2013 . 2.2. Con il secondo motivo violazione delle norme sulla competenza, ai sensi dell’art. 95 d.P.R. n. 396 del 2000 incompetenza per grado, essendo competente il Tribunale i ricorrenti Ministero dell’Interno e Sindaco del Comune di Trento, quale Ufficiale di governo, denunciano l’errore compiuto dal giudice a quo il quale, nell’affermare che la richiesta delle parti istanti non sarebbe stata, che solo di riflesso, quella di ordinare all’Ufficiale dello Stato civile di emendare l’atto di nascita dei minori M. , non costituendo quella - a suo dire - una autonoma domanda, ha affermato la propria competenza in contrasto con la previsione di cui all’art. 95 d.P.R. n. 396 del 2000. 2.2.1. Infatti, i ricorrenti avrebbero, nella sostanza, richiesto al giudice nazionale proprio la trascrizione del provvedimento giurisdizionale straniero pronunciato dalla Superior Court of Justice Ontario in materia di nascita , ai sensi dell’art. 28 Iscrizioni e trascrizioni , 2 co., lett. e del d.P.R. n. 396 del 2000, che essendo stata rifiutata dall’Ufficiale dello Stato civile avrebbe comportato il necessario esperimento di una tutela giurisdizionale davanti al Tribunale, non alla Corte d’Appello, con la conseguente incompetenza di quest’ultima e la nullità della sentenza sic da Essa pronunciata. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso incidentale violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. i predetti ricorrenti lamentano il mancato rilievo del difetto di legittimazione ad agire del sig. R. , atteso che, non avendo egli già acquisito la responsabilità genitoriale sui minori, non avrebbe avuto titolo a presentare il ricorso avanti al Giudice di Merito. 2.4. Con il quarto violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 702-bis cod. proc. civ. e 67 L. n. 218 del 1995. Violazione del principio del contraddittorio e della legitimatio ad causam i predetti lamentano l’esclusione del Sindaco, quale ufficiale di Governo, e del Ministro dell’Interno, quale vertice della funzione, dai soggetti legittimati a interloquire, come parti necessarie nel giudizio a quo, considerato che il procedimento implicante la cura della corretta tenuta dei registri dello Stato civile sarebbe nato proprio dal rifiuto dell’ufficiale di Stato civile di riconoscere il provvedimento straniero, ai sensi dell’art. 66 L. n. 218 del 1995, e dal conseguente giudizio instauratosi ai sensi dell’art. 67 della stessa legge. 2.4.1. Trattandosi di un procedimento che, ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. n. 150 del 2011, è regolato dal rito sommario di cognizione, esso avrebbe natura necessariamente contenziosa, e perciò caratterizzato da parti necessarie in contraddittorio tra loro, non già - come erroneamente affermato dalla Corte territoriale - rientrante nel tipo della volontaria giurisdizione. 2.5. Con il quinto ed ultimo motivo di ricorso incidentale violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 65 della legge n. 218 del 1995 18 d.P.R. n. 396 del 2000, 5 e 12, commi 2 e 6, L. n. 40 del 2005 i ricorrenti censurano la decisione impugnata nella parte in cui ha affermato che il giudice deve tutelare i diritti fondamentali e, in particolare, l’interesse superiore del minore ossia la conservazione dello status di figlio riconosciuto in un atto validamente formato in un altro Stato. 2.5.1. Mentre qui, il riconoscimento del provvedimento del giudice canadese sarebbe contrario all’ordine pubblico, per il suo contrasto con gli artt. a 16 della legge n. 218 del 1995 b 65 della legge n. 218, cit. c 18 del d.P.R. n. 396 del 2000. 2.5.2. Il giudice a quo avrebbe, invece, attribuito un contenuto ampio al concetto di ordine pubblico, perciò svuotandolo di significato e tralasciando quello suo proprio, costituito dall’insieme dei principi e dei valori che sono parte integrante e imprescindibile del sostrato giuridico nazionale. 2.5.3. Al contrario, in materia di filiazione il principio rilevante la cui violazione costituirebbe un atto contrario all’ordine pubblico sarebbe costituito soltanto da quello secondo cui il figlio è il discendente di persone di sesso diverso. Ciò che si desumerebbe dall’art. 5 della legge n. 40 del 2004 sul limite posto dal legislatore all’accesso alle tecniche di fecondazione assistita e dall’art. 12 della stessa legge che commina sanzioni, anche penali, per la surrogazione di maternità . 2.5.4. Né la Corte EDU avrebbe mai stabilito alcun principio sulla piena ed integrale equiparazione delle coppie omosessuali alla famiglia tradizionale, basata sulla diversità di sesso dei partners e sulla natura biologica della filiazione. 2.5.5. Del resto, la richiamata sentenza n. 19599 del 2016 riguardava in caso di totale diniego di trascrizione dell’atto di nascita del minore, diversamente dal caso in esame in cui l’atto di nascita dei figli dal padre biologico ha già trovato pieno riconoscimento con la sua trascrizione. Sicché, in quel caso - al contrario di questo - il minore sarebbe stato privato della stessa cittadinanza italiana. 2.5.6. Invero, nel caso in esame la pretesa del secondo padre comporterebbe conseguenze anche in ordine a alla instaurazione di rapporti di parentela, ai sensi degli artt. 74 e ss. cod. civ. b ai profili successori e c ai doveri di assistenza anche in funzione di una seconda linea paterna. 2.5.7. Ma la legge n. 76 del 2016, che ha regolato le cd. unioni civili tra persone dello stesso sesso, operando un’ampia estensione dei diritti e dei connessi doveri, avrebbe compiuto un diverso bilanciamento, che non consentirebbe di andare oltre quanto espressamente disposto, con la non applicabilità delle norme sulla filiazione artt. 231 e ss. cod. civ. e di quelle sulla responsabilità genitoriale, che deriverebbero solo dal matrimonio. 2.5.8. Al contrario, da tali norme in materia di filiazione si ricaverebbe il principio secondo cui, nell’ordinamento italiano, la nozione di padre rimanderebbe alla sola relazione costituita dalla discendenza genetica, sicché non sarebbe possibile la coesistenza di due, con la conseguenza che una contraria affermazione quale quella data dalla Corte territoriale con riferimento alla domanda proposta dal sig. R. costituirebbe una palese violazione dell’ordine pubblico. 3. La parte resistente ha sollevato una pluralità di eccezioni, con riguardo al ricorso del PG presso la Corte d’appello di Trento per improcedibilità dell’impugnazione e per inammissibilità della stessa, non competendo a quel ricorrente il potere di ricorrere per cassazione e con riguardo al Sindaco di Trento per inammissibilità del suo ricorso, non avendo partecipato al giudizio di merito e al Ministero dell’Interno per improcedibilità del ricorso . 3.1. Le eccezioni di improcedibilità per mancato deposito della copia notificata del provvedimento della Corte territoriale, in questa sede impugnato sia da parte del PG presso la Corte d’appello che da parte del Sindaco di Trento e del Ministero dell’interno sono da respingere. 3.1.1. Quella proposta nei riguardi del ricorso del Sindaco di Trento e del Ministero dell’Interno, innanzitutto, alla luce della controeccezione di costoro e del successivo silenzio serbato dai controricorrenti nella loro memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. con costituzione di ulteriore procuratore con cui, nel ribadire tutte le altre eccezioni svolte compresa quella di improcedibilità del ricorso del PG , mostrano di aver abbandonato la identica contestazione nei riguardi del Sindaco di Trento e del Ministro dell’Interno. 3.1.2. Infatti, nella propria memoria, il Sindaco di Trento e il Ministro dell’Interno hanno confutato l’eccezione in punto di fatto processuale affermando a p. 4 che la copia del provvedimento impugnato è stata prodotta in tre copie la copia autentica la copia comunicata e la copia notificata . 3.1.3. L’eccezione dei controricorrenti è pertanto del tutto infondata e deve essere respinta, risultando dal fascicolo dell’Avvocatura generale dello Stato l’esistenza della copia attestante l’avvenuta notifica del provvedimento impugnato in data 25 febbraio 2017 che ingiustamente si assume non depositata. 3.1.4. Una volta che la copia del provvedimento notificato sia stata comunque acquisita agli atti, esso comporta anche una procedibilità del ricorso del PG sulla base del principio di diritto antiformalistico espresso da questa Corte a sezioni unite con la Sentenza n. 10648 del 2017 secondo cui in tema di giudizio di cassazione, deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio . 3.1.5. In tal modo deve intendersi irrilevante il fatto che poi lo stesso PG abbia tardivamente depositato e notificato tali documenti prima non versati in atti come eccepito in memoria dai controricorrenti . 3.1.6. In ogni caso, dal fascicolo del PG risulta depositata una copia del provvedimento impugnato con annotazione della sua notificazione, avvenuta in data 24 febbraio 2017 data in cui risulta del pari apposto il visto da parte del PG . 4. Una volta superati i problemi relativi all’eccepita improcedibilità, vengono in rilievo le eccezioni di inammissibilità sollevate, per diverse ragioni, nei riguardi dei due ricorsi quello del PG e quello del Sindaco di Trento non anche quello del Ministro dell’Interno, a cui l’eccezione non è stata mossa . 4.1. Quella svolta nei riguardi del ricorso del Sindaco di Trento, fondata sul fatto che Egli non risulta dalla stessa intestazione del provvedimento impugnato in questa sede essere stato formalmente parte di quel giudizio, nonostante che il ricorso introduttivo gli sia stato notificato presso l’Avvocatura distrettuale di Trento , secondo quanto si assume dagli odierni controricorrenti, solo come litis denuntiatio , pone sicuramente il problema dell’esatta definizione dell’oggetto del giudizio di merito anch’esso contestato e, quindi, della conseguente individuazione delle parti di quel giudizio. 4.1.1. Ma, come si è accennato sopra, la questione incrocia il problema dell’identificazione delle parti nel giudizio ex art. 67 LDIP n. 218 del 1995, secondo cui 1. In caso di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata, chiunque vi abbia interesse può chiedere all’autorità giudiziaria ordinaria l’accertamento dei requisiti del riconoscimento . 4.1.2. La nozione di interessato al riconoscimento del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione qual è quello esaminato dai giudici di merito , difficilmente può portare all’esclusione del Sindaco come ufficiale di stato civile atteso che la stessa Corte territoriale afferma che l’oggetto della domanda giudiziale, pur costituito esclusivamente dal riconoscimento nell’ordinamento interno, ai sensi dell’art. 67 L. n. 218 del 1995, del provvedimento pronunciato dalla Superior Court of Justice dell’Ontario con la quale si accertava la relazione di genitorialità tra il R. e i due bambini M. e si ordinava all’Ufficiale di stato civile di emendare l’atto di nascita dei due minori così che il R. sia aggiunto come genitore e risulti quale padre dei bambini comunque ne comporta la successiva e dipendente richiesta di ordinare all’Ufficiale dello stato civile del Comune di Trento ossia al Sindaco o al suo delegato la trascrizione, ai sensi dell’art. art. 1, co. 28, lett. b della L. n. 76 già menzionata, negli atti dello Stato civile di quel Comune. 4.1.3. Del resto questa Corte ha già condivisibilmente osservato che tali clausole, che legittimano la presenza in giudizio di alcuni interessati, vanno lette in via prudenzialmente estensiva cfr. ad es. Sez. 1, Sentenza n. 220 del 2013, secondo cui, in un caso in cui andava fatta applicazione dell’art. 31 della Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 10 febbraio 1992, n. 198, ha affermato che la legittimazione della parte interessata a richiedere l’exequatur di una sentenza straniera, va interpretato nel senso che parte interessata non è soltanto una delle parti del processo che ha dato luogo alla sentenza da eseguire, ma anche il cessionario del diritto accertato con la medesima decisione, in considerazione anche del fatto che l’art. 67 della legge n. 218 del 1995 riconosce tale legittimazione a chiunque vi abbia interesse . 4.1.4. Venendo qui in rilievo il ruolo del Sindaco come Ufficiale dello Stato civile di quel Comune, per l’adempimento della richiesta di correzione dello status familiae di tutti i protagonisti di questa vicenda, ben si giustifica la notifica anche a Lui del ricorso introduttivo indipendentemente dalla volontà che oggi i controricorrenti manifestano solo come denuntiatio litis e il suo potere impugnatorio in Cassazione, per quanto Egli non si sia costituito nella fase di merito. 4.2. Tuttavia, anche se non eccepita, la questione dell’ammissibilità della presenza in causa del Ministro dell’Interno deve essere sollevata d’ufficio e rimessa, al pari della questione relativa alla legittimazione del PG presso la Corte territoriale, al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite di questa Corte, costituendo anzitutto questa - a parere del Collegio - questione di massima di particolare importanza. 4.2.1. La legittimazione del Ministro, quale titolare della funzione amministrativa esercitata dal Sindaco-Ufficiale di governo, in materia di tenuta dei registri anagrafici, è stata proposta in via prudenziale ed eventuale ma la Corte territoriale l’ha esclusa, nonostante che lo stesso abbia dedotto il suo interesse a contrastare la domanda in quanto possibile destinatario di richieste risarcitorie per eventuali danni sofferti dai ricorrenti, a causa del diniego della trascrizione dell’atto di stato civile. Secondo il giudice distrettuale, tuttavia, in difetto di concrete domande risarcitorie, l’interesse del Ministero non sarebbe attuale e, inoltre, perché nel giudizio in corso non troverebbe ingresso l’interesse alla regolare tenuta dei registri di stato civile. 4.2.2. Ma è pur vero che il giudizio deve assicurare anche l’interesse dell’organizzazione pubblica alla uniforme tenuta dei registri dello Stato civile delle persone sicché al suo soddisfacimento non basta la legittimazione del Sindaco concretamente responsabile nel Comune ove la richiesta di annotazione abbia luogo essendo ravvisabile anche uno specifico interesse del Ministro dell’Interno, atteso che quest’ultimo, per ovvie ragioni ossia per la indubbia polverizzazione della figura sindacale nell’ambito del territorio nazionale , ha interesse a dare direttive e a conformare l’altrimenti spontanea iniziativa ed orientamento variegato di coloro che rivestono la carica. 4.3. Così anche il PG, a cui la Corte territoriale ha senza dubbio attribuito l’interesse ad essere presente nel giudizio instaurato, quello volto ad evitare che, nel nostro ordinamento giuridico, trovino ingresso provvedimenti contrari all’ordine pubblico in materia di stato delle persone interesse direttamente tutelato dall’intervento del PG che, pur non imposto nella detta materia processuale dopo l’abrogazione dell’art. 796, u. co., cod. proc. civ., ad opera dell’art. 73 della L. n. 218 del 1995 sul DIP , sarebbe consentito dal tipo di controversia involgente lo stato delle persone e dei minori. 4.3.1. È ben chiaro al Collegio che le Sezioni unite, in un noto caso Sentenza n. 27145 del 2008 , hanno enunciato la regola secondo cui È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal P.G. presso la corte di appello avverso il decreto della medesima corte che accoglie l’istanza del tutore e del curatore speciale di persona in stato vegetativo permanente diretta ad ottenere l’autorizzazione a disporre l’interruzione del trattamento di sostegno vitale artificiale realizzato mediante alimentazione con sondino nasogastrico nella specie, in sede di rinvio, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla S.C. , dal momento che il potere di impugnazione spetta al P.M. presso il giudice a quo solo contro le sentenze emesse nelle cause previste dall’art. 72, commi 3 e 4, cod. proc. civ. nonché in quelle che egli stesso avrebbe potuto proporre art. 69 cod. proc. civ. , non invece nelle cause in cui deve intervenire a pena di nullità, pur se relative allo stato e alla capacità delle persone, tenuto conto che il potere di impugnazione nell’interesse della legge spetta solo al P.G. presso la S. C., ai sensi dell’art. 363 cod. proc. civ. né tale limitazione del potere di impugnazione del P.M. presso il giudice a quo può ingenerare alcun dubbio di legittimità costituzionale, con riguardo ai profili di eguaglianza e ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione, essendo ragionevole il non identico trattamento di fattispecie connotate da un prevalente interesse pubblico come quelle cui fa rinvio l’art. 69 cod. proc. civ. , solo in ragione del quale si giustifica l’attribuzione di più incisivi poteri anche impugnatori al P.M., rispetto a quelle nelle quali viene in rilievo un diritto personalissimo del soggetto di spessore costituzionale qual è il diritto di autodeterminazione terapeutica in tutte le fasi, anche terminale, della vita al cui esercizio è coerente che il P.M. non possa contrapporsi fino al punto di impugnare una decisione di accoglimento della domanda di tutela del titolare . 4.3.2. È pur vero, però che, ai sensi dell’art. 73 Attribuzioni generali del pubblico ministero , u. co., della legge di ord. giud. RD n. 12 del 1941 il PM Ha pure azione diretta per fare eseguire ed osservare le leggi d’ordine pubblico e che interessano i diritti dello Stato . 4.3.3. L’esercizio di un tale potere, pertanto, riguarda proprio le leggi di ordine pubblico ed il loro novero da delimitare, sì che il problema, la cui soluzione si propone di rimettere all’esame delle Sezioni unite civili di questa Corte, s’intreccia proprio con la discussione, ampiamente svolta in questa sede, in ordine al presunto contrasto del provvedimento dell’autorità giudiziaria canadese, di cui si è dato l’exequatur, con l’ordine pubblico interno. 5. Si viene perciò ad incontrare il primo profilo di merito della controversia, ossia quello relativo al contrasto tra quanto pronunciato dalla Superior Court of Justice dell’Ontario l’accertamento della relazione di genitorialità tra il R. e i due bambini M. con l’ordine diretto all’Ufficiale di stato civile di emendare l’atto di nascita dei due minori così che il R. sia aggiunto come genitore e risulti quale padre dei bambini con la successiva, e dipendente richiesta, di ordinare all’Ufficiale dello stato civile del Comune di Trento ossia al Sindaco o al suo delegato di trascrivere il provvedimento ai sensi dell’art. art. 1, co. 28, lett. b della L. n. 76 già menzionata , negli atti dello Stato civile di quel Comune, ciò che forma oggetto dei primi due motivi del ricorso per cassazione del PG e del quinto mezzo del ricorso incidentale del Sindaco e del Ministro dell’Interno. 5.1. E poiché il giudice a quo ha richiamato la nozione, assai circoscritta, di ordine pubblico , fatta propria dalla sentenza di questa stessa sezione n. 19599 del 2016 - con riferimento ai soli principi supremi o fondamentali e vincolanti della Carta costituzionale e fra questi anche di quello relativo all’interesse superiore del minore, che avrebbero trovato riconoscimento e tutela nell’ordinamento internazionale e in quello interno , non anche in base alle norme costituenti esercizio della discrezionalità legislativa quali ad es. la disciplina sulle unioni civili di cui alla legge n. 76 del 2016 o quella relativa alla fecondazione assistita, con i suoi divieti, di cui alla legge n. 40 del 2004 , in materie connesse o direttamente implicate -, di tale rilevante problema si propone che siano ora investite le stesse Sezioni unite civili atteso che, di recente, Esse sembrano avere in parte dissentito dal menzionato arresto di questa sezione, con una pronuncia n. 16601 del 2017 , resa a proposito della possibilità di dare ingresso in Italia anche a decisioni, contenenti statuizioni positivamente date, circa i danni punitivi , che non sono previsti dall’ordinamento italiano e che non corrispondono alla nostra tradizione giuridica. 6. Ovviamente tale problema suppone che sia del pari risolta la questione, sollevata, con il primo motivo del ricorso incidentale, dal Sindaco di Trento e dal Ministro dell’Interno, i quali contestano l’esistenza al proposito di un potere giurisdizionale, in difetto di una norma e men che mai di una sua non consentita interpretazione convenzionalmente orientata neppure sostenibile in base alla stessa giurisprudenza CEDU , contenuta nel provvedimento impugnato e data dalla Corte a quo , che avrebbe - in tal modo superato il limite della propria giurisdizione, incorrendo in un eccesso di potere giurisdizionale per invasione alla sfera delle attribuzioni del legislatore con richiamo alla sentenza delle Sezioni unite n. 20360 del 2013 . 6.1. Tale mezzo di cassazione proposto ex art. 360 n. 1 cod. proc. civ. , e sopra riassunto in parte narrativa, è infatti di esclusiva pertinenza delle Sezioni unite, ai sensi dell’art. 374, 1 co., cod. proc. civ. e comporta una rimessione necessitata alla cognizione di tale organo. 7. In conclusione, il Collegio osserva che la complessità e la rilevanza delle questioni richiamate quelle preliminari, in ordine alla legittimazione delle parti PG, Sindaco, Ministero dell’Interno quelle di merito, con riguardo alla nozione di ordine pubblico, oltre che la appena menzionata contestazione della carenza assoluta di potere giurisdizionale, ex art. 360, n. 1, cod. proc. civ. , proposte con i riportati mezzi di cassazione, attenendo a delicatissimi e rilevantissimi profili di diritto, comportano, per la loro soluzione, la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza che, ai sensi dell’art. 374, secondo comma, ult. parte, cod. proc. civ., impongono la trasmissione dei ricorsi riuniti al Primo presidente per le sue valutazioni. P.Q.M. Rimette le cause riunite al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili, in ragione e per la soluzione delle questioni, di cui in motivazione, di massima di particolare importanza, ai sensi dell’art. 374, secondo comma, ultima parte, codice di procedura civile.