In separazione, la durata del matrimonio rileva per la quantificazione del contributo al mantenimento

La Corte di Cassazione torna sul tema della rilevanza della capacità lavorativa dell’ex coniuge ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento spettante dopo la separazione.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25781/17, depositata il 30 ottobre. I fatti di causa. La Corte d’Appello riduceva l’importo che il marito era tenuto a versare a titolo di mantenimento della moglie sulla base della capacità lavorativa di quest’ultima e della brevità del matrimonio. La capacità reddituale potenziale. I Giudici di legittimità, nel ritenere che la censura mossa dalla ricorrente relativamente all’assenza di prova in giudizio sulle proprie capacità lavorative non potesse essere accolta in quanto attinente a motivi di fatto inammissibili in Cassazione, affermano in diritto che la capacità reddituale può valutarsi anche in via potenziale. La durata del matrimonio. Secondo la ricorrente, i Giudici di secondo grado, prediligendo il criterio della durata del matrimonio, avrebbero trascurato le altre prove che avrebbero documentato l’alto tenore di vita coniugale e che avrebbero, pertanto, portato ad una maggiore quantificazione del contributo al proprio mantenimento da parte del marito. Non è censurabile in Cassazione, secondo la Suprema Corte, la scelta dei giudici di merito di attribuire rilevanza alla durata del matrimonio, elemento che rientra tra quelli che possono incidere sulla quantificazione dell’assegno di mantenimento. Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 26 settembre – 30 ottobre 2017, numero 25781 Presidente/Relatore Scaldaferri Fatto e diritto Il Collegio ritenuto che, con sentenza numero 861 depositata il 15 dicembre 2014, la Corte di appello di Messina ha ridotto l'importo dell'assegno di mantenimento dovuto da Bi. Anumero alla moglie separata Ma. Ma. che avverso tale provvedimento la signora Ma. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, resistiti dal Bi. con controricorso. considerato che il primo motivo di ricorso deduce la violazione della normativa in tema di onere della prova e dell'articolo 115 cod.proc.civ., lamentando l'assenza di prova della capacità lavorativa della Ma., erroneamente ritenuta sussistente dalla Corte territoriale che il secondo motivo di ricorso deduce la violazione dell'articolo 156 cod. civ., ed il vizio di motivazione, con riferimento ai criteri di determinazione dell'assegno di mantenimento, lamentando che erroneamente la Corte di appello avrebbe ridotto l'importo dell'emolumento per la ritenuta brevità del matrimonio, trascurando tutti gli altri elementi valorizzati dal Tribunale in prime cure per provvedere alla quantificazione del dovuto che il terzo motivo di ricorso deduce la violazione dell'articolo 156 cod. civ. e dell'articolo 5 comma 7 L.divorzio in relazione alla mancata previsione dell'adeguamento automatico dell'importo dell'assegno secondo gli indici di svalutazione monetaria, e la nullità della sentenza atteso che il Bi. non risulta avesse impugnato la sentenza di primo grado sul punto della rivalutazione monetaria dell'assegno di mantenimento, sicché la non inclusione di tale rivalutazione nella sentenza di appello integrerebbe anche il vizio di ultrapetizione che il controricorrente ha chiesto il rigetto del ricorso ritenuto che il primo motivo, pur rubricato sotto il paradigma della violazione di norme di legge in tema di onere della prova e di disponibilità delle prove , si risolve in una critica nei riguardi della motivazione in fatto, incentrata su una diversa valutazione in concreto degli elementi fattuali valorizzati dal giudice di appello, che imporrebbe a questa Corte un'inammissibile riedizione del giudizio di fatto, dovendo solo ribadirsi -in diritto che la capacità reddituale può valutarsi anche in via potenziale Sez. 1, Sentenza numero 6197 del 22/03/2005 che anche il secondo motivo è inammissibile laddove critica la scelta della corte di merito di considerare la durata del matrimonio ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento trascurando altre prove che documenterebbero l'alto tenore di vita coniugale posto infatti che la durata del matrimonio rientra tra gli elementi che possono incidere sulla quantificazione dell'assegno di mantenimento cfr.Cass.numero 25618/07 numero 23378/04 numero 20638/04 , la censura si risolve nella richiesta di revisione del giudizio comparativo tra gli elementi probatori del relativo diritto, che è riservato al giudice del merito che il terzo motivo è infondato tenendo presente che la sentenza di primo grado aveva espressamente disposto l'adeguamento automatico dell'assegno secondo indici Istat -come si ricava dalla trascrizione del dispositivo della sentenza contenuta nel ricorso e che la Corte territoriale, nel dichiarare confermata per le restanti statuizioni non esaminate la sentenza impugnata, vi ha implicitamente incluso la previsione della rivalutabilità dell'importo che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, escluso il doppio contributo risultando la ricorrente ammessa al gratuito patrocinio P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso in favore del controricorrente delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 2.600,00 di cui Euro 100,00 per esborsi oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.