Inerte nella ricerca di un lavoro: a rischio l’assegno divorzile per la moglie

Riprende vigore la richiesta dell’ex marito, finalizzata a vedere ridotto il contributo a favore dell’ex consorte. Da valutare alcune circostanze non secondarie, come un presunto rifiuto della donna a una concreta opportunità occupazionale.

Assegno corposo all’ex moglie oltre 2mila euro al mese. La cifra, stabilita col divorzio, può però essere messa in discussione. Da valutare, difatti, le sue capacità lavorative e il fatto – richiamato dall’ex marito – che ella abbia rifiutato delle opportunità occupazionali Cassazione, ordinanza n. 25697, sezione sesta civile, depositata il 27 ottobre 2017 . Lavoro. Notevole l’onere economico a carico dell’uomo un assegno di mantenimento di 2mila e 700 euro ciascuno per i due figli, collocati presso la madre e 2mila e 162 euro da versare all’ex moglie . Su queste cifre hanno concordato i giudici del Tribunale e della Corte d’appello, respingendo, in particolare, la richiesta di diminuzione dell’assegno alla moglie . Meno certezze esprimono invece i magistrati della Cassazione, che ritengono plausibile rivedere la cifra fissata in favore della donna. Su questo fronte, in particolare, dovranno essere approfondite in Corte d’appello le circostanze , richiamate dall’uomo, dell’inerzia della ex coniuge nella ricerca di un impiego e del suo rifiuto ad una concreta opportunità lavorativa . Questi dati non possono essere ignorati, osservano i giudici, poiché per l’attribuzione e la quantificazione dell’assegno è rilevante l’attitudine a procurarsi un reddito da lavoro , ossia la effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita tenendo conto di ogni concreto fattore individuale ed ambientale . E in questa ottica, aggiungono i giudici, andrà tenuto presente anche il fatto che i figli sono ormai grandi e non necessitano della costante presenza fisica di un adulto .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 23 giugno – 27 ottobre 2017, n. 25697 Presidente Dogliotti – Relatore De Chiara Rilevato - che la parte ricorrente ha proposto ricorso, fondato su tre motivi, avverso il decreto della Corte d'appello di Milano del 3 luglio 2015, il quale, per quanto ora interessa, ha confermato la decisione del tribunale circa l'attribuzione dell'assegno di mantenimento per i due figli, collocati presso la madre, di Euro 2.700,00 ciascuno ed alla moglie per Euro 2.162,00, oltre al pagamento del 100% delle spese straordinarie per i minori, nati rispettivamente nel 1998 e nel 2000 - che la corte del merito ha rilevato come il Lo. abbia spontaneamente chiesto la conservazione di dette misura e modalità per l'assegno in favore dei figli, mentre ha chiesto la diminuzione dell'assegno alla moglie - che la parte intimata resiste con controricorso - che è stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all'art. 380-tó-c.p.c, ritenuti ricorrenti i relativi presupposti - che la parte ricorrente ha depositato la memoria Considerato - che il secondo motivo - da trattare con priorità logico-giuridica - deduce l'omesso esame ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. come sostituito dall'art. 54, comma 1, lett. b , di 22 giugno 2012, n. 83, conv. dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 , per avere la corte del merito interamente omesso di esaminare le circostanze, pur decisive ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 1. dicembre 1970, n. 898, dell'inerzia della ex-coniuge nella ricerca di un impiego e del rifiuto dalla medesima opposto ad una concreta opportunità lavorativa presentatale - che non sussiste la dedotta ragione di inammissibilità del motivo, allegata dalla controricorrente invocando la regola della c.d. doppia conforme posto, invero, che l'art. 348-ter, commi quarto e quinto, c.p.c, che escludono il ricorso per cassazione ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c, si applicano solo fuori dei casi di cui all'art. 348-bis, secondo comma, lett. a , onde quella regola resta inapplicabile ai giudizi vertenti nelle materie di cui all'art. 70, primo comma, c.p.c, ove l'intervento del pubblico ministero è obbligatorio qual è la causa di divorzio, ex art. 5, primo comma, L. n. 898 del 1970 - che il motivo in questione è manifestamente fondato, posto, da un lato, il rilievo decisivo, per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno, che l'eventuale prova delle condotte allegate circa il mancato reperimento, da parte del coniuge, di una entrata economica frutto della propria individuale attività lavorativa, deve avere sulla decisione in discorso, alla stregua del consolidato principio secondo cui deve trovare adeguata considerazione, nella decisione del giudice del merito, l'attitudine a procurarsi un reddito da lavoro insieme ad ogni altra situazione suscettibile di valutazione economica da parte del coniuge che pretenda l'assegno di mantenimento a carico dell'altro, tenendo quindi conto della effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, pur senza che assumano rilievo mere situazioni astratte o ipotetiche Cass., ord. 4 aprile 2016, n. 6427 Cass. 13 febbraio 2013, n. 3502 Cass. 25 agosto 2006, n. 18547, ed altre nonché, di recente, Cass. 10 maggio 2017, n. 11504 , principio che tanto più rileva in sede non di prima separazione, ma di definitiva cessazione della relazione coniugale in seguito al divorzio, e, come nella specie, di figli ormai grandi nati nel 1998 e nel 2000 , i quali dunque non necessitino della costante presenza fisica di un adulto e, dall'altro lato, la completa pretermissione di tale elemento, pur oggetto di discussione, nella motivazione della sentenza impugnata - che il terzo motivo deduce l'omesso esame ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c, con riguardo alla proposta, formulata in udienza il 26 novembre 2014, dall'odierno ricorrente, relativa alla corresponsione di un assegno una tantum, si rivela invece manifestamente infondato, posto che l'art. 5, comma 8, della legge 1. dicembre 1970, n. 898 sullo scioglimento del matrimonio prevede che solo su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale'' essendo pacificamente l'accordo mancato, l'omesso esame del punto non risulta decisivo per la decisione ora impugnata - che il primo motivo, afferente le spese di lite, è assorbito non senza rilevare come la questione non fosse riproposta nelle conclusioni in appello - che, pertanto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice del merito, in diversa composizione, affinché proceda, alla luce del richiamato principio, ad un nuovo apprezzamento della vicenda occorsa ed a giudicare, in conseguenza, del mantenimento, della riduzione o della soppressione dell'assegno di mantenimento, tenuto conto della capacità lavorativa della controricorrente e del rifiuto, ove ritenuto provato, della medesima rispetto ad occasioni di lavoro concretamente presentatesi - che al giudice del rinvio si demanda, altresì, la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo e respinto il terzo cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa innanzi alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. In caso di diffusione del presente provvedimento, dispone omettersi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003.