Decorrenza del diritto del coniuge separato all’assegno di mantenimento

In tema di separazione personale dei coniugi, il diritto all’assegno di mantenimento disposto dal giudice a favore di uno dei coniugi decorre dal momento della proposizione della domanda giudiziale.

Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2687/18, depositata il 5 febbraio. Il caso. La Corte d’Appello di Lecce, pronunciandosi su un caso di separazione personale dei coniugi, riformava la sentenza di prime cure ponendo a carico dell’ex marito un assegno mensile di 6mila euro a favore del coniuge con decorrenza dalla data della sentenza di primo grado. La pronuncia viene impugnata con ricorso in Cassazione dell’uomo al quale resiste la controparte che, con ricorso incidentale, si duole per l’affermazione della decorrenza dell’assegno solo dal momento della sentenza di prime cure anziché da quello di presentazione della domanda introduttiva del giudizio. Decorrenza dell’assegno. La censura si rivela manifestamente fondata in quanto, come ricorda la Suprema Corte, l’assegno di mantenimento disposto a favore del coniuge e fissato in sede di separazione personale decorre dalla date di proposizione della relativa domanda, in applicazione del principio secondo cui un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio Cass. n. 2960/17 . In conclusione, la Corte dichiara inammissibile il ricorso principale in quanto tende esclusivamente ad un riesame delle risultanze di fatto. Accoglie invece quello incidentale, cassa sul punto la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dispone la decorrenza dell’assegno di mantenimento, come determinato dalla Corte territoriale, dalla data della proposizione della domanda giudiziale.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 14 dicembre 2017 – 5 febbraio 2018, numero 2687 Presidente Cristiano – Relatore Genovese Fatti di causa e ragioni della decisione La Corte d’appello di Lecce, con la sentenza numero 719 del 2016 depositata il 7 luglio 2016 , in parziale accoglimento dell’appello principale proposto da B.A. , ha i riformato la sentenza del Tribunale di quella stessa città, resa in materia di separazione personale fra i coniugi e - per quello che ancora rileva - ii confermato l’addebito della separazione dal coniuge, signor M.C.G. - iii posto a carico di quest’ultimo un assegno mensile di Euro 6.000.00, in favore del coniuge, con decorrenza dalla data della sentenza di primo grado iv compensato le spese processuali, nella misura di un terzo, respingendo ogni altra doglianza proposta con appello incidentale da costui e dalla B. con appello principale , ponendole - per il resto - a carico del M. . Secondo la Corte territoriale, per quanto rileva, andavano parzialmente accolte le censure dell’appellante principale in ordine a all’addebito della separazione b all’assegno di mantenimento del coniuge fissato in Euro 6.000,00 mensili, ma con decorrenza dalla data della pronuncia della decisione di primo grado stante la sproporzione tra i redditi dei due coniugi, la macroscopicità di quello dichiarato dal M. , il tenore di vita della coppia, alimentato da beni di lusso una villa costosissima, con due piscine, servitù e giardiniere, parco e campo da tennis , ma quantificato alla luce dei detti redditi ed alla loro crescita e, così fissato, dalla data della pronuncia di prime cure. Il ricorrente principale M. , chiede il riesame delle emergenze processuali, alla luce del fatto che il suo reddito sarebbe il frutto dell’imputazione per trasparenza di quello maturato dalle società da lui partecipate e che il coniuge, pur abilitato alla professione forense, si era cancellata dal relativo albo. La ricorrente incidentale B. , censura la decorrenza del proprio assegno solo dal momento della pronuncia di primo grado, anziché dalla domanda introduttiva di quel giudizio. Il Collegio condivide, solo in parte, la proposta di definizione della controversia notificata alle parti costituite nel presente procedimento, alla quale sono state mosse osservazioni critiche da parte della ricorrente incidentale. Il ricorso principale per cassazione è, infatti, inammissibile poiché tende ad una richiesta di riesame delle risultanze ed alla rivalutazione degli elementi emersi nel corso della fase di merito Sez. U, Sentenza numero 8053 del 2014 . In particolare, esso non tiene conto delle plurime rationes decidendi contenute nella decisione impugnata la cui motivazione ha sottolineato l’esistenza di un particolare tenore di vita e non solo la crescita del reddito, sia pure imputato per trasparenza al M. , indipendentemente dal fatto in questo quadro irrilevante che il coniuge avesse deciso di smettere di svolgere l’attività forense. Il ricorso incidentale è, invece, manifestamente fondato, in applicazione del principio di diritto secondo cui l’assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale, decorre dalla data della relativa domanda, in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio. Sez. 1 -, Sentenza numero 2960 del 2017 . Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere cassata in parte qua, e la causa - non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto - anche decisa nel merito, disponendo che l’assegno, così come rideterminato dalla Corte d’appello di Lecce, decorra dalla data della proposizione della domanda giudiziale dell’odierna ricorrente incidentale. Alla inammissibilità del ricorso principale e all’accoglimento di quello incidentale, con decisione ex articolo 384 cod. proc. civ., conseguono le spese processuali dell’intero giudizio che si confermano con riferimento alla fase di merito e si liquidano come da dispositivo, per la fase di legittimità, unitamente all’affermazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato da parte del ricorrente principale. P.Q.M. La Corte, dichiara inammissibile il ricorso principale, accoglie quello incidentale, cassa la sentenza impugnata in parte qua e, decidendo la causa nel merito, dispone che l’assegno di mantenimento, così come rideterminato dalla Corte d’appello di Lecce, decorra dalla data della proposizione della domanda giudiziale dell’odierna ricorrente incidentale. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese processuali che conferma nella misura già affermata per i due gradi di merito e liquida, per il giudizio di legittimità, in complessivi Euro 7.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. numero 115 del 2002, inserito dall’articolo 1, comma 17, della legge numero 228 del 2012, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. Dispone che, ai sensi dell’articolo 52 D. Lgs. numero 198 del 2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.