La valutazione del diritto all’assegno divorzile è divisa in due fasi, distinte e interdipendenti

Ancora una volta la Suprema Corte è chiamata ad esprimersi sul diritto all’assegno divorzile dell’ex moglie. Ribaditi i recenti principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento e valutazione dell’assegno in relazione all’autosufficienza economica della richiedente.

Sul punto la Cassazione con ordinanza n. 3016/18, depositata il 7 febbraio. Il caso. Il Tribunale di Pavia riconosceva all’ex moglie il diritto all’assegno divorzile. La Corte d’Appello di Milano rigettava il gravame proposto dall’ex marito che chiedeva di dichiarare non dovuto tale assegno. Avverso quest’ultima decisione l’appellante ha proposto ricorso per cassazione. Con il primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 6, l. n. 898/1970. Secondo il ricorrente il diritto all’assegno divorzile veniva riconosciuto in base all’esclusivo rilievo della disparità reddituale tra le parti omettendo di considerare la natura assistenziale dell’assegno e la capacità lavorativa dell’ex moglie, nonché l’indipendenza economica della stessa. Le due fasi per la valutazione del diritto all’assegno divorzile. La Suprema Corte ha premesso che la sentenza impugnata abbia giustificato l’attribuzione dell’assegno sull’esclusiva ragione dell’inadeguatezza dei mezzi intesa come inidoneità a conservare un tenero di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio . Queste argomentazioni sono in contrasto con i recenti principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di diritto all’assegno divorzile. Infatti la Cassazione ha ribadito che il diritto all’assegno divorzile è condizionato da una previa verifica giudiziale che si articola in due distinte fasi una prima fase, concernente l’an debeatur , il cui oggetto è l’accertamento della sussistenza, o meno, del diritto all’assegno divorzile fatto valere dall’ex coniuge richiedente una seconda fase, riguardante il quantum debeatur , improntata al principio della solidarietà economica dell’ex coniuge obbligato alla prestazione dell’assegno nei confronti dell’altro, quale persona economicamente più debole, che investe soltanto la determinazione dell’importo dell’assegno stesso . Tenore di vita analogo o autosufficienza economica. In particolare viene richiesto al giudice, precisa la S.C., di verificare, nella prima fase la mancanza di mezzi adeguati, non facendo riferimento al tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, ma con esclusivo riferimento alla indipendenza o autosufficienza economica del richiedente, con l’utilizzo di indici indicatori quali il possesso di redditi o immobili, la capacità lavorativa e altre prove per le quali l’onere probatorio grava sul richiedente stesso . Nella seconda fase il giudice è tenuto a considerare tutti gli elementi dell’art. 5, comma 6, l. n. 898/1970 condizione dei coniugi, ragioni delle decisione, contributo personale economico, reddito di entrambi , anche in rapporto alla durata del matrimonio, per la determinazione in concreto della misura dell’assegno divorzile. Da ciò consegue che, come si evidenzia in una recente sentenza della Corte di Cassazione Cass. n. 23602/17 , a giustificare l’attribuzione dell’assegno non è, quindi, lo squilibrio o il divario tra le condizioni reddituali delle parti, all’epoca del divorzio, né di per sé il peggioramento delle condizioni del coniuge richiedente l’assegno rispetto alla situazione o al tenore di vita matrimoniale, ma la mancanza della indipendenza o autosufficienza economica di uno dei coniugi . Per queste ragioni la Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 24 ottobre 2017 – 7 febbraio 2018, n. 3016 Presidente Dogliotti – Relatore Lamorgese Fatti di causa La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 26 febbraio 2016, ha rigettato il gravame di C.A. che aveva chiesto di dichiarare non dovuto l’assegno divorzile in favore della ex moglie R.S. , determinato del Tribunale di Pavia in Euro 150,00 mensili, e comunque di farlo decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza, anziché dalla domanda nel giudizio di primo grado. Avverso questa sentenza il C. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. La R. non ha svolto difese. Ragione della decisione Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 6, legge n. 898/1970, in ordine al riconoscimento dell’assegno divorzile in favore della R. , tra l’altro a far data dalla domanda in primo grado, in base all’esclusivo rilievo della disparità redituale tra le parti ed omettendo di considerare la natura assistenziale dell’assegno la capacità lavorativa della R. , la quale sarebbe in grado di procurarsi redditi propri la breve durata del matrimonio il tempo trascorso dall’epoca della separazione consensuale nel 2002, quando essa aveva dichiarato di essere economicamente indipendente. Il motivo è fondato. La sentenza impugnata ha giustificato l’attribuzione dell’assegno divorzile in ragione della inadeguatezza dei mezzi a disposizione della R. , intesa come inidoneità a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, dimostrata dal notevole squilibrio delle condizioni economiche e patrimoniali tra le parti, all’epoca della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Queste argomentazioni collidono con i principi, enunciati da questa Corte con la sentenza n. 11504 del 2017, seguita da Cass. nn. 15481 e 25327 del 2017 , secondo cui il diritto all’assegno di divorzio, di cui all’art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, come sostituito dall’art. 10 della l. n. 74 del 1987, è condizionato dal suo previo riconoscimento in base ad una verifica giudiziale che si articola necessariamente in due fasi, tra loro nettamente distinte e poste in ordine progressivo dalla norma nel senso che alla seconda può accedersi solo all’esito della prima, ove conclusasi con il riconoscimento del diritto una prima fase, concernente l’”an debeatur , il cui oggetto è costituito esclusivamente dall’accertamento della sussistenza, o meno, del diritto all’assegno divorzile fatto valere dall’ex coniuge richiedente una seconda fase, riguardante il quantum debeatur , improntata al principio della solidarietà economica dell’ex coniuge obbligato alla prestazione dell’assegno nei confronti dell’altro, quale persona economicamente più debole artt. 2 e 23 Cost. , che investe soltanto la determinazione dell’importo dell’assegno stesso. In particolare, il giudice del divorzio, richiesto dell’assegno di cui all’art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, come sostituito dall’art. 10 della l. n. 74 del 1987, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi a deve verificare, nella fase dell’”an debeatur , se la domanda dell’ex coniuge richiedente soddisfi le relative condizioni di legge mancanza di mezzi adeguati o, comunque, impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive , non con riguardo ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio , ma con esclusivo riferimento alla indipendenza o autosufficienza economica dello stesso, desunta dai principali indici - salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie - del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell’ex coniuge richiedente , della capacità e possibilità effettive di lavoro personale in relazione alla salute, all’età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo , della stabile disponibilità di una casa di abitazione ciò sulla base delle pertinenti allegazioni deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all’eccezione ed alla prova contraria dell’altro ex coniuge b deve tener conto, nella fase del quantum debeatur , di tutti gli elementi indicati dalla norma condizioni dei coniugi , ragioni della decisione , contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune , reddito di entrambi e valutare tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio al fine di determinare in concreto la misura dell’assegno divorzile, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell’onere della prova. A giustificare l’attribuzione dell’assegno non è, quindi, lo squilibrio o il divario tra le condizioni reddituali delle parti, all’epoca del divorzio, né di per sé il peggioramento delle condizioni del coniuge richiedente l’assegno rispetto alla situazione o al tenore di vita matrimoniale, ma la mancanza della indipendenza o autosufficienza economica di uno dei coniugi Cass. n. 23602 del 2017 . Infatti, nella fase del giudizio concernente l’”an debeatur con la quale in nessun modo può essere confusa la fase del quantum debeatur , il coniuge richiedente l’assegno, per il principio di autoresponsabilità economica, è tenuto quale persona singola a dimostrare la propria personale condizione di non indipendenza o autosufficienza economica, sulla base degli indici sopra indicati in via orientativa. Alle condizioni reddituali dell’altro coniuge può aversi riguardo nell’eventuale fase della quantificazione dell’assegno unitamente agli altri elementi, di primario rilievo, indicati dalla norma , alla quale è possibile accedere solo nel caso in cui la fase dell’”an debeatur si sia conclusa positivamente per il coniuge richiedente l’assegno. Ad opinare diversamente si finirebbe per invertire l’ordine logico-giuridico, imposto dalla struttura della norma, tra il criterio di attribuzione che è quello dell’inadeguatezza dei mezzi o della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive e i criteri di quantificazione dell’assegno nella stessa norma indicati. Tra questi ultimi è ricompresa la valutazione dei redditi di entrambi gli ex coniugi nel solo caso in cui - come detto - si sia concluso positivamente il giudizio sull’an debeatur, il quale da astratto diventa concreto qualora, valutati i suoi redditi, per l’ex coniuge destinatario della domanda di assegno sia sostenibile l’imposizione di un contributo economico integrativo dei redditi dell’altro, al fine di consentire a quest’ultimo di raggiungere l’indipendenza. Una ulteriore dimostrazione della struttura bifasica della norma è offerta dal rilievo attribuito dalla giurisprudenza agli altri criteri di quantificazione dell’assegno. È significativo, ad esempio, che la durata del matrimonio influisca, di regola, sulla quantificazione, ma non anche sul riconoscimento dell’assegno e ciò proprio per la sua funzione esclusivamente assistenziale Cass. nn. 6164/2015, 7295/2013 che le ragioni della decisione non potrebbero da sole giustificare l’attribuzione dell’assegno all’ex coniuge indipendente economicamente, ma rilevano esclusivamente ai fini della quantificazione dello stesso che, come riconosciuto anche dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 11490 del 1990, se l’assegno di divorzio è richiesto soltanto sulla base del riconoscimento del contributo personale ed economico dato dal coniuge richiedente al patrimonio dell’altro, senza alcun riferimento all’inadeguatezza dei mezzi dello stesso richiedente nel senso suddetto , l’assegno, avendo natura esclusivamente assistenziale, non potrà essere riconosciuto . In conclusione, in relazione al motivo in esame che è accolto, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, restando assorbiti gli altri motivi, concernenti la valutazione dello squilibrio patrimoniale tra i coniugi e la decorrenza dell’assegno divorzile. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri in relazione al motivo accolto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.