Niente assegno divorzile per l’ex moglie con reddito inferiore al marito

In tema diritto all’assegno divorzile non può assumere rilievo il mero divario economico attualmente esistente tra gli ex coniugi ai fini della quantificazione, quando, anche durante la separazione, l’ex moglie aveva mantenuto un tenore di vita dignitoso.

Lo ha ribadito la Suprema Corte con ordinanza n. 30257/17, depositata il 15 dicembre. La vicenda. La Corte d’ Appello di Roma aveva revocato il diritto all’assegno divorzile, concesso dal Tribunale nella sentenza di divorzio, a carico dell’appellante in favore dell’ex moglie. Secondo la Corte territoriale non sussisteva il diritto all’assegno divorzile in quanto i coniugi erano di fatto separati dal 1983 e la moglie non aveva preteso nulla dalla successiva separazione giudiziale ed, a seguito dell’allontanamento, aveva continuato la sua vita in modo libero e dignitoso. Inoltre i Giudici di merito, hanno rilevato che, in ogni caso, l’ex moglie non aveva fornito prova dell’insussistenza di un situazione patrimoniale dignitosa anche in relazione al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale. Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione l’ex moglie lamentando il diritto all’assegno divorzile in relazione alle differenze reddituali tra la stessa e l’ex marito. Divario economico. Come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità l’assegno divorzile ha natura assistenziale e per questo motivo, secondo la Corte, è fondamentale fornire la prova dell’insussistenza dei mezzi adeguati per un tenore di vita dignitoso, anche in rapporto a quello goduto in costanza di matrimonio. Nella fattispecie, come correttamente rilevato dalla Corte d’Appello, non vi sono idonei supporti probatori a sostegno della situazione economica della ricorrente. Inoltre dalla valutazione dei fatti emerge che la ricorrente aveva abbandonato la casa coniugale da tempo, trasferendosi in un appartamento di sua proprietà e continuato a svolgere attività lavorativa, senza nulla ottenere per il proprio mantenimento in sede di separazione giudiziale. In ragione di ciò non può assumere rilievo il mero divario economico attualmente esistente tra le parti, al pari degli ulteriori criteri da utilizzarsi, ai fini della quantificazione, solo quando risultino soddisfatte le ragioni poste alla base del diritto di attribuzione . In conclusione la Corte di Cassazione rigetta il ricorso dell’ex moglie e conferma la revoca dell’assegno divorzile.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 11 aprile – 15 dicembre2017, n. 30257 Presidente/Relatore Campanile Fatto e diritto Rilevato che con sentenza depositata in data 13 giugno 2013 il Tribunale di Roma, avendo in data 2 dicembre 2010 pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra i coniugi S.M. e M.M.L. , poneva a carico del primo un assegno pari ad Euro 700,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat con la decisione indicata in epigrafe la Corte di appello capitolina ha accolto il gravame del S. circa l’insussistenza del diritto della M. all’assegno divorzile, in quanto, essendosi i coniugi separati di fatto, nell’anno 1983, dopo venti anni di convivenza coniugale, a seguito dell’allontanamento della moglie, la stessa aveva svolto un’esistenza libera e dignitosa, acquistando anche un appartamento e nulla ottenendo dal S. , anche a seguito della separazione giudiziale il mero divario attualmente esistente fra le posizioni reddituali, eventualmente rilevante come criterio di quantificazione, non è stato considerato sufficiente ai fini della prova del diritto all’assegno, essendosi ritenuto che la M. non avesse fornito la prova relativa all’insussistenza di una situazione patrimoniale adeguata per un’esistenza dignitosa, anche alla base del tenore di vita goduto durante il periodo di convivenza è stata pertanto disposta la revoca dell’assegno, con decorrenza dal mese di agosto del 2013 per la cassazione di tale decisione la sig.ra M. propone ricorso, affidato a quattro motivi, illustrati da memoria, cui il S. resiste con controricorso, interponendo ricorso incidentale, con unica censura. Considerato che il Collegio ha disposto, in conformità al decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 5 della L. n. 898 del 1970 e dell’art. 2727 cod. civ., per non aver valutato le risultanze attinenti allo squilibro reddituale delle parti e non aver considerato che la prevalenza dei cespiti e dei redditi del S. potessero operare come criterio di attribuzione dell’assegno di divorzio con il secondo mezzo si deduce la nullità della sentenza impugnata per non essere state valutate le risorse economiche del proprio ex coniuge con la terza censura la ricorrente si duole, sia come vizio motivazionale, sia come violazione degli artt. 2697, 2727 cod. civ. e 115 e 116 cod. proc. civ., dell’omessa considerazione del tenore di vita mantenuto durante la convivenza matrimoniale con l’ultimo mezzo si deduce violazione degli artt. 447 e 545 cod. proc. civ., sostenendosi che la revoca dell’assegno avrebbe dovuto, eventualmente, essere disposta dalla data di pubblicazione della sentenza di secondo grado 19 novembre 2015 , e non dal mese di agosto del 2013, aggiungendo che si tratterebbe di somme non ripetibili con il ricorso incidentale il S. si duole della decorrenza della revoca dell’assegno, che, avrebbe dovuto iniziare dal mese successivo al passaggio in giudicato della sentenza sullo stato, verificatosi nel luglio del 2011 i primi tre motivi del ricorso principale, da esaminarsi congiuntamente, sono infondati la corte di appello ha correttamente rilevato la natura assistenziale dell’assegno post divorzile, costantemente ribadita da questa Corte, ed ha quindi ritenuto, con riferimento agli aspetti di natura fattuale inerenti al diritto all’assegno, che la M. non avesse fornito la relativa prova, essendo emerso che aveva mezzi adeguati per condurre un tenore di vita dignitoso, anche rapportato a quello goduto in costanza di matrimonio, sia in virtù dell’assenza di idonei supporti probatori, sia in considerazione del fatto che, avendo la stessa abbandonato la casa coniugale nel settembre del 1983, aveva per ben quattordici anni, prima che fosse proposta la domanda di separazione giudiziale, continuato a svolgere la propria attività lavorativa, anche acquistando un appartamento da destinare ad abitazione essendo proprietaria di altro bene immobile dato in locazione , senza nulla chiedere per il proprio mantenimento, e senza nulla ottenere in sede di separazione, essendosi accertato che godeva di indipendenza economica, idonea a garantirle il tenore di vita goduto in costanza della convivenza matrimoniale in tale situazione, che implica valutazioni di merito insindacabili in questa sede, non può assumere rilievo il mero divario economico attualmente esistente fra le parti, al pari degli ulteriori criteri da utilizzarsi, ai fini della quantificazione, solo quando risultino soddisfatte le ragioni poste alla base del diritto all’attribuzione il quarto motivo del ricorso principale è infondato, a differenza del ricorso incidentale l’accertamento dell’insussistenza del diritto all’assegno comporta che lo stesso non sia dovuto dal momento giuridicamente rilevante in cui - salva la possibilità della fissazione di un diverso termine, nella specie non risultante - la sua iniziale attribuzione, avente natura costitutiva, decorre momento coincidente con il passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale Cass., 15 novembre 2016, n. 23263 la questione della irrepetibilità o meno delle somme versate non risulta in alcun modo affrontata nella decisione impugnata, e pertanto è inammissibile, costituendo per altro un posterius rispetto alla revoca dell’assegno, eventualmente rilevante in presenza di una concreta richiesta di restituzione la sentenza impugnata, pertanto, va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello di Roma che, in diversa composizione, applicherà il principio sopra indicato, provvedendo altresì in merito alla spese del presente giudizio. P.Q.M. Rigetta il ricorso principale, accoglie l’incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.