Malattia “hot” per il marito: matrimonio comunque saldo

Respinta la richiesta della moglie, finalizzata ad ottenere l’annullamento delle nozze. Ella ha spiegato di non essere a conoscenza del problema lamentato dal coniuge, ma l’infiammazione che ha colpito l’uomo non gli impedisce di procreare e di avere una normale vita di coppia.

Malattia imbarazzante per l’uomo, che, una volta convolato a nozze, scopre una brutta infiammazione ai testicoli. Immaginabile la reazione della moglie, che si lamenta per essere stata tenuta all’oscuro del problema. Ciò nonostante, ella non può pretendere l’annullamento del matrimonio, soprattutto perché la patologia in discussione è curabile e non provoca ripercussioni sulla capacità di avere figli Cassazione, ordinanza n. 3742/17, depositata oggi . Procreazione. La donna si sfoga coi giudici, spiegando di essere stata ingannata sulla esistenza della malattia che ha colpito il marito, cioè una orchiepididimite. A suo dire, ella non lo avrebbe sposato se fosse stata a conoscenza del problema, che, aggiunge, rischia di pregiudicare la procreazione e il normale svolgimento della vita coniugale . Proprio sulle minori possibilità di avere dei figli si sofferma la donna, dicendo a chiare lettere di avere contratto il matrimonio essenzialmente in vista della prole . Di conseguenza, ora mira ad ottenere l’annullamento delle nozze. Per i giudici, però, la richiesta non ha alcun fondamento. Ciò soprattutto per una ragione la malattia lamentata dal marito non è tale da impedire il normale svolgimento della vita coniugale . Va aggiunto poi che la patologia è insorta subito dopo il matrimonio . Tutto ciò permette di ignorare la presunta particolare incidenza del problema fisico sulla volontà della donna. Cura. E ora si rivela inutile il ricorso in Cassazione da parte della donna ella si vede comunque negare la possibilità dell’ annullamento del matrimonio . Anche per i magistrati del ‘Palazzaccio’ la visione proposta dalla moglie è eccessiva, e non tiene conto della realtà. Su questo fronte, difatti, è stato appurato durante il processo che l’orchiepididimite è un processo flogistico delle vie seminali. Esso, trattato con comuni antibiotici, regredisce abitualmente senza esiti sulla capacità fecondativa dell’uomo . Questa valutazione è stata confermata anche dagli accertamenti eseguiti sul marito, protagonista suo malgrado. Dalla documentazione medica è semplice dedurre che l’uomo non mostra condizioni tali da impedire in assoluto la procreazione . Ciò significa, concludono i magistrati, che tale malattia , checché ne dica la moglie, non rappresenta un impedimento al normale svolgimento della vita coniugale .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 5 luglio 2016 – 13 febbraio 2017, n. 3742 Presidente Dogliotti – Relatore Acierno Fatto e diritto Rilevato che è stato depositata la seguente relazione in ordine al procedimento civile iscritto al R.G. 30231/2014 Nel 2013, il Tribunale di Palermo rigettava la domanda avanzata dalla sig.ra C. nei confronti del marito sig. I. volta ad ottenere l'annullamento del matrimonio per essere stata ingannata sull'esistenza di una malattia orchide epididimite della quale il sig. I. era affetto e che, pregiudicando la procreazione ed il normale svolgimento della vita coniugale, aveva viziato il suo consenso al matrimonio, che non avrebbe prestato se fosse stata a conoscenza dell'infermità. In sede d'Appello, la sig.ra C. impugnava la decisione per i seguenti motivi 1 Il Tribunale aveva erroneamente applicato il disposto dell'art. 122 cod. civ., in quanto doveva essere attribuito il giusto rilievo, come chiedeva la norma, alle condizioni personali dell'attrice, il cui consenso al matrimonio era stato indubbiamente viziato dalla mancata conoscenza della malattia della quale era affetto il sig. I., dato che la sig.ra C. aveva contratto il matrimonio essenzialmente in vista della prole 2 Non era stato adeguatamente valutato l'impatto che la conoscenza della patologia della quale era affetto il sig. I. aveva avuto in concreto sulla sig.ra C Il giudice d'Appello, confermando la sentenza gravata, respingeva il ricorso sulla base delle seguenti argomentazioni la lettura della norma che ha fatto l'appellante è parziale, dato che tale incidenza soggettiva dell'errore presuppone che esso riguardi l'esistenza di una malattia fisica o psichica o di un'anomalia o deviazione sessuale tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale. Nel sistema delineato dall'art. 122 cod. civ. l'errore essenziale che consente al coniuge l'impugnazione del matrimonio non è collegato alle reazioni soggettive che la scoperta della malattia preesistente al matrimonio può determinare nel coniuge che ne era all'oscuro, ma riguarda esclusivamente il verificarsi di una malattia di gravità tale da incidere sulle relazioni intersoggettive in generale e da vanificare la vita coniugale in particolare, secondo le normali aspettative del coniuge in errore. Quella manifestata dal convenuto non è una malattia tale da impedire il normale svolgimento della vita coniugale. Dunque non rileva la particolare incidenza che la conoscenza della malattia avrebbe avuto sulla volontà dell'altro coniuge. Peraltro dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel primo grado del giudizio era emerso che la malattia era insorta subito dopo il matrimonio e non prima. Avverso tale pronuncia veniva proposto ricorso per Cassazione dalla sig.ra C. affidato al seguente unico motivo 1 Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in relazione all'art. 122 cod. civ. e all'art. 346 cod. proc. civ. il ricorrente evidenziava una errata interpretazione ed applicazione dell'art. 122 cod. civ., e di ciò si aveva immediata conferma procedendo alla lettura integrale della sentenza, nella quale si afferma che il giudice debba procedere alla valutazione della rilevanza dell'infermità, ma ciò riguardo alle aspettative del coniuge in errore, tenendo presenti le sue condizioni e tutte le circostanze obbiettive emergenti dagli atti. La ratio della disciplina delle nullità matrimoniali risiede nella necessità di valorizzare l'aspetto della percezione della patologia, anziché quello della effettiva qualificazione clinica. Il sig. I. ha resistito con controricorso. Il ricorso è manifestamente infondato. Risulta che la ricorrente abbia solo parzialmente censurato quanto affermato dalla sentenza del Giudice d'Appello, il quale ha ampiamente illustrato la questione in fatto e in diritto. L'art. 122 cod. proc. civ. afferma che l'essenzialità dell'errore sulle qualità personali sussiste qualora l'errore riguardi, tra gli altri, l'esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale. E' orientamento consolidato di questa Corte Cass. 4876 del 2006 3407 del 2013 che il coniuge che impugna il matrimonio per errore ai sensi del predetto art. 122 è tenuto a provare l'esistenza di una malattia fisica o psichica dell'altro coniuge e la mancata conoscenza della stessa prima della celebrazione del matrimonio, alla influenza di detta mancata conoscenza sul proprio consenso, mentre è rimesso al giudice l'apprezzamento della rilevanza della infermità ai fini dell'ordinano svolgimento della vita familiare. Nel caso di specie, la mancata conoscenza da parte della sig.ra C. della malattia di cui era affetto il marito prima della celebrazione del matrimonio non sussiste dal momento che risulta che il sig. I. sia risultato affetto dalla predetta malattia solo in costanza di matrimonio. Inoltre, sia il giudice di primo grado prima che quello di secondo grado poi, hanno ampiamente riportato le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, neanche minimamente contestate dal ricorrente, secondo cui l'orchiepididimite è un processo flogistico delle vie seminali che, trattato con comuni antibiotici, regredisce abitualmente senza esiti sulla capacità fecondativa dell'uomo. L'esame obiettivo e gli accertamenti eseguiti sul sig. I. non mostrano condizioni tali da impedire la procreazione in assoluto. Pertanto, tale malattia non costituisce un impedimento al normale svolgimento della vita coniugale. In conclusione ove si condividano i predetti rilievi il ricorso deve essere respinto. Il collegio condivide senza rilievi la relazione, rigetta il ricorso ed applica il principio della soccombenza in ordine alle spese processuali P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e per l'effetto condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio da liquidarsi in Euro 3.000,00 per compensi e Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella ordinanza. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma I-bis, dello stesso articolo 13.