Unioni civili: no a tempi e luoghi di celebrazione diversi rispetto ai matrimoni

Il TAR Veneto ha accolto l’istanza cautelare di sospensione del provvedimento con cui il Comune di Padova designava appositi giorni per la costituzione delle unioni civili e stabiliva l’inapplicabilità a tali procedimenti delle norme previste per la celebrazione dei matrimoni.

Così ha stabilito l’ordinanza del TAR Veneto n. 640/16 dello scorso 7 dicembre. Il caso. Il Comitato Territoriale Arcigay di Padova ha presentato ricorso al TAR Veneto chiedendo l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dei provvedimenti con cui il Comune di Padova designava alcuni particolari giorni dedicati alle dichiarazioni di costituzione delle unioni civili e considerava inapplicabili a tali procedimenti le norme riguardanti luoghi, orari e tariffe per la celebrazione dei matrimoni. Fumus boni iuris. Il Tribunale amministrativo, ad un sommario esame degli atti del ricorso, ritiene sussistente il fumus boni iuris dal momento che il Comune di Padova non ha fornito elementi idonei a giustificare la propria scelta in ordine ai giorni e ai luoghi dedicati alle costituzioni di unioni civili e non ha, quindi, fugato i sospetti di un intento discriminatorio. Di conseguenza, considerata la sussistenza dei presupposti ex art. 55 c.p.a., l’istanza cautelare deve essere accolta. Fonte www.ilfamiliarista.it

TAR Veneto, sez. I, ordinanza 7 dicembre 2016, n. 640 Presidente Nicolosi Estensore De Bernardis Fatto e diritto Considerato che ad un sommario esame degli atti il ricorso appare assistito da fumus boni juris, in quanto il Comune di Padova non ha fornito adeguati elementi a giustificazione delle proprie scelte in ordine a giorni e luoghi dedicati alle dichiarazioni di costituzione delle unioni civili, atti a fugare i sospetti di un intento discriminatorio Ritenuta, per quanto esposto, la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare di cui all’art. 55 c.p.a. Ritenuto di dover fissare la trattazione del merito all’udienza pubblica del 5 aprile 2017 Ritenuto, da ultimo, di dover compensare le spese della presente fase cautelare del giudizio, attesa la novità delle questioni trattate P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sezione Prima , accoglie la suindicata istanza cautelare. Fissa la trattazione del merito della causa all’udienza pubblica del 5 aprile 2017. Compensa le spese della fase cautelare del giudizio. La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.