Matrimonio nullo per la Chiesa, convivenza coniugale non rilevabile d’ufficio dai giudici italiani

Riprende vigore la richiesta dell’uomo di vedere riconosciuta efficacia in Italia alla sentenza ecclesiastica. Viziato il ragionamento della Corte d’appello, che ha preso atto della prolungata convivenza tra i coniugi, nonostante tale eccezione non sia stata sollevata dalla donna.

Matrimonio nullo, secondo i giudici ecclesiastici, che accolgono la richiesta del marito. Il passaggio successivo, cioè il riconoscimento del provvedimento anche in Italia, è a rischio alla luce della convivenza tra i coniugi. Tale dato, però, non può essere rilevato d’ufficio dal giudice italiano. Questione, quindi, ancora aperta Cassazione, ordinanza n. 5250/2017, Sezione Sesta Civile, depositata il 1° marzo . Vizio. Il passaggio in Cassazione non è risolutivo. La vicenda dovrà essere nuovamente presa in esame dai giudici della Corte d’appello. A loro toccherà pronunciarsi una seconda volta sulla richiesta dell’uomo di dichiarare efficace in Italia la sentenza del Tribunale ecclesiastico con cui è stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario con quella che ufficialmente è ancora sua moglie. In prima battuta i giudici d’appello hanno ritenuto impossibile riconoscere efficacia alla sentenza ecclesiastica. Ciò alla luce del fatto che i coniugi, dopo la celebrazione del matrimonio, hanno convissuto per un considerevole periodo di tempo, e per oltre tre anni . Questo ragionamento, teoricamente inappuntabile, è però viziato da un errore, evidenziato dall’uomo e riconosciuto in Cassazione. In sostanza, i giudici non potevano rilevare d’ufficio il dato della prolungata convivenza che costituiva oggetto di eccezione non sollevata dalla donna, rimasta contumace nel giudizio di merito . Inequivocabile, concludono i magistrati del Palazzaccio , il principio secondo cui la convivenza triennale come coniugi, quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio, è oggetto di un’eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio, né opponibile dal coniuge, essendo caratterizzata da una complessità fattuale strettamente connessa all’esercizio di diritti, adempimento di doveri e assunzione di responsabilità di natura personalissima .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 13 gennaio – 1 marzo 2017, n. 5250 Presidente Ragonesi – Relatore Lamorgese Fatti di causa La Corte d'appello di Caltanissetta, con sentenza 18 dicembre 2014, ha rigettato la domanda di G. G. che aveva chiesto di dichiarare efficace in Italia la sentenza del Tribunale ecclesiastico regionale Siculo, del 28 ottobre 2011, confermata in appello in data 10 ottobre 2012, dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario contratto con M. A. il 16 settembre 1997, per esclusione dell'indissolubilità del vincolo matrimoniale e della prole. La Corte ha ritenuto che la predetta sentenza ecclesiastica non fosse delibabile, ostandovi il fatto, di ordine pubblico, che dopo la celebrazione del matrimonio i coniugi avevano convissuto per un considerevole periodo di tempo e per oltre tre anni, in applicazione della sentenza delle Sezioni Unite n. 16379 del 2014. G. G. ha proposto ricorso per cassazione, con il quale ha denunciato la violazione e falsa applicazione di legge, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c, per avere il giudice di merito rilevato d'ufficio il fatto della prolungata convivenza, che costituiva oggetto di eccezione in senso stretto che la parte, rimasta contumace, non aveva sollevato nel giudizio di merito. La M. non ha svolto attività difensiva. Ragioni della decisione Il ricorso è manifestamente fondato, avendo la sentenza impugnata deciso la causa in senso contrario al principio secondo cui la convivenza triennale come coniugi, quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio, è oggetto di un'eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio, né opponibile dal coniuge, essendo caratterizzata da una complessità fattuale strettamente connessa all'esercizio di diritti, adempimento di doveri e assunzione di responsabilità di natura personalissima v. Cass., sez. un., n. 16379/2014 . Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d'appello di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per le spese. P.Q.M. La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.