Sotto lo stesso tetto col nuovo compagno, addio all’assegno divorzile

Plausibili le obiezioni mosse dall’ex marito. La nuova convivenza intrapresa dalla donna mette in discussione il suo diritto all’assegno fissato dai giudici a corredo della pronunzia di divorzio.

Nuova convivenza per l’ex moglie. Legittima la richiesta dell’uomo di non versarle più l’assegno divorzile fissato dai giudici in Tribunale Corte di Cassazione, ordinanza n. 4649/17, sez. VI Civile, depositata oggi . Convivenza. Ufficiale e definitiva la rottura della coppia. In Tribunale viene certificata la cessazione degli effetti civili del matrimonio , e il marito viene obbligato a corrispondere all’oramai ex moglie un assegno mensile di 250 euro. Su questa falsariga si assestano anche i giudici d’appello, che respingono le obiezioni mosse dall’uomo. Di parere diverso, però, sono i magistrati della Cassazione. A loro avviso, difatti, non si può trascurare il fatto che, come esposto dall’ex marito, la donna abbia intrapreso una nuova convivenza . Tale dato mette in discussione la legittimità dell’assegno divorzile. Ciò perché quando il coniuge crea una nuova famiglia, ancorché di fatto, costituita da uno stabile modello di vita in comune, con la nascita di figli e il trasferimento del nuovo nucleo in una abitazione messa a disposizione dal convivente , allora viene meno il suo diritto all’assegno di divorzio, se riconosciuto in occasione della pronuncia di scioglimento del vincolo matrimoniale.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 20 gennaio – 22 febbraio 2017, n. 4649 Presidente / Relatore Ragonesi In fatto ed in diritto Il Tribunale di Avezzano ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra S. G. e R. A. ponendo a carico di quest'ultimo l'obbligo di corrispondere alla R. un assegno mensile di Euro 250,00. Avverso tale sentenza proponeva impugnazione il S La Corte d'Appello di L'Aquila, con sentenza n. 262/15, ha respinto l'appello, confermando la sentenza impugnata. Il S. ha proposto ricorso per cassazione avverso la detta sentenza. R. non ha resistito. Con l'unico motivo il ricorrente deduce l'erronea pronuncia del giudice di merito per non aver la sentenza tenuto conto di quanto previsto dall'art. 5 L. 898/70 in relazione ai parametri ivi indicati per l'assegno divorzile. In particolare si duole per non aver il giudice di Appello tenuto conto della situazione attuale della R., la quale ha intrapreso una nuova convivenza che escluderebbe la corresponsione dell'assegno a carico dell'odierno ricorrente. La censura è fondata. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che in tema di diritto alla corresponsione dell'assegno di divorzio in caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il parametro dell'adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale da uno dei coniugi viene meno di fronte alla instaurazione, da parte di questi, di una famiglia, ancorché di fatto, costituita da uno stabile modello di vita in comune, con la nascita di figli ed il trasferimento del nuovo nucleo in una abitazione messa a disposizione dal convivente. Da ciò consegue la cessazione del diritto all'assegno divorzile, a carico dell'altro coniuge, Cass. 17195/11 3923/12 25845/13 Cass 6855/15 . Il ricorso va quindi accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per le spese alla Corte d'appello dell'Aquila in diversa composizione. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d'appello dell'Aquila in diversa composizione diversa composizione. Si dispone in caso di pubblicazione l'oscuramento dei dati personali.