Legato a carico di tutti gli eredi: litisconsorzio necessario anche laddove la domanda di risoluzione investa la disposizione testamentaria

Laddove si contesti unicamente il diritto a ricevere la prestazione, derivante dalla disposizione a titolo di legato, non sussiste litisconsorzio necessario tra i coeredi. Il litisconsorzio va, invece, riconosciuto nel caso in cui sia ancora in contestazione la risoluzione del rapporto contrattuale o negoziale generatore delle obbligazioni inadempiute.

E’ quanto emerge dall’ordinanza n. 1468/2018 della Corte di Cassazione, depositata il 22 gennaio scorso. Il caso. Nel febbraio 2001 una donna, con testamento pubblico, nominava eredi i suoi quattro nipoti e disponeva, a favore delle Pontificie Opere missionarie organizzazione dipendente dalla Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli , un legato avente ad oggetto tutto il denaro che la de cuius aveva depositato presso una Succursale di una Cassa di risparmio marchigiana, nonché tutti i titoli e/o valori mobiliari depositati sempre presso la stessa Succursale, con l’onere che venissero celebrate trenta messe gregoriane, in suffragio della propria anima e di quella dei defunti genitori e dei defunti fratelli. Alla morte della donna, nel dicembre 2002, l’ente beneficiario del legato chiedeva agli eredi di adempiere al testamento, inoltrando copia dello stesso anche all’istituto di credito. La Banca comunicava l’importo delle somme giacenti presso la succursale, appartenenti alla signora al momento del decesso, e segnalava che le posizioni relative al conto corrente e ai titoli erano state estinte su richiesta degli eredi che, pertanto, erano entrati in possesso delle relative somme. A seguito di una fitta corrispondenza, soltanto tre dei quattro eredi davano seguito alla disposizione a titolo di legato, provvedendo a versare la quota di propria pertinenza. La legataria, pertanto, conveniva, dinanzi al Tribunale di Fermo il quarto erede e la Cassa di risparmio della stessa città, affinché, dopo aver accertato la validità del legato, condannasse il primo al pagamento della quota di sua spettanza sulle somme oggetto di legato e, in solido, la Banca per aver consentito lo svincolo delle somme, provocando un danno alla parte beneficiaria. Si costituiva in giudizio l’erede che, preliminarmente, eccepiva il difetto di litisconsorzio necessario non essendo stati evocati in giudizio tutti gli eredi universali. Nel merito, l’uomo sosteneva che il legato fosse affetto da nullità, essendo confluite sul conto corrente della de cuius anche somme appartenenti ai nipoti, in quanto ricavate dalla vendita di immobili che erano in comunione tra la de cuius e i nipoti stessi. L’uomo chiedeva, altresì, la risoluzione della disposizione testamentaria a titolo di legato, considerato l’inadempimento della legataria all’onere disposto dalla testatrice. Il giudice di primo grado, con sentenza del maggio 2009, accoglieva la domanda della parte ricorrente e condannava l’erede al pagamento di una somma di denaro. Rigettava, invece, la domanda dell’attrice proposta nei confronti della Cassa di Risparmio. Avverso la sentenza del Tribunale di Fermo, l’uomo proponeva ricorso alla Corte di Appello di Ancona, la quale, nel 2015, si pronunciava rigettando sia il gravame principale che quello incidentale proposto dalla Congregazione. Secondo la Corte territoriale andava esclusa la violazione della regola del litisconsorzio necessario –di cui si doleva l’appellante – poiché, nel caso di specie, non ricorreva alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario in quanto il giudizio verteva soltanto sull’accertamento dell’inadempimento da parte dell’erede all’obbligazione derivante dalla disposizione a titolo di legato. La Corte d’Appello, in merito alla richiesta di nullità della disposizione a titolo di legato, stabiliva che non era stata fornita la prova del fatto che sul conto corrente della de cuius fossero confluite anche somme appartenenti ai nipoti, in quanto frutto della vendita di immobili che erano in comunione tra la de cuius e i nipoti stessi. Inoltre, la Corte non dichiarava la risoluzione del legato per inadempimento della legataria in mancanza di un termine entro il quale adempiere l’obbligazione e di una manifestazione di volontà della legataria di non voler adempiere. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona l’erede proponeva ricorso per Cassazione, sulla base di tre motivi. La Congregazione resisteva con controricorso, mentre la Cassa di risparmio di Fermo non svolgeva difese. Inadempimento dell’onere da parte della legataria. Il ricorrente, con il primo motivo, denunciava la violazione e falsa applicazione dell’articolo 102 c.p.c. con il secondo la violazione e falsa applicazione dell’articolo 345 c.p.c. e 661 c.c. Il terzo motivo investiva direttamente il riscontro circa l’inadempimento dell’onere da parte della legataria. Osservazioni della Corte di Cassazione. La Suprema Corte ritiene fondato il primo motivo di ricorso. I Giudici della Sesta Sezione, infatti, sostengono – diversamente da quanto affermato dalla Corte territoriale che il giudizio non verteva unicamente sull’accertamento dell’inadempimento e sulla richiesta di condanna del ricorrente al pagamento della parte di legato da lui dovuta come coerede, ma investiva anche la domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento della disposizione mortis causa , per il mancata adempimento dell’onere da parte della legataria. Ad avviso dei Supremi Giudici non sussiste una situazione tale da imporre il litisconsorzio necessario tra tutti i coeredi in relazione alla domanda principale di adempimento del legato, anche alla luce della natura divisibile e fungibile delle res legate. Tuttavia – osserva la Corte l’erede ricorrente aveva richiesto anche la risoluzione della disposizione testamentaria, a titolo di legato, in ragione del preteso inadempimento della legataria alle obbligazioni gravanti sulla stessa come onere. Tale onere grava sull’intero legato e quindi anche sulle posizioni degli altri eredi, a prescindere dal fatto che ognuno fosse tenuto, pro quota, a soddisfare il legato stesso. Pertanto -conclude che l’eventuale risoluzione deve produrre i suoi effetti, qualora accolta, in favore di tutti i coeredi. Richiamandosi a un precedente della stessa Corte di Cassazione n. 1479/1977 , i Supremi giudici affermano il principio secondo il quale laddove si contesti unicamente il diritto a ricevere la prestazione derivante dalla disposizione a titolo di legato non sussiste tra i coeredi – il litisconsorzio necessario che, invece, va riconosciuto nel caso in cui, come in quello di specie, sia ancora in contestazione la risoluzione del rapporto contrattuale generatore delle obbligazioni inadempiute. Pertanto, ad avviso dei Supremi Giudici il litisconsorzio necessario opera anche laddove la domanda di risoluzione investa la disposizione testamentaria che preveda,in maniera unitaria, un legato a carico di tutti gli eredi. Conclusione. I Giudici della Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in oggetto, accolgono il primo motivo di ricorso, ritengono assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata viene cassata e rinviata al giudice di primo grado, trattandosi di una nullità che, se fosse stata rilevata in grado di appello, avrebbe comportato la rimessione della causa al giudice di prime cure. Il Tribunale di Fermo, nella persona di un diverso magistrato, dovrà pronunciarsi anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 19 ottobre 2017 – 22 gennaio 2018, n. 1468 Presidente Manna – Relatore Criscuolo Motivi in fatto ed in diritto della decisione Con testamento pubblico del 12 febbraio 2001, V.D. nominava eredi i nipoti V.L. , F. , M.E. e P. , e disponeva a favore delle Pontificie Opere Missionarie, organizzazione dipendente dalla Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, un legato avente ad oggetto tutto il denaro della de cuius depositato presso la Succursale di omissis della Cassa di Risparmio di Fermo, nonché tutti i titoli e/o valori mobiliari depositati presso la medesima Succursale, con l’onere che venissero celebrate 30 Messe Gregoriane in suffragio della propria anima, di quella dei defunti genitori e dei defunti fratelli. Intervenuto il decesso della testatrice in data omissis , l’ente beneficiario del legato richiedeva agli eredi l’adempimento, inoltrando copia del testamento anche all’istituto di credito. La banca, dopo avere segnalato l’importo delle somme appartenenti alla de cuius giacenti presso la detta succursale alla data del decesso, segnalava altresì che le posizioni relative al conto corrente ed al dossier titoli erano state estinte su richieste degli eredi, i quali erano entrati in possesso delle relative somme. A seguito di un fitto carteggio, solo tre degli eredi, e con l’eccezione di V.L. , davano seguito alla disposizione a titolo di legato, provvedendo al versamento in favore della Congregazione della quota di loro pertinenza, sicché la legataria conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Fermo, V.L. e la Cassa di Risparmio di Fermo affinché, previo accertamento della validità del legato, il primo fosse condannato al pagamento della quota di sua spettanza sulle somme oggetto del legato, con la condanna altresì in solido della banca per avere consentito lo svincolo delle somme, provocando in tal modo un danno alla beneficiaria. Si costituiva il V. che in via preliminare eccepiva il difetto del litisconsorzio necessario in quanto non erano stati evocati in giudizio tutti gli eredi universali. Nel merito sosteneva che il legato fosse affetto da nullità, poiché sul conto corrente della de cuius erano confluite anche somme appartenenti ai nipoti, in quanto ricavate dalla vendita di proprietà immobiliari che erano in comunione tra la de cuius ed i nipoti stessi. Chiedeva altresì pronunziarsi la risoluzione della disposizione a titolo di legato ex art. 648 c.c., atteso l’inadempimento della legataria all’onere disposto da parte della testatrice. Il Tribunale con la sentenza n. 257 del 14 maggio 2009 accoglieva la domanda della Congregazione e per l’effetto condannava il V. al pagamento della somma di Euro 87.004,38 oltre interessi legali a far data dal omissis al saldo, rigettando invece la domanda proposta nei confronti della Cassa di Risparmio. Avverso tale sentenza proponeva appello il V. , e la Corte d’Appello di Ancona, nella resistenza di entrambe le appellate, rigettava il gravame principale ed incidentale promosso dalla Congregazione in ordine al rigetto della domanda proposta nei confronti della Cassa di Risparmio . Ad avviso dei giudici di appello andava esclusa la violazione della regola del litisconsorzio necessario, di cui si doleva l’appellante, che sosteneva la necessità della partecipazione al giudizio di tutti i coeredi, e ciò in quanto non ricorreva alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario atteso che il giudizio verteva unicamente sull’accertamento dell’inadempimento del V. rispetto all’obbligazione scaturente dalla disposizione a titolo di legato, e nei limiti della quota di sua spettanza. Del pari andava disatteso il secondo motivo di appello vertente sulla pretesa nullità del legato, in quanto avente ad oggetto somme non appartenenti alla de cuius, rilevandosi che la prova circa il fatto che il ricavato della vendita dei beni comuni fosse confluito esclusivamente sul conto della de cuius non era stata fornita, e ciò in quanto l’estratto conto, dal quale risultano versamenti di notevole consistenza coevi alle alienazioni delle proprietà, era stato tardivamente prodotto solo in grado di appello, senza che peraltro il documento avesse i requisiti della indispensabilità. Veniva altresì rigettato il terzo motivo di appello, finalizzato ad ottenere la risoluzione del legato per inadempimento della legataria, osservandosi che, sebbene non fosse condivisibile la valutazione del Tribunale circa l’inesistenza di un’obbligazione in senso giuridico siccome scaturente dalla richiesta della testatrice di celebrare delle messe in suffragio, tuttavia, in assenza di un termine nel quale adempiere tale obbligazione, ed in mancanza di una manifestazione della volontà di non adempiere da parte dell’attrice, non poteva darsi seguito alla richiesta di risoluzione. Infine, disatteso il quarto motivo dell’appello principale, essendo infatti emerso che il V. aveva estinto le posizioni della de cuius presso la Banca, non provvedendo, a differenza degli altri coeredi, ad adempiere il legato per quanto di sua spettanza, rigettava altresì l’appello incidentale della Congregazione, osservando che, proprio in ragione della configurazione del legato in oggetto quale legato di specie, quale pacificamente assegnata dal Tribunale e non contestata in appello, la proprietà delle somme era sì passata alla legataria alla data di apertura della successione, ma era pur sempre necessario richiederne il possesso agli eredi, e solo in seguito alla banca. Era però emerso che la Congregazione si era rivolta alla banca solo in data 10 maggio 2003, allorquando però i coeredi avevano già estinto i rapporti bancari intestati dalla zia, e senza che la banca potesse opporre alcunché, non essendole ancora pervenuta la richiesta della legataria. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso V.L. sulla base di tre motivi. La Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli ha resistito con controricorso. La Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A. non ha svolto difese in questa fase. Con il primo motivo di ricorso si denunzia ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c Si rileva che diversamente da quanto affermato dalla Corte d’Appello, il giudizio non verteva unicamente sulla richiesta di accertamento dell’inadempimento e di condanna del ricorrente al pagamento della parte del legato dal medesimo dovuta, nella qualità di coerede, ma investiva anche la domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento della disposizione mortis causa, per il mancato adempimento dell’onere da parte della legataria. Il motivo è fondato. Ed, invero, premesso che non è stata contestata la qualificazione in termini di legato di specie della disposizione oggetto di causa, anche alla luce della natura evidentemente divisibile e fungibile delle res legate, effettivamente deve condividersi ed anche alla luce del richiamo alla previsione di cui all’art. 754 c.c. la conclusione della Corte d’Appello circa l’inesistenza di una situazione tale da imporre il litisconsorzio necessario tra tutti i coeredi in relazione alla domanda principale di adempimento del legato. Tuttavia, il ricorrente in via riconvenzionale, come si ricava anche dall’esposizione della sentenza gravata cfr. la premessa alla soluzione offerta al terzo motivo di appello , aveva richiesto anche la risoluzione della disposizione a titolo di legato, in ragione del preteso inadempimento della legataria alle obbligazioni sulla medesima gravanti a titolo di onere non potendosi quindi reputare, come invece sostenuto dalla controricorrente che la risoluzione fosse stata oggetto di una mera eccezione . Trattasi peraltro di un onere che grava sull’intero legato e quindi sulle posizioni di tutti gli onerati, e ciò a prescindere dal fatto che ognuno fosse tenuto pro quota a soddisfare il legato medesimo, dovendosi quindi ritenere che l’eventuale risoluzione debba necessariamente produrre i suoi effetti, ove accolta, in favore di tutti i coeredi. In tal senso si veda quanto affermato da Cass. n. 1479 del 22/04/1977, la quale ha affermato che la sentenza la quale, pur rigettando la domanda di risoluzione del contratto, condanni in solido al risarcimento dei danni da inadempimento gli eredi dell’originario convenuto, nei confronti dei quali il processo era stato riassunto in appello, qualora venga impugnata per Cassazione soltanto da uno degli eredi per contestare la mancata ripartizione pro quota del debito e il vincolo di solidarietà fra i coeredi del debitore, passa in giudicato in ordine alla domanda di risoluzione e l’oggetto del giudizio resta fissato nella sola autonoma domanda di risarcimento. Ciò comporta l’interruzione del vincolo che legava gli eredi del convenuto originario ed esclude la necessità che gli altri eredi siano chiamati a partecipare al giudizio di legittimità, poiché, rispetto alla domanda di risarcimento dei danni da inadempimento - sia che si ritenga solidale, sia che si ritenga divisibile l’obbligazione relativa - non sussiste litisconsorzio necessario, trattandosi di domanda scindibile nei confronti dei vari debitori. Orbene, da tale precedente si ricava il condivisibile principio che laddove sia in contestazione unicamente il diritto a ricevere la prestazione derivante dal contratto concluso dal de cuius ovvero, come nel caso in esame, dalla disposizione a titolo di legato non sussiste litisconsorzio necessario tra i coeredi, litisconsorzio che invece va riconosciuto nel caso in cui sia ancora in contestazione la risoluzione del rapporto contrattuale o negoziale generatore delle obbligazioni inadempiute. La proposizione della domanda di risoluzione per l’inadempimento dell’onere apposto alla previsione a titolo di legato gravante su tutti i coeredi, impone quindi di ritenere che sussista il litisconsorzio necessario, non solo tra il ricorrente e la legataria, ma anche nei riguardi di tutti gli altri onerati. A tal fine va altresì ricordato che a mente dell’ultimo comma dell’art. 677 c.c., nel caso in cui risulti pronunziata la risoluzione del legato, che nella fattispecie ha carattere unitario essendo posto a carico di tutti i coeredi, ancorché tenuti al suo inadempimento pro quota, gli eredi subentrerebbero nell’onere, sicché appare confermata la correttezza della soluzione che impone che la giudizio che investe la risoluzione del modus debbano necessariamente prendere parte tutti i soggetti che verrebbero a subentrare negli obblighi imposti dal de cuius al legatario inadempiente. Deve quindi affermarsi che il litisconsorzio necessario operi anche laddove la domanda di risoluzione investa la disposizione testamentaria che in maniera unitaria abbia previsto un legato a carico di tutti i coeredi. L’accoglimento del primo motivo determina poi l’assorbimento del secondo motivo di ricorso con il quale si denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. e dell’art. 661 c.c., trattandosi di censura che investe l’accertamento dell’esatta determinazione dell’oggetto del legato, e del terzo motivo di ricorso che investe direttamente il riscontro circa l’inadempimento dell’onere da parte della legataria. La sentenza impugnata deve essere cassata e rimessa al giudice di primo grado ex art. 383 co. 3 c.p.c., trattandosi di nullità che, ove rilevata dal giudice di appello avrebbe determinato la rimessione della causa al giudice di primo grado. Il giudice del rinvio che si designa nel Tribunale di Fermo, persona di diverso magistrato, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso, ed assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata con rinvio ex art. 383 co. 3 c.p.c. al Tribunale di Fermo, che provvederà anche sulle spese delle presente giudizio.