Decorrenza dell’assegno di mantenimento

Nella separazione, l’assegno di mantenimento può essere fissato in misura e decorrenze differenziate tra loro, purché vi siano delle modificazioni della situazione economica nel corso del giudizio di separazione, e che la decisione sia adeguatamente motivata.

Possono essere fissate, nella separazione, delle quantificazioni e delle decorrenze diverse tra loro, per quel che riguarda l’assegno di mantenimento questo però può accadere solo quando nel tempo vi siano stati dei cambiamenti significativi nelle condizioni economiche dei coniugi, tali da giustificare tali differenze. In questo caso, la sentenza va adeguatamene motivata. Questo è il principio di diritto espresso, con articolato ragionamento, dalla Suprema Corte di Cassazione, VI sez. Civile, nella sentenza n. 25802/17, emessa nella camera di consiglio del 3 luglio 2017, e depositata in cancelleria il successivo 30 ottobre 2017, in un ricorso depositato nel 2016. Il caso. La questione riguardava una sentenza della Corte d’Appello di Roma del marzo 2016, con cui veniva confermata quella di primo grado emessa dal Tribunale di Velletri nel novembre del 2013, con cui il Tribunale di Velletri aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi R.A. e T.C., ponendo a carico del marito un assegno, a titolo di contributo al mantenimento della moglie pari ad € 1.500,00, oltre rivalutazione ISTAT, con decorrenza dal novembre del 2013. Nella stessa sentenza, però, venivano confermati i maggiori importi determinati con i provvedimenti presidenziali provvisori, relativi al periodo tra novembre del 2012 e ottobre 2013, pari ad € 2.200,00. La Corte d’Appello aveva deciso in questo senso, dopo aver esaminato le rispettive domande di riduzione e di aumento dell’assegno stesso, e dopo attenta valutazione delle posizioni reddituali dei coniugi, arrivando alla conclusione che, visto lo squilibrio esistente tra le situazioni dei suddetti, sussisteva il diritto della moglie di percepire l’assegno a titolo di contributo per il proprio mantenimento dato che la stessa è insegnante precaria e per di più gravata da oneri abitativi . L’assegno, come detto, veniva quantificato in € 1.500,00 oltre aumenti ISTAT, con decorrenza dal mese di novembre del 2013. Contro la sentenza della Corte d’Appello, il sig. A. ha proposto ricorso in Cassazione sulla base di due motivi. Con il primo deduceva violazione dell’art 445 c.c., e con il secondo, vizio motivazionale in relazione alla implicita e immotivata conferma dei maggiori importi stabiliti nella decisione di primo grado in relazione ai periodi anteriori al novembre 2013, peraltro a detta del ricorrente in assenza di circostanze che giustificassero, vista che le posizioni reddituali dei coniugi erano rimaste inalterate nel corso del giudizio, una graduazione degli importi dovuti e con distinte ricorrenze. Nello stabilire l’assegno di mantenimento possono essere fissate delle decorrenze diverse, e anche misure diverse, ma solo in presenza di variazioni delle posizioni economiche e con adeguata motivazione. Decorrenza. La Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso. Infatti, recita la sentenza, se è vero che la decorrenza dell’assegno di mantenimento nella separazione decorre di regola dalla domanda, onde evitare che un diritto resti pregiudicato dal decorso del tempo necessario per agire in giudizio, è anche vero che – in linea teorica – tale principio non influisce sulla possibilità di una diversa liquidazione che tenga conto dell’evoluzione verificatasi nella situazione economica dei coniugi nel corso del giudizio che può essere molto lungo . Nel caso quindi di tale variazione, avvenuta nel corso del procedimento, secondo la Suprema Corte possono essere fissate, nella determinazione dell’assegno, misure e decorrenze differenziate, in relazione alle modificazioni intervenute fino alla data della sentenza. Detta decisione deve essere però adeguatamente motivata, e con riferimento alle suddette variazioni che nel caso in esame non vi sono state e alle ragioni che hanno suggerito una diversa modulazione ragioni che, secondo la Cassazione, non sono affatto indicate e che appaiono non sussistere, dato che la situazione del 2013, data di decorrenza dell’assegno definitivo, sembra essere sostanzialmente identica a quella relativa ai periodi anteriori, per i quali gli importi erano stati determinati in misura nettamente superiore e alla luce delle considerazioni che precedono, ingiustificata. La Cassazione ha quindi accolto il ricorso sul punto, cassando la sentenza impugnata, e rinviando la causa alla Corte d’Appello competente, che dovrà decidere attenendosi al suddetto principio, anche per la liquidazione delle spese del giudizio.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 3 luglio – 30 ottobre 2017, n. 25802 Presidente Nappi – Relatore Campanile Fatto e diritto Rilevato che con la decisione indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza n. 2272, depositata il 18 novembre 2013, con la quale il Tribunale di Velletri aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi A.R. e C.T. , ponendo a carico del primo un assegno, a titolo di contributo al mantenimento della moglie, pari ad Euro 1500,00, oltre rivalutazione in base agli indici ISTAT, con decorrenza dal novembre 2013, lasciando inalterati i maggiori importi determinati con provvedimenti presidenziali, nonché quello, relativo al periodo compreso fra il mese di novembre del 2012 e quello di ottobre del 2013, pari ad Euro 2.200,00 per quanto in questa sede principalmente rileva, la Corte di appello, in relazione alle questioni inerenti al contributo al mantenimento della moglie posto a carico del ricorrente, a fronte delle contrapposte domande, da parte dello stesso, di revoca o di riduzione del suo ammontare e, da parte della C. , di una sua elevazione, ha esaminato, anche sotto il profilo diacronico, le posizioni reddituali e patrimoniali di entrambi i coniugi, pervenendo alla conclusione che, in virtù dello squilibrio esistente fra dette situazioni essendo quella della moglie, insegnante precaria gravata da oneri abitativi assolutamente deteriore rispetto a quella del coniuge , sussisteva il diritto della moglie a percepire un assegno a titolo di contributo per il proprio mantenimento, apparendo equa la somma di Euro 1.500,00 al mese, fissata dal primo giudice con decorrenza dal mese di novembre 2013 per la cassazione di tale decisione l’A. propone ricorso, affidato a due motivi, cui l’intimata resiste con controricorso le parti hanno depositato memorie. Considerato che il Collegio ha disposto, in conformità al decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata con i propri motivi di ricorso, incentrati sulla decorrenza dell’assegno in favore della moglie nella misura - non contestata - di Euro 1500,00 mensili - a far tempo dal novembre 2013, l’A. , deducendo, con il primo, violazione dell’art. 445 cod. civ. e, con il secondo, vizio motivazionale, si duole dell’implicita ed immotivata conferma dei maggiori importi stabiliti nella decisione di primo grado in relazione ai periodi anteriori al novembre 2013, per altro in assenza di circostanze che giustificassero - essendo le posizioni reddituali dei coniugi sostanzialmente rimaste inalterate nel corso dell’intero periodo considerato - una graduazione degli importi dovuti, con distinte decorrenze l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla C. non appare condivisibile, essendo stati chiaramente indicati i profili di censura, con adeguata esposizione sommaria dei fatti della causa e con precisi riferimenti alle disposizioni e ai principi che si assumono violati non può inoltre dubitarsi della sussistenza di un valido interesse sotteso alla proposizione della presente impugnazione, la quale non è finalizzata soltanto ad ottenere una ripetizione di quanto versato in più rispetto a quello che risulterebbe in caso di diversa decorrenza dell’assegno, avendo il ricorrente precisato che a suo tempo pagò solo parzialmente l’assegno , e che sono in corso dei procedimenti esecutivi le censure proposte, da esaminarsi congiuntamente, in quanto intimamente collegate, sono fondate deve in primo luogo richiamarsi il principio secondo cui la decorrenza dell’assegno di mantenimento nella separazione personale decorre, di regola, dalla domanda Cass., 3 febbraio 2017, n. 2960 Cass. 11 luglio 2013, n. 17199 , in quanto un diritto non deve restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio tale principio, attenendo esclusivamente all’an debeatur di tale obbligazione, non influisce sulla determinazione del quantum dell’assegno, che può dunque essere liquidato tenendo conto dell’evoluzione verificatasi nella situazione economica dei coniugi nel corso del giudizio, e quindi mediante la fissazione di misure e decorrenze differenziate, in relazione alle modificazioni intervenute fino alla data della decisione, Cass., 22 ottobre 2002, n. 14886 Cass., 22 aprile 1999, n. 4011 tale statuizione, tuttavia, deve essere sorretta da adeguata motivazione cfr. Cass., 20 maggio 1993, n. 5749, in motivazione , con riferimento alle ragioni che hanno suggerito una diversa modulazione dell’obbligo, ragioni che nelle specie non sono affatto indicate, laddove, nella prospettazione del ricorrente, non sussisterebbero neppure, essendosi dedotto, come del resto traspare dalla stessa motivazione della decisione impugnata, che la situazione del 2013, data di decorrenza, per il futuro, dell’assegno determinato in favore della moglie, sarebbe sostanzialmente identica a quella relativa ai periodi anteriori, per i quali gli importi erano stati determinati, in via provvisoria e poi confermati, in misura significativamente superiore la sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata, con rinvio alla Corte di appello di Roma che, in diversa composizione, applicherà, fornendo adeguata motivazione, i principi sopra indicati, provvedendo, altresì, in merito alle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.