Lui muore durante il giudizio di divorzio, lei resta a bocca asciutta

Il decesso di uno dei coniugi, sopravvenuto in pendenza del giudizio di separazione personale o divorzio, impone la declaratoria della cessazione della materia del contendere, con riferimento sia al rapporto di coniugio che ai rapporti economici.

Sul tema la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26486/17, depositata l’8 novembre. Il caso. La Corte d’Appello di Napoli accoglieva parzialmente l’appello proposto dalla soccombente avverso la sentenza di prime cure che aveva rigettato la sua domanda di attribuzione di assegno divorzile. Nelle more del procedimento d’appello l’ex marito era deceduto. Erano dunque intervenuti il coniuge superstite ed i figli, che impugnano la sentenza d’appello con ricorso per cassazione. Morte del coniuge. La Corte rileva come l’esame del ricorso sia precluso dal rilievo pregiudiziale dell’evento del decesso dell’ex marito nel giudizio di appello. La giurisprudenza ha infatti affermato che, la morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale o divorzio, anche in fase di legittimità, impone la declaratoria della cessazione della materia del contendere, con riferimento sia al rapporto di coniugio che ai rapporti economici. La morte dunque travolge ogni pronuncia in precedenza emessa e non ancora definitiva. La Corte cassa dunque la sentenza impugnata senza rinvio e compensa le spese dell’intero giudizio.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 28 settembre – 8 novembre 2017, n. 26489 Presidente Di Virgilio – Relatore Lamorgese Fatti di causa La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 4 febbraio 2016, ha accolto parzialmente il gravame di C.C.G. avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato le sue domande di attribuzione di un assegno divorzile, nonché di una quota del TFR e del risarcimento dei danni nei confronti dell’ex coniuge Ol.Al. , con il quale la C. aveva contratto matrimonio il omissis , sciolto con sentenza parziale del 3 marzo 2011 la Corte ha quindi attribuito alla C. un assegno divorzile di Euro 1.000,00 ed ha rigettato le altre domande. L’Ol. era deceduto nel corso del giudizio di appello, nel quale, aderendo alle sue difese, si erano costituiti S.M.T. , quale coniuge superstite, e i suoi figli ed eredi O.A. , O.C. e O.S. si era costituito anche O.N.A. , nato dall’unione della C. con l’Ol. , aderendo alle domande della C. . S.M.T. , O.A. , O.C. e O.S. hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi C.C.G. e O.N.A. hanno resistito con controricorso. Le parti hanno presentato memorie. Ragioni della decisione I ricorrenti hanno denunciato, con i primi tre motivi, violazione di norme di diritto e vizi motivazionali in ordine all’an e, nei restanti motivi, in ordine al quantum debeatur dell’assegno divorzile. L’esame dei suddetti motivi è tuttavia precluso dal rilievo pregiudiziale del decesso di Ol. nel corso del giudizio di appello. Trova infatti applicazione la condivisibile giurisprudenza secondo la quale la morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale o di divorzio, anche nella fase di legittimità, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici connessi l’evento della morte ha l’effetto di travolgere ogni pronuncia in precedenza emessa e non ancora passata in giudicato Cass. n. 18130 del 26 luglio 2013, n. 9689 del 27 aprile 2006 n. 27556 del 20 novembre 2008 cfr. anche Cass. n. 661 del 29 gennaio 1980 n. 1757 del 18 marzo 1982, n. 740 del 3 febbraio 1990, n. 2944 del 4 aprile 1997 . Pertanto, giudicando sul ricorso, la sentenza impugnata è cassata. Le spese dell’intero giudizio devono essere compensate, in considerazione dell’esito dello stesso. P.Q.M. La Corte cassa la sentenza impugnata e compensa le spese dell’intero giudizio. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.