Lei scredita il marito agli occhi dei figli, condannata a risarcirlo con 30mila euro

Delicata vicenda all’esame dei giudici del Tribunale di Roma. Il conflitto tra i coniugi tocca anche i rapporti con la prole. A colpire è soprattutto il comportamento tenuto dalla donna, che ha sminuito il marito come figura paterna. Questa condotta è punita con un corposo risarcimento a favore dell’uomo.

Rottura definitiva del matrimonio. Ripercussioni sui rapporti con i figli. Su questo fronte, però, bisogna evitare di scaricare la propria rabbia screditando la figura dell’altro coniuge rispetto alla prole. Esemplare, in questa ottica, la sanzione applicata dal Tribunale a una madre, condannata a versare 30mila euro di risarcimento all’ex marito. La donna si è resa colpevole di atteggiamenti denigratori nei confronti dell’uomo, rendendo difficile il rapporto con un figlio Tribunale di Roma, sentenza n. 18799, sezione Prima Civile, depositata l’11 ottobre 2016 . Genitori. Complessa e delicata la vicenda relativa all’addio tra moglie e marito. Manca solo il ‘timbro’ dei giudici sullo scioglimento del matrimonio civile . E in questa prospettiva va affrontato non solo il nodo economico, ma anche, anzi soprattutto, quello relativo ai rapporti con i figli . Su quest’ultimo fronte è necessario provare a risolvere il conflitto tra gli oramai ex coniugi, conflitto che ha portato la donna a sminuire la figura del marito agli occhi di un figlio, che, di suo, già aveva mostrato di avere un rapporto complesso col padre. In Tribunale è emerso che il ragazzo si è alleato con la madre, certamente ostile al marito . E questa situazione è addebitabile alla donna, spiegano i giudici ella non ha posto in essere alcun comportamento propositivo per tentare di riavvicinare il figlio al padre , ma, anzi, ha continuato a palesare la sua disapprovazione in termini screditanti nei confronti del marito . Questa condotta è censurabile, chiariscono i giudici, perché la madre avrebbe dovuto attivarsi per consentire il giusto recupero del ruolo paterno da parte del figlio , nell’ottica della tutela della bigenitorialità . Ella, invece, ha svilito la figura del marito nel suo ruolo di educatore e di figura di riferimento per i figli. Tutto ciò rende necessaria una sanzione nei confronti della donna, condannata a versare 30mila euro di risarcimento a favore del coniuge. Allo stesso tempo, però, i giudici auspicano da lei un comportamento più corretto, improntato al rispetto del ruolo genitoriale dell’ex marito . Anche perché, viene aggiunto, ulteriori condotte denigratorie potrebbero dare luogo, chiariscono i giudici, a sanzioni ancor più gravi, compresa la revisione delle condizioni dell’affido condiviso dei figli.

Tribunale di Roma, sez. I Civile, sentenza 9 settembre – 11 ottobre 2016, n. 18799 Presidente Mangano – Relatore Galterio La parte ricorrente che ha richiamato la memoria ex articolo 183 c.p.c. n. 1 Confermare la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile tra le parti ed ordinari all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di-Roma di procedere alla relativa annotazione prendere atto che il figlio con il consenso di entrambi i genitori, frequenta l'Istituto e, pertanto, confermato il collocamento presso la casa materna nei periodi non scolastici, disporre che in virtù dell'età e degli attuali studi all'estero, posto un regime di affidamento condiviso, possa prendere direttamente accordi con il padre riguardo i di lui diritti di frequentazione assumere i provvedimenti necessari al fine della serenità e tutela del minore stabilendo un regime di affidamento esclusivo in capo alla signora con conferma del collocamento del bambino presso la madre disporre che il sig. contribuisca al mantenimento dei figli corrispondendo alla signora l'importo onnicomprensivo di € 12.000,00, in via anticipata, entro il 5 di ogni mese per 12 mensilità con decorrenza dalla data del deposito del ricorso introduttivo confermare il provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 156 c.c. pronunciato dal Tribunale in data 08.02.2010 c disporre che il sig. presti idonea garanzia personale e reale respingere la domanda del resistente a qualsivoglia assegno di mantenimento a proprio favore perché del tutto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese di lite La parte resistente che ha richiamato le note ex articolo 4 L. 898/70 così come integrate dalla memoria 183 n. 1 c.p.c in via principale nel merito pronunciare sentenza non definitiva di scioglimento di matrimonio tra i coniugi ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alla relativa annotazione assegnare il godimento della ex casa coniugale alla sig.ra che la conduce in locazione, con quanto l'arreda confermare, anche alla luce della Consulenza Tecnica redatta dalla dott.ssa i provvedimenti già in essere in relazione all'esplicazione del diritto dei figli a frequentare il padre disporre in favore dei sig. un assegno divorzile periodico pari ad una somma non inferiore ad € 10.000 alla luce delle disparità patrimoniali cd economiche sussistenti tra i coniugi al fine di consentire al resistente di mantenere la propria collocazione abitativa dichiarare, in ordine al contributo che il padre ha l'onere di assicurare ai propri figli, come la modalità contributiva diretta agita da parte del sia soddisfatta, rebus sic stantibus, con quanto il medesimo sta già ponendo in essere in favore dei figli, prevedendo ai sensi di legge quale assegno periodico , necessario per realizzare il principio di proporzionalità, in capo alla madre ed in favore dei figli, l'importo mensile di € ciascuno, da versarsi ad oggi, nelle mani del padre ed alla maggiore età dei figli direttamente nelle mani degli stessi, tenuto conto delle esigenze dei medesimi, dei tempi di permanenza con il padre ed alla luce delle risorse economiche di entrambi i genitori disporre che la madre abbia a provvedere alle esigenze dci figli soddisfacendo in via esclusiva a tutte le spese inerenti l'istruzione, il tempo libero e gli sport che sono e verranno praticati da parte dci tre figli, fermo rimanendo che, previo accordo tra i genitori, il padre avrà la facoltà di partecipare alle stesse nella misura che verrà di volta in volta concordata revocare il provvedimento pronunciato dal Tribunale di Roma ai sensi e gli effetti di cui all'articolo 156 c.c. in considerazione delle reali condizioni economiche reddituali del sig. con vittoria delle spese del presente procedimento Motivi della decisione 1. In via pregiudiziale deve essere rigettata la richiesta di remissione della causa sul ruolo svolta successivamente al deposito della comparsa conclusionale dal resistente atteso che la pronuncia resa dalla Corte d'Appello sulla modifica delle condizioni della separazione afferisce ad un giudizio diverso dalla domanda di divorzio oggetto della causa in esame e che le richieste istruttorie ivi contenute, quand'anche afferenti a fatti sopravvenuti non possono trovare ingresso dopo l'udienza tenutasi ai sensi dell'articolo 189 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni. Nel merito va rilevato che essendo già stata pronunciata in data /1 sentenza parziale relativa allo scioglimento dei matrimonio contratto dai coniugi, il thema disputandum resta circoscritto alla determinazione delle condizioni regolatrici del nuovo status, stanti le contrapposte domande accessorie svolte dalle parti. 2. Quanto al figlio minore nato in data avendo nel corso dei giudizio anche il secondogenito raggiunto la maggiore età, si ritiene di dover confermare il regime di affido condiviso che già le parti avevano concordemente prescelto al momento della separazione consensuale. L'elevata conflittualità della coppia genitoriale certamente acuitasi dopo la separazione non giustifica, trattandosi di una condizione spesso fisiologica dei coniugi in costanza di un procedimento di modifica dei loro status coniugale, un affido esclusivo che appare contrario all'interesse di Invero, a dispetto delle allegazioni della signora svolte solo in sede di ricorso introduttivo, nessuna argomentazione essendo stata da costei spesa in comparsa conclusionale in cui la difesa si è concentrata esclusivamente sulle richieste economiche, non è emersa nel corso dell'espletata istruttoria alcuna inidoneità parentale dell'ex coniuge nei confronti dei figli, avendo al contrario i primi due, ed manifestato nel corso dell'audizione effettuata dal G.I. un radicato attaccamento al padre ed una profonda complicità, caratterizzata da dialogo, divisione di interessi e del tempo trascorso nei giorni di permanenza presso di lui, seppur più centrata sugli aspetti relativi alla pratica sportiva che non scolastica, i quali confermano la diagnosi del CTU a suo tempo incaricato della valutazione psicologica del nucleo familiare nel precedente giudizio di modifica delle condizioni di separazione che ha ritenuto entrambe le parti genitori idonei, muniti di buone capacità cognitive e tanto legate ai figli da averli posti al centro dei rispettivo universo affettivo cfr. l'elaborato della Dott.ssa prodotto da parte resistente , senza che le scaramucce di natura ritorsiva, continuativa e certamente reciproca poste in essere dai due coniugi nella gestione della prole sintomatica essendo la frase pronunciata dalla figlia nel corso della sua audizione Mi rifiuto di parlare perché come è successo fino ad adesso qualunque cosa io dica verrà usata contro di me meritino l'attenzione di questo Collegio. Il rifiuto invece opposto da ' alla frequentazione del padre, nei confronti del quale è emerso, essendo stato anch'egli ascoltato dal G.I., un rancore profondo, sembra muovere da lontano affondando le sue radici non già in una condotta volutamente ostile del genitore, bensì nella diversa condizione fisica e di conseguenza psicologica che caratterizza entrambi. E' proprio la condizione di ex atleta del genitore unitamente alla serrata alleanza che lo lega agli altri due fratelli, la cui grande passione comune è certamente al centro dei progetto educativo perseguito da quest'ultimo, sia pur senza il coinvolgimento della moglie che sembra avergli da tempo di fatto delegato la gestione organizzativa di od tra scuola e sport probabilmente a scapito della prima visto che interrompono o saltano le lezioni scolastiche per partecipare alle competizioni di w cui anche la madre, quantunque non preventivamente consultata, assiste ad aver marcato nella mente di la sua diversità dovuta all'anomalia genetica da cui è affetto sin dalla nascita consistente nel ridotto sviluppo i cui segni clinici sono 4^ CM 4^ spalle strette e cadenti , la bassa statura, il ginocchio valgo, i piedi piatti, la scoliosi, e nel suo caso anche un forte riduzione, tutte manifestazioni che pur non destando allarme a livello clinico, inequivocabilmente pesano sul processo di accettazione del sé e sulla formazione della personalità che caratterizza l'età adolescenziale nella quale il ragazzo era al momento della sua audizione in procinto di entrare. evidentemente poco aiutato dai genitori nel difficile percorso di interiorizzazione, come già rimarcato dal 01. che ne ha disposto in via di ausilio un percorso psicoterapeutico presso un professionista di fiducia dei genitori e che lo stesso minore ha invece improvvisamente interrotto a causa di un'indebita ingerenza materna ha trovato nel padre il capro espiatorio della sua disabilità e del suo meno brillante excursus sportivo e sociale. A fronte dell'incitazione e del compiacimento da costui palesato per i brillanti risultati agonistici di ed risultati che sembrano costituire l'epicentro delle sue proiezioni al pari tuttavia dell'attenzione mostrata per il minore che proprio nella consapevolezza della sua diversità ha inizialmente cercato di dirottare verso il probabilmente però forzandone le inclinazioni, è stesso ad essersi autoescluso riversando sulla condotta dei padre la causa dei suoi insuccessi che si ingigantiscono ai suoi stessi occhi essendo i fratelli il termine di paragone immediato e diretto. Se il disaccordo tra i due genitori ha costituito fertile terreno in un processo che lo ha condotto ad allearsi con la madre, pur certamente ostile al marito, non si ritiene tuttavia che sia stata costei causa scatenante di un processo di alienazione nei confronti della figura paterna, avendo da sempre la signora lasciato che i ragazzi frequentassero liberamente l'ex coniuge addirittura e delegato al medesimo, come già sopra osservato, il progetto educativo dei minori. Quel che colpisce dell'audizione dei minore è l'atteggiamento di sostanziale ambivalenza del medesimo che da una parte ha parole fortemente denigratorie nei confronti del padre, ma dall'altro ne sottolinea il ruolo di superiorità sia nell'ambito del nucleo familiare che nel campo sportivo Papà è un campione , ci siamo trasferiti dall' perché papà doveva fare delle gare per due anni che eevidenziano la sua ammirazione unitamente ad un implicito desiderio di emulazione che tuttavia vede il figlio già alla radice perdente. Emblematiche sono le frasi lui mi vuole bene in molto strano, è possibile che non mi voglia bene lui pensa che sia io sbagliato evidenzianti un processo di proiezione del suo sentirsi diverso il rifiuto del padre altro non è che l'espressione inconsapevole della sua paura di essere rifiutato. Che poi il timore di ' affondi in episodi del passato realmente accaduti quali quelli riferiti nella sua audizione, in cui il padre lo avrebbe forzato alla pratica sportiva e gli avrebbe espresso la sua disapprovazione anche con modalità brusche e poco gratificanti, o invece siano l'elaborazione di una proiezione di fantasia conseguente ad un processo di auto convincimento, è circostanza che non rileva se non nella misura in cui l'anomalia comportamentale investe direttamente il rapporto padre -figlio, senza che su ciò possa aver avuto incidenza determinante la condotta materna. Ciò nondimeno la signora non può ritenersi esente da responsabilità non avendo posto alcun in essere alcun comportamento propositivo per tentare di riavvicinare ai padre risanandone il rapporto nella direzione di un sano e doveroso recupero necessario per la crescita equilibrata del minore già gravemente sofferente a causa della patologia da cui è affetto sin dalla nascita, ma al contrario continuando a palesare la sua disapprovazione in termini screditanti nei confronti dei marito. Sarebbe stato per conto precipuo onere di costei, quand'anche non direttamente responsabile delle origini del processo di triangolazione, attivarsi al fine di consentire il giusto recupero del ruolo paterno da parte del figlio che nella tutela della bigenitorialità cui è improntato lo stesso affido condiviso postula il necessario superamento delle mutilazioni affettive del minore da parte del genitore per costui maggiormente referenziale nei confronti dell'altro, non soltanto spingendolo verso il padre anziché avallando i pretesti per venir meno agli incontri programmati, ma altresì recuperando la positività della concorrente figura genitoriale nel rispetto delle decisioni da costui assunte e comunque delle sue caratteristiche temperamentali. Sulla scorta di tali rilievi e viepiù nella considerazione del già avvenuto trasferimento di e all'estero essendo la prima prossima a frequentare un'università inglese ed il secondo già interno in un college dove frequenta un corso liceale internazionale verosimilmente e del fatto che anche è prossimo a raggiungere il fratello nello stesso istituto liceale, non si ravvisano ragioni per mutare il regime di affido condiviso già in corso, né la sua residenza prevalente presso la madre nel periodo della sua permanenza a Roma. Non avrebbe invero ragion d'essere la diversa collocazione richiesta dal resistente che fino a quando non verrà ristabilito il suo rapporto con il figlio avrebbe solo ricadute nefaste finendo per ostacolare definitivamente un possibile processo di apertura e di interiorizzazione da parte di quest'ultimo. Al contrario occorre che venga riattivato un percorso psicoterapeutico cui sottoporre il minore presso o lo stesso specialista scelto a suo tempo dai genitori o altro professionista da concordare con il marito, che coadiuvi ' nel suo particolarmente problematico percorso di crescita rispetto al quale il conflitto genitoriale sembra rivestire un rilievo del tutto marginale. Deve pertanto ordinarsi alla madre, in quanto genitore collocatario, di condurre il ragazzo dal terapeuta prescelto che dovrà assisterlo al fine di consentire a quest'ultimo di riprendere i suoi rapporti con il padre. Il signor sarà d'altra parte libero di frequentare il figlio in occasione dei suoi rientri a Roma, così come di andarlo a trovare in senza che possa, nulla essendo stato dedotto in relazione ai tempi di frequentazione della scuola all'estero da parte dei minore, regolamentarsi il tempo di permanenza presso il genitore non collocatario, anche alla luce dei fatto che occorre imprescindibilmente provvedere alla previa riattivazione dei rapporti tra il padre ed il figlio, cui si auspica possa assolvere il già disposto percorso terapeutico. 3. Deve per contro trovare applicazione nei confronti della ricorrente, attesa la sua condotta volta ad ostacolare il funzionamento dell'affido condiviso con gli atteggiamenti sminuenti e denigratori della figura paterna, tali da avere indirettamente indotto a disattendere il calendario degli incontri con il padre, il meccanismo sanzionatorio previsto dall'articolo 709-ter c.p.c., la cui applicabilità d'ufficio è stata già univocamente ritenuta da questo Tribunale cfr. per tutte la pronuncia resa in data 8.3.2013 nel procedimento n.r.g. 81370/2008 , in ragione della funzione punitiva o comunque improntata, sotto forma di dissuasione indiretta, alla cessazione del protrarsi dell'inadempimento degli obblighi familiari che, attesa la loro natura personale, non sono di per sé coercibili né suscettibili di esecuzione diretta. Ciò chiarito si reputa che la sanzione più consona alla fattispecie, tenuto conto che la condotta materna ha avuto ricadute dirette sulla figura dell'altro genitore, svilito nel suo ruolo di educatore e di figura referenziale, siano sia quella dell'ammonizione, invitandosi la ricorrente ad una condotta improntata al rispetto dei ruolo genitoriale dell'ex coniuge ed ad astenersi da ogni condotta negativa e denigratoria del medesimo, sia quella del risarcimento del danno nei confronti del resistente che si liquida in via equitatativa, valutata in relazione alle sue capacità economiche ed al protrarsi dell'inadempimento, nella somma di € 30.000,00, al fine di dissuaderla in forma concreta dalla protrazione delle condotte poste in essere, la cui persistenza. potrà peraltro in futuro dare adito a sanzioni ancor più gravi ivi compresa la revisione delle condizioni dell'affido. 4. La questione costituente il punto nodale delle contrapposte richieste delle parti in termini economici, si incentra sul fatto che successivamente alla cessazione della convivenza coni - ta dalla separazione consensuale omologata risalente al il marito, all'epoca facoltoso imprenditore, obbligatosi in quella sede a corrispondere alla consorte la somma di € 000 per il mantenimento dei tre figli, è stato nel destinatario di provvedimenti restrittivi attinenti alla sua attività di impresa ed alla sua stessa libertà personale e divieto di assunzione di cariche sociali, con conseguente definitiva cessazione dell'attività imprenditoriale fonte della sua produzione di reddito, mentre la moglie, che nel corso della vita matrimoniale aveva sempre ricoperto il ruolo di casalinga , ha invece ereditato nel alla morte del un ingentissimo patrimonio costituito da numerosi immobili, titoli e liquidità già stimato nel corso dei procedimento di modifica delle condizioni della separazione in oltre milioni di euro. Quadro questo che ha modificato l'assetto delle condizione della separazione atteso che, pur non essendo stato previsto alcun assegno di mantenimento per nessuno dei due coniugi nella separazione consensuale omologata nel sull'implicito presupposto che entrambi fossero in grado di mantenersi autonomamente, è stato invece disposto con il decreto di modifica pronunciato da questo Tribunale in data che la moglie corrispondesse al marito un assegno di mantenimento di E 6.000 mensili a decorrere dalla domanda e al contempo dichiarato cessato l'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli a carico dei marito, pari ad € mensili, nei confronti della moglie disponendosi che fosse esclusivamente quest'ultima a doversi accollare il relativo carico economico, ad eccezione delle spese straordinarie cui il signor avrebbe dovuto provvedere nella misura del 25%. Postulando il diritto all'assegno divorzile l'impossibilità da parte dell'istante di procurarsi autonomamente i mezzi adeguati al suo sostentamento, dove il termine adeguati va riferito al tenore di vita goduto in costanza della convivenza coniugale e che sarebbe verosimilmente proseguito nel caso in cui il matrimonio fosse proseguito o che poteva ragionevolmente configurarsi in base ad aspettative maturate nel corso del rapporto cfr. Cass. 15610/2007, Cass. 23508/2010 e Cass. 19529/2014 , si tratta di valutare se la successione ereditaria della signora che la pone comunque in una condizione di superiorità economica rispetto a quella dei marito, a prescindere dalla puntuale disamina delle condizioni di quest'ultimo, possa obbligarla al versamento dell'assegno divorzile richiestole. Il riferimento alle aspettative del coniuge istante l'assegno, costituente il postulato da cui muove l'interpretazione giurisprudenziale circa le evoluzioni future del tenore di vita, deve essere ancorato come emerge dalla disamina delle sentenze citate, alla condizione del coniuge asseritamente obbligato all'epoca della convivenza coniugale e dunque riferito alle sole prospettive di miglioramento di miglioramento legate o alla tipologia dell'attività lavorativa svolta o alla progressione in carriera derivante dalla qualificazione professionale acquisita precisa invero la Corte che gli incrementi patrimoniali o reddituali conseguenti alle aspettative riposte dal coniuge richiedente l'assegno sono solo quelli che si configurano come un ragionevole sviluppo di situazioni lavorative preesistenti, in relazione ai quali è doveroso tenere in debita considerazione il contributo fornito dall'altro coniuge al complessivo menage familiare con il proprio lavoro professionale o casalingo, e come tale idoneo a costituire la catena causa-effetto su cui fondare la prognosi di prevedibilità. Ne consegue pertanto, oltre al rilievo che la signora non ha mai svolto né prima né in costanza della convivenza coniugale alcuna attività lavorativa, che le devoluzioni ereditarie acquisite dal coniuge asseritamente obbligato, se idonee a determinare, ove già facenti parte del patrimonio di costui perché acquisite nel corso della convivenza coniugale, la quantificazione dell'assegno di separazione, volto ad assicurare al beneficiario a differenza di quello divorzile il mantenimento del pregresso tenore di vita indipendentemente dalle sue capacità autonome, non possono per contro essere valutate ove si siano verificate, come nel caso di specie, dopo la cessazione della convivenza, sia perché trattasi di eventi imprevedibili e comunque privi di collegamento a pregresse situazioni soggettive, sia perché ininfluenti rispetto al tenore di vita goduto dalla famiglia nel corso della coabitazione matrimoniale di fatto in tal caso esclusivamente assicurato dal marito. E ciò a differenza di quanto avviene per le successioni ereditarie da parte del coniuge beneficiario, la cui rilevanza incide direttamente sulla condizione di bisogno cui è collegata la prestazione assistenziale determinando il venir meno o comunque la riduzione dell'inadeguatezza delle risorse economiche dei medesimo. A ciò si aggiunge il rilievo, del pari assorbente, che non avendo la signora mai svolto attività lavorativa né prima né durante la convivenza matrimoniale nessuna aspettativa nel significato del termine appena chiarito può essere legittimamente vantata dal resistente. E' pur vero, stando all'accertamento effettuato dal giudice della modifica delle condizioni della separazione e mai smentito neppure nel corso dei presente giudizio dall'interessata, che la signora già godeva sebbene avesse dichiarato a verbale nel procedimento di separazione consensuale di essere priva di redditi di entrate provenienti in modo sistematico dalla famiglia di origine nel corso della convivenza coniugale tanto da aver escluso negli accordi della separazione il riconoscimento di alcun assegno di mantenimento in suo favore, ma ciò nonostante deve presumersi che il di lei contributo al menage familiare fosse comunque di entità ben più modesta di quello dei marito, che all'epoca si dichiarava percettore di un reddito di circa turo mensili netti, posto che era comunque la moglie a beneficiare del contributo di ben euro mensili per il mantenimento dei figli posto a carico del coniuge. Conseguentemente nessuna valenza può attribuirsi agli incrementi patrimoniali e reddituali acquisiti dalla ricorrente atteso che costituendo miglioramenti scaturiti da un evento autonomo, peraltro di natura straordinaria ed una tantum non diversamente da una vincita alla lotteria , mai potrebbero costituire l'evoluzione di aspettative dell'altro coniuge allorquando il vincolo matrimoniale venga con la pronuncia di divorzio, definitivamente sciolto. Senza contare che l'assunto stato di indigenza dei signor tale da non consentire il pregresso tenore di vita cui lo stesso aveva in via prevalente provveduto in costanza della convivenza coniugale è conseguenza non già di un accidentale dissesto finanziario, bensì della sua stessa condotta illecita essendo stato egli condannato la condanna le cui conseguenze non possono ricadere, una volta cessato il vincolo matrimoniale, sull'ex coniuge. Deve peraltro escludersi, ove si ritenga che l'assegno divorzile debba comunque assolvere alla finalità meramente assistenziale di un assegno alimentare, che il signor versi nell'asserita condizione di bisogno. Invero dalle conclusioni della relazione peritale redatta dal CTU risultano una serie di elementi che sconfessano la suddetta condizione. La puntuale analisi della situazione reddituale, patrimoniale e finanziaria effettuata dal dott. alla cui dettagliata esposizione si rimanda per relationem, lascia fondatamente presumere innanzi tutto che il resistente, a dispetto di quanto dal medesimo dichiarato, disponga di fonti di reddito ulteriori rispetto all'attività imprenditoriale esercitata fino al anno a decorrere dal quale è stato destinatario delle misure restrittive inflittegli nel procedimento penale sopra menzionato la circostanza che anche prima di allora non abbia mai ricevuto alcun compenso per le numerose cariche sociali ricoperte né per eventuali prestazioni svolte all'interno delle compagini sociali, nulla risultando dalle dichiarazioni dei redditi degli anni 2009-2010 e ciò nonostante figurino sui c/c a lui intestati entrate, sottoforma sia di versamenti che di bonifici, per ben € nel e circa € nel dimostra inequivocabilmente che diverse fossero già allora le sue fonti di reddito, il che consente di escludere che anche le entrate che continuano a registrarsi per gli anni successivi cfr. tabella pag. 155 della CTU € 000 nel 2011, € 00 nel 2012 ed € 400 nel 2013, queste ultimi due decisamente meno significativi essendo il presente procedimento già in corso derivassero dall'attività imprenditoriale. Se poi l'analisi viene estesa, come correttamente fa il perito, alle uscite, tutte superiori alle stesse entrate ed evidenzianti in buona parte spese di natura voluttuaria aerei, alberghi, ristoranti, equipaggiamenti cfr. 1° tabella pag.157 , deve del pari escludersi l'asserita provenienza degli introiti, ribadita dal resistente ancora in sede di memorie di replica ex articolo 190 c.p.c., ad elargizioni liberali di parenti ed amici atteso che ove costui avesse versato effettivamente in condizioni di indigenza certamente non avrebbe effettuato le spese riscontrate dall'esame dei c/c né nell'entità né per le finalità accertate. A ciò si aggiunge in ordine all'accertata superiorità delle uscite rispetto alle entrate di carattere finanziario il rilievo che si possa presumere, dei pari fondatamente, così come suggerisce la sussistenza di deleghe ad operare su c/c intestati alle società dal medesimo amministrate evidenzianti movimenti da lui personalmente effettuati cfr. CTU pagg.69,70 , che egli disponga di entrate ancora ulteriori rispetto a quelle riscontrate dai c/c a lui intestati, non avendo altrimenti giustificazione plausibile un depauperamento superiore alle proprie entrate di liquidità, necessariamente privo di accantonamenti da utilizzarsi per le eventuali necessità di sopravvivenza future. A conforto di tale presunzione militano del resto le opacità riscontrate dal CTU in ordine alla cessione della alla riconducibilità della proprietà alle società entrambe anch'esse riconducibili al signor che ne era o unico socio o detentore dell'80% del capitale, come ulteriormente conferma il pagamento da parte di costui di almeno 8.000 euro per il loro mantenimento alla nell'anno 2012 cfr. allegati 30 e 35 all'elaborato peritale , nonché le risultanze emerse nel corso del libero interrogatorio effettuato dal Q.I. costituite dalle dichiarazioni rese dallo stesso secondo cui egli ha abitato fino al in una villa ubicata nel lussuoso complesso residenziale dell' che il fratello, che trae le sue fonti di reddito dalla sola attività di ripetizioni pur senza risiederci, avrebbe acquisito in locazione al canone di € mensili e successivamente in altra abitazione anch'essa all' acquisita invece in locazione al canone di € mensili, pensionata percettrice di emolumenti di tale natura peraltro rimasti indimostrati, dell'entità di appena € cfr. verbale in data . Quadro questo che complessivamente valutato consente di concludere, stanti i plurimi, puntuali e concordanti elementi sopra indicati palesemente incompatibili con l'assenza di redditi asserita dall'interessato nell'intero corso dei presente giudizio, che il resistente, seppur allo stato privo delle cospicue entrate percepite fino alla separazione dalla moglie, continui a godere di una non marginale liquidità finanziaria e disponga conseguentemente di una correlativa capacità patrimoniale avente fonti diverse dall'attività imprenditoriale svolta in Italia fino al . Per tutte le sovra esposte ragioni la domanda di assegno divorzile svolta dal resistente nei confronti della moglie deve essere pertanto rigettata. Resta per contro fermo fino alla pronuncia parziale sullo status coniugale, il provvedimento presidenziale. 5. Le medesime argomentazioni consentono di rigettare la richiesta di un contributo economico per il mantenimento dei tre figli, nessuno dei quali è economicamente autonomo, svolta dalla ricorrente nei confronti dei marito. L'incontrovertibile superiorità delle condizioni economiche della signora unitamente all'enorme valore del suo patrimonio, sia per la parte liquida che per quella immobiliare, rispetto a quelle dei signor impongono, di porre a suo esclusivo carico il mantenimento ordinario della prole. Quanto alle spese straordinarie si ritiene che sempre ad esclusivo carico della medesima debbano essere poste le spese di natura scolastica ed universitaria che in quanto afferenti ad istituti ubicati all'estero dai costi particolarmente ingenti, caratteristica questa che vale tanto per il collegio quanto per l’ che i figli frequentano come interni e nel cui ambito verosimilmente praticano anche l'attività sportiva, non potrebbero assunte dal resistente. Devono invece essere poste a carico di entrambe le parti, in ragione del 50% cadauna, le spese di natura medico-sanitaria spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia e quelle di natura ricreativa corsi di lingua, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto , nonché quelle sportive ove praticate fuori dagli istituti di istruzione frequentati dai ragazzi. Tutte le suddette spese straordinarie devono essere preventivamente concordate ad eccezione delle spese obbligatorie o caratterizzate da urgenza spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto acquistato con l'accordo di entrambi i genitori . 6. Con tali statuizioni il giudizio resta definito, nessun altra istanza essendo contenuta nelle conclusioni come in epigrafe trascritte ad eccezione di quelle comunque assorbite dalla pronuncia resa. La reciproca soccombenza delle parti impone l'integrale compensazione delle spese di lite e la suddivisione al 50% cadauna delle spese di CTU, liquidate con separato provvedimento. P.Q.M. il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda svolta da nei confronti di vista la sentenza parziale pronunciata il giorno , rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede affida il figlio minore congiuntamente ad entrambi i coniugi, con collocazione residenziale presso la madre, con facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé quando vorrà previo accordo con il genitore collocatario durante i periodi di vacanza scolastica e comunque di suo rientro a oltre che di recarsi liberamente a trovarlo in durante il ciclo scolastico dispone la prosecuzione del percorso psicoterapeutico già prescritto per il figlio ferma per il passato fino alla pronuncia della sentenza parziale l'ordinanza presidenziale, rigetta la domanda di assegno divorzile svolta dalla parte resistente nei confronti della parte ricorrente dispone che il mantenimento ordinario dei figli sia ad integrale carico della madre pone le spese straordinarie di natura scolastica ad integrale carico della madre ed invece quelle di natura medico-sanitaria, ricreativa e sportiva a carico di entrambe le parti nella misura dei 50% cadauno visto 1'articolo 709-ter c.p.c. ammonisce la ricorrente, rinviandosi a quanto disposto al riguardo in motivazione e condanna altresì la medesima al pagamento della somma di € 30.000 in favore del resistente, oltre agli interessi legali dalla presente sentenza al saldo dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite pone le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, a carico di entrambe le parti nella misura del 50% cadauna.