Un solo giudice può bastar…

La Cassazione si esprime in tema di competenza con riguardo alla pronuncia sull’oppositore alla liquidazione dei compensi maturati per attività di curatore di eredità

La Cassazione si esprime in tema di competenza con riguardo alla pronuncia sull’oppositore alla liquidazione dei compensi maturati per attività di curatore di eredità con l’ordinanza n. 18343/17, depositata il 25 luglio. Il caso. L’avvocato curatrice di un’eredità giacente proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi maturati in relazione all’attività svolta del Tribunale, lamentando l’erroneità della sua liquidazione e la sua eccessiva esiguità. L’opposizione da lei presentata veniva rigettata dal Tribunale in composizione collegiale. Avverso tale provvedimento l’avvocato propone ricorso, lamentando tra i motivi di doglianza, la nullità del provvedimento in relazione alle previsioni di cui all’art. 170 d.p.r. n. 115/02 e dell’art. 15 d.lsg. n. 150/11, nonché in relazione agli artt. 158 e 161 c.p.c La composizione monocratica. La Cassazione, in relazione al profilo in esame rileva che sebbene i profili di rapporti tra il Tribunale in composizione collegiale ed in composizione monocratica all’interno dello stesso ufficio giudiziario non possano essere ritenuti idonei a involgere profili di competenza, tuttavia è giurisprudenza già consolidata quella di ritenere che la competenza spetti al presidente dell’ufficio giudiziario in composizione monocratica, con riguardo alla pronuncia sull’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi degli ausiliari ex art. 170 d.p.r. n. 115/02 con riferimento non solo all’ufficio, ma anche alla persona titolare. Per cui, ne deriva che la decisione assunta dal tribunale in composizione collegiale è nulla per vizio di costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c Tale conclusione dovrà, quindi, applicarsi anche al caso di specie, che dovrà essere assoggettata alla disciplina dell’art. 150/11 vista la sostanziale identità di contenuto tra quanto disposto all’art. 15 d.lsg. n. 150/11e all’art 170 d.p.r. n. 115/02, dal momento che entrambe le disposizioni attribuiscono la cognizione al giudice monocratico. Per questi motivi la Corte accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 31 maggio – 25 luglio 2017, n. 18343 Presidente Petitti – Relatore Criscuolo Motivi in fatto ed in diritto della decisione L’avv. M.A., quale curatrice dell’eredità giacente di S.M. proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi maturati in relazione all’attività espletata, emesso dal Tribunale di Tivoli in data 23 settembre 2014, lamentando l’erroneità della liquidazione e la sua eccessiva esiguità. Nella resistenza della curatela, il Tribunale di Tivoli in composizione collegiale rigettava l’opposizione, confermando la liquidazione compiuta. M.A. ha proposto ricorso avverso tale provvedimento sulla base di cinque motivi. La curatela dell’eredità giacente ha resistito con controricorso. Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la nullità del provvedimento impugnato in relazione alle previsioni di cui all’art. 170 del DPR n. 115/2002 e dell’art. 15 del D. Lgs. n. 150/2011, nonché in relazione agli artt. 158 e 161 c.p.c. è fondato. Lamenta la ricorrente che la decisione avverso l’opposizione proposta nei confronti del decreto di liquidazione dei compensi dell’ausiliario del giudice, quale deve ritenersi sia anche il curatore dell’eredità giacente, deve essere deciso in composizione monocratica. Nel caso di specie, malgrado l’opposizione fosse indirizzata al Presidente del Tribunale di Tivoli, come appunto prescritto dalla norma, all’esito della riserva all’udienza del 10 febbraio 2016, l’ordinanza è stata emessa dal Tribunale adito in composizione collegiale. Il motivo è fondato. Sebbene i rapporti tra Tribunale in composizione collegiale ed in composizione monocratica all’interno dello stesso ufficio giudiziario non possano essere ritenuti idonei ad involgere profili di competenza cfr. sul punto Cass. n. 9879/2012, secondo cui, non essendo configurabili, all’interno di uno stesso ufficio giudiziario, questioni di competenza tra il presidente ed i giudici da questo delegati, ma solo di distribuzione degli affari in base alle tabelle di organizzazione, non costituisce ragione di invalidità dell’ordinanza, adottata in sede di opposizione al decreto di liquidazione del compenso dell’ausiliario, il fatto che essa sia stata pronunciata da un giudice diverso dal presidente del tribunale , tuttavia questa Corte ha affermato che la pronuncia sull’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi agli ausiliari, ex art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 nella formulazione, applicabile ratione temporis , antecedente alle modifiche introdotte dall’art. 15 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 , spetta alla competenza funzionale del presidente dell’ufficio giudiziario in composizione monocratica, con riferimento non solo all’ufficio ma anche alla persona del titolare di questo, sicché la decisione assunta dal tribunale in composizione collegiale è nulla per vizio di costituzione del giudice ai sensi dell’art. 158 cod. proc. civ., in quanto esplicazione di funzioni decisorie da parte di magistrati ai quali le stesse non sono attribuite dalla legge Cass. n. 4362/2015 Cass. n. 4714/2016 . La conclusione ora esposta deve poi essere mantenuta ferma anche in relazione alla fattispecie in esame, che risulta invece assoggettata alla novella di cui al D. Lgs. n. 150/2011, attesa la sostanziale identità sul punto tra il testo dell’art. 15 e quanto previsto nella formulazione originaria dal citato art. 170, atteso che entrambe le disposizioni attribuiscono la cognizione dell’opposizione ad un giudice monocratico. La nullità del provvedimento ne determina quindi la cassazione, e l’accoglimento del motivo in esame implica altresì l’assorbimento degli altri motivi di ricorso con i quali si denunzia la violazione delle regole in materia di competenza secondo motivo , la nullità dell’ordinanza per difetto di motivazione terzo e quarto motivo nonché la violazione delle previsioni in tema di liquidazione dei compensi di cui al DPR n. 115/2002 anche in rapporto agli artt. 3 e 36 Cost. quinto motivo . Il giudice del rinvio che si designa in altro magistrato del Tribunale di Tivoli, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie il primo motivo, ed assorbiti gli altri, cassa il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Tivoli, in persona di diverso magistrato che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.