Lavoro sicuro e casa di proprietà: vacilla l’assegno divorzile

Accolte in Cassazione le obiezioni proposte dall’ex marito. Pare emergere la solidità economica della donna, che percepisce un reddito mensile come docente, risulta essere proprietaria dell’appartamento in cui abita e ha di recente anche effettuato alcuni investimenti immobiliari.

Posto di lavoro sicuro, casa di proprietà e una corposa disponibilità di denaro, testimoniata anche da alcuni investimenti immobiliari. La posizione economica della donna – una docente – appare assai solida. A rischio, di conseguenza, l’assegno divorzile in suo favore, per la gioia dell’ex marito Cassazione, ordinanza n. 20525/17, sez. VI Civile, depositata il 29 agosto . Solidità. Per i Giudici del Tribunale e della Corte d’Appello è evidente la forte sproporzione delle situazioni reddituali e patrimoniali dei due coniugi. Di conseguenza, una volta ufficializzata la cessazione degli effetti civili del matrimonio , viene previsto un assegno divorzile a sostegno del coniuge economicamente più debole , cioè la moglie, alla luce del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio . Questa visione va completamente rivista, osservano i magistrati della Cassazione, accogliendo le obiezioni proposte dall’ex marito. In sostanza, va tenuto presente il principio della autoresponsabilità economica di ciascuno dei coniugi quali persone singole per poi decidere sull’ipotesi dell’ assegno . Ebbene, in questa vicenda sono emersi elementi che attestano una certa solidità economica della donna, che vanta uno stipendio mensile da professoressa di Matematica, una casa di abitazione di sua proprietà, alcuni recenti investimenti immobiliari e l’incasso di una somma pari a 157milioni di lire prima della pronuncia relativa al divorzio . Di conseguenza, pare davvero poco plausibile l’ipotesi della necessità di un sostegno economico da parte dell’ex marito in favore della donna.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 12 giugno – 29 agosto 2017, n. 20525 Presidente Scaldaferri – Relatore Bisogni Rilevato che 1. Il Tribunale di Fermo ha statuito sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Ma. Ba. e Lu. Co. imponendo la corresponsione di un assegno divorzile in favore della Co. in ragione della forte sproporzione delle situazioni reddituali e patrimoniali delle parti e al fine di una conservazione, almeno tendenziale, in favore del coniuge economicamente più debole del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. 2. Tale decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Ancona con sentenza n. 617/2015. 3. Ricorre per cassazione Ma. Ba. deducendo, con il primo motivo di impugnazione, la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 comma 4 della legge n. 898/1970 e dei parametri legali ivi indicati nonché la contraddittorietà intrinseca della pronuncia. Lamenta il ricorrente che non sia stata adeguatamente valutata la circostanza dell'attribuzione alla Co. della somma di lire 157.000.000 prima della pronuncia relativa al divorzio e che non si sia tenuto conto delle condizioni economiche della Co. stipendio mensile di professoressa di matematica, casa di abitazione di sua proprietà, recenti investimenti immobiliari che escludono la sussistenza dei presupposti per la attribuzione di un assegno divorzile in suo favore. 4. Si difende con controricorso la Co Ritenuto che 5. Il ricorso deve essere accolto dando così continuità alla recente giurisprudenza di questa Corte Cass. civ. sez. I n. 11504 del 10 maggio 2017 secondo cui il diritto all'assegno di divorzio, di cui all'art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 10 della L. n. 74 del 1987, è condizionato dal suo previo riconoscimento in base ad una verifica giudiziale che si articola necessariamente in due fasi, tra loro nettamente distinte e poste in ordine progressivo dalla norma nel senso che alla seconda può accedersi solo all'esito della prima, ove conclusasi con il riconoscimento del diritto una prima fase, concernente l'an debeatur, informata al principio dell'autoresponsabilità economica di ciascuno dei coniugi quali persone singole ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall'accertamento volto al riconoscimento, o meno, del diritto all'assegno divorzile fatto valere dall'ex coniuge richiedente una seconda fase, riguardante il quantum debeatur, improntata al principio della solidarietà economica dell'ex coniuge obbligato alla prestazione dell'assegno nei confronti dell'altro quale persona economicamente più debole artt. 2 e 23 Cost. , che investe soltanto la determinazione dell'importo dell'assegno stesso. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Ancona che in diversa composizione deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.