La rilevanza del momento di costituzione della convivenza more uxorio ai fini dell’esclusione dell’assegno divorzile

L’ex marito ricorre per cassazione chiedendo l’esclusione del diritto all’assegno divorzile dell’ex moglie, in quanto la stessa convive stabilmente con un altro uomo. L’ex moglie resiste con controricorso, ammette la sua convivenza stabile, ma deduce davanti alla Suprema Corte che la convivenza preesisteva al procedimento di divorzio. Circostanza, quest’ultima, che non veniva presa in considerazione dai Giudici di merito.

Sul punto la Cassazione con ordinanza n. 2732/18 depositata il 5 febbraio. Il caso. La controversia oggetto di ricorso per cassazione trae origine da un procedimento per le modifiche delle condizioni di divorzio svoltosi davanti alla Corte d’Appello di Brescia. Nella specie il Giudice di merito, in riforma della decisione di prime cure, escludeva che la convivenza more uxorio dell’ex coniuge, beneficiario dell’assegno divorzile, facesse venire meno il diritto all’assegno stesso. La decisione di merito è contestata davanti alla Suprema Corte dall’ex marito, in qualità di obbligato al versamento dell’assegno. Resiste con ricorso incidentale l’ex moglie. Convivenza more uxorio e diritto all’assegno. La Cassazione per decidere la controversia ha richiamato l’ormai consolidato principio di diritto secondo il quale la convivenza more uxorio dell’ex coniuge, stabile e ben diversa da una mera coabitazione tra soggetti estranei , far venir meno il diritto all’assegno. Deve precisarci, osserva la Corte, che ciò è del tutto indipendente rispetto alla posizione economica di ciascun convivente. Nella fattispecie non vi sono dubbi che l’ex moglie abbia intrapreso una relazione stabile con un altro uomo, ammessa anche dalla medesima durante il giudizio d’appello. Da quanto richiamato dalla valutazione della Corte deriva la conseguente fondatezza del ricorso principale promosso dall’ex marito. Convivenza preesistente al divorzio. La Corte, altresì, ha ritenuto fondato il ricorso incidentale dell’ex moglie. Infatti, rileva il Supremo Collegio, la controricorrente affermava che la convivenza more uxorio preesisteva alla procedure di divorzio e per questo motivo il marito avrebbe dovuto porre la questione in tale ambito. Al contrario l’ex coniuge, durante il procedimento di divorzio, aveva qualificato la relazione della controricorrente come relazione non avente i requisiti della convivenza stabile. Detta questione non veniva, inoltre, presa in considerazione dalla Corte di merito. In conclusione la Suprema Corte ha cassato il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d’Appello di Brescia in diversa composizione che, fermo il principio dell’esclusione dell’assegno divorzile in virtù della stabile convivenza, dovrà accertare il momento in cui questa si è costituita.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 24 ottobre 2017 – 5 febbraio 2018, n. 2732 Presidente/Relatore Dogliotti Fatto e diritto In un procedimento di modifica di condizioni di divorzio, tra V.G. e C.B. , la Corte d’Appello di Brescia, riformava la pronuncia di primo grado, escludendo che la convivenza more uxorio dell’ex coniuge,beneficiario di assegno facesse venir meno il diritto all’assegno stesso. Ricorre per cassazione il V. . Resiste con controricorso la C. ,che pure propone ricorso incidentale. Richiesta dalla controricorrente la trattazione davanti alle Sezioni Unite, il fascicolo è stato restituito a questa sezione VI. Va preliminarmente osservato che il decreto impugnato, pur privo della data di emissione e di quella di deposito, risulta comunque sottoscritto dal Presidente e sono indicati i componenti del collegio. È da presumere che la data di deposito coincida con quella di comunicazione alle parti. Il ricorso principale va accolto, in quanto manifestamente fondato. Giurisprudenza di questa Corte, ampiamente consolidata da alcuni anni tra le altre, Cass. N. 17195 del 2011 Cass. 6855 del 2015 Cass. 18111 del 2017 , afferma che la scelta dell’ex coniuge di costituire una convivenza more uxorio stabile e duratura, che all’evidenza, ben diversa da una mera coabitazione tra soggetti estranei, fa venir meno il diritto all’assegno. Ciò del tutto indipendentemente dalla posizione economica di ciascun convivente. Del resto è la stessa controricorrente che, anche nel giudizio di appello, ammetteva tale convivenza more uxorio. Anche il ricorso incidentale appare manifestamente fondato, nei limiti che si indicheranno. Afferma la C. che la convivenza more uxorio predetta già esisteva durante la procedura di divorzio se così fosse, il marito avrebbe dovuto proporre la questione in tale ambito . Sostiene altresì che il V. aveva ammesso tale situazione richiama in tal senso il verbale presidenziale, nel quale peraltro l’odierno ricorrente principale si era limitato a precisare che esisteva una relazione della moglie con altra persona, ciò che è ovviamente altra cosa rispetto alla convivenza more uxorio, ed è ben possibile che la relazione si sia poi trasformata, successivamente, alla pronuncia di divorzio. in convivenza. D’altra parte, la questione costituiva oggetto di un motivo di reclamo, sul quale la Corte di merito non si è per nulla pronunciata. Rimane evidentemente assorbita la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c Va cassato il provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte di Appello di Brescia, in diversa composizione, che, fermo il principio per cui la convivenza more uxorio, stabile e duratura, dell’ex coniuge esclude il suo diritto all’assegno, ferma altresì la sussistenza di tale convivenza, dovrà accertare il momento in cui questa si è costituita. Il giudice del rinvio si pronuncerà pure sulle spese del presente procedimento. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso principale, e, nei limiti di cui in motivazione, quello incidentale cassa il provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte di Appello di Brescia che pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio. In caso di diffusione del presente provvedimento. omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell’art. 52 D.Lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.