Divorzio: negata la richiesta di assegno divorzile

Si appella alla Corte avverso la sentenza che le aveva disconosciuto l’assegno di mantenimento in seguito alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma l’attribuzione dell’assegno necessita della tempestività della domanda.

Con ordinanza n. 8990/16 depositata in cancelleria il 5 maggio, la Corte di Cassazione giudica il seguente caso respingendo il ricorso e condannando la ricorrente al pagamento delle spese di questa fase del giudizio. Il caso . La Corte d’appello di Catanzaro aveva disatteso l’appello, volto al riconoscimento di un assegno di mantenimento, proposto dalla ricorrente, contro la pronuncia del Tribunale di Cosenza che, nel contraddittorio tra le parti, aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto dalla stessa con il coniuge, dichiarando inammissibile, poiché intempestiva, la domanda di riconoscimento dell’assegno divorzile. Avverso la suddetta decisione propone ricorso per cassazione la ex moglie, ma il ricorso appare manifestamente infondato, sia con riferimento al vizio motivazionale, sia con riguardo a quello di violazione di legge. Per la Corte la domanda per l’assegno divorzile è intempestiva . La motivazione della Corte territoriale in ordine alla inammissibilità della domanda proposta tardivamente solo davanti al gi, appare immune sia da vizi motivazionali che di violazione di legge processuale art. 112 c.p.c. , poiché esso si presenta in effetti coerente con il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui nel procedimento per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, la domanda per l’attribuzione dell’assegno divorzile, ne presuppone la tempestiva proposizione secondo le ordinarie norme processuali . Tuttavia, la ricorrente richiama correttamente la necessità di valutare la domanda nel caso specifico, riconvenzionale ai fini dell’esatta identificazione del petitum , facendo riferimento al precedente della stessa Corte, secondo cui nel procedimento di divorzio trovano applicazione i principi della domanda e del contraddittorio, e l’attribuzione dell’assegno divorzile è subordinata, pertanto, alla domanda di parte peraltro, tale domanda non necessita di formule particolari e può essere anche implicita nonché ravvisabile in deduzioni inequivocamente rivolte al conseguimento dell’assegno medesimo per accertare se sia stata proposta o meno, il giudice di merito deve avere riguardo al contenuto sostanziale, con il solo limite del rispetto tra chiesto e pronunciato . Tuttavia, come può rilevarsi anche dall’astratto della comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado dalla ricorrente, neppure per implicito si può desumere che la stessa abbia mai proposto una tale domanda, restando del tutto inconferente la richiesta formulata davanti al Presidente del Tribunale. Considerato ciò la Corte si vede costretta a respingere il ricorso e a confermare la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 11 aprile – 5 maggio 2016, numero 8990 Presidente Ragonesi – Relatore Genovese Fatto e diritto Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. Con sentenza in data 17 febbraio 2014, la Corte d'Appello di Catanzaro ha disatteso l'appello, volto al riconoscimento di un assegno di mantenimento, proposto dalla sig.ra A. B. contro la pronuncia del Tribunale di Cosenza che, nel contraddittorio delle parti, aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto con il coniuge S.A., dichiarando inammissibile, perché intempestiva, la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile. Secondo la Corte territoriale, la sentenza di primo grado meritava conferma atteso che la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile sarebbe stata ritualmente proposta solo con la memoria davanti al GI e, quindi, tardivamente, oltre il termine di venti giorni concessi al convenuto per costituirsi in giudizio e spiegare eventuali domande riconvenzionali. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la sig.ra M., con atto notificato il 31 marzo 2015, sulla base di due motivi Violazione dell'articolo 112 c.p.c. e Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio . L'A. ha resistito con controricorso. Il ricorso appare manifestamente infondato, sia con riferimento al vizio motivazionale sia con riguardo a quello di violazione di legge, da trattarsi congiuntamente per la loro stretta connessione. Infatti, la motivazione della Corte territoriale in ordine alla inammissibilità della domanda proposta tardivamente solo davanti al GI, con memoria, appare immune sia da vizi motivazionali che di violazione di legge processuale l'articolo 112 c.p.c. , poiché esso appare in armonia con il consolidato orientamento di questa Corte, espresso proprio con al processo di divorzio e secondo cui Nel procedimento per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, la domanda per l'attribuzione dell'assegno divorzile articolo 5, quarto comma, legge 898/70 ne presuppone la tempestiva proposizione secondo le ordinarie norme processuali così che, ad esempio a il giudice di appello deve rigettare la richiesta avanzata per la prima volta dinanzi a lui dal coniuge avente diritto, a nulla rilevando che questi sia rimasto contumace in primo grado. ultima di varie, Cass. Sez. 1, Sentenza numero 4615 del 1998 b Il ricorso introduttivo del giudizio volto allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio deve contenere il ' petitum richiesto al giudice, con la conseguenza che, quando esso contenga unicamente la domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento, la successiva richiesta di eliminazione dell'obbligo di corrispondere l'assegno medesimo, formulata per la prima volta nelle conclusioni finali del giudizio di primo grado e senza che la controparte abbia accettato il contraddittorio, soggiace alla sanzione dell'inammissibilità, trattandosi di domanda nuova Cass. Sez. 1, Sentenza numero 11061 del 2011 . Correttamente la ricorrente richiama la necessità di valutare la domanda nella specie, riconvenzionale ai fini dell'esatta identificazione del petitum, facendo riferimento al precedente di questa Corte Sez. 1, Sentenza numero 9058 del 2001 secondo cui Nel procedimento di divorzio trovano applica7,ione i principi della domanda e dei contraddittorio e l'attribuzione dell'assegno divorzile è subordinata, pertanto, alla domanda diparte,-peraltro, tale domanda non necessita di formule particolari e può essere anche implicita nonché ravvisabile in deduzioni inequivocamente rivolte al conseguimento dell'assegno medesimo per accertare se sia stata o meno proposta, il giudice di merito deve avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile non solo dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante e dal provvedimento sollecitato in concreto, con il solo limite del rispetto del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato nella specie, negli atti introduttivi il ricorrente aveva chiesto l'accertamento negativo del diritto all'assegno divorzile della moglie, la quale si era opposta e, dopo la pronuncia della sentenza non definitiva di divorzio, essendo deceduto l'ex - coniuge, aveva riassunto il giudizio nei confronti degli eredi formulando formalmente domanda di assegno la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto la comune volontà delle parti di far accertare il diritto della moglie al mantenimento . . Tuttavia, come si rileva anche dall'estratto della comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado dalla odierna ricorrente allegato a p. 6 del controricorso , neppure per implicito può desumersi che la sig.ra B. abbia mai proposto una tale domanda, restando del tutto inconferente la richiesta formulata davanti al Presidente del Tribunale. Del resto, questa Corte ha chiaramente enunciato il momento in cui maturano le preclusioni in tale tipo di giudizio con lo stabilire che Nel giudizio di divorzio, per effetto delle modifiche apportate, all'articolo 4 della legge numero 898 del 1970, dall'articolo 8 della legge numero 74 del 1987, l'udienza di prima comparizione rilevante, ai sensi degli arti. 166, 167 e 180 cod. proc. civ., è quella fissata dinanzi al giudice istruttore designato all'esito della fase presidenziale, rispetto alla quale dev'essere verificata la regolarità della costituzione del convenuto. Pertanto, il convenuto che non dispone del termine libero di venti giorni precedenti questa udienza - essendo la funzione di tale intervallo temporale correlata alla tutela dei contraddittoria - è il solo legittimato a dolersene ed è facoltativo, ma non tenuto, a chiedere al giudice istruttore la fissa.-,,ione di un termine a difesa che, se richiesto, deve essergli concesso, non essendogli, comunque, preclusa la possibilità di rinunciarvi, accettando il contraddittorio e difendendosi nel merito Sez. 1, Sentenza numero 2625 del 2006 , e quindi ad es, in tema di separazione alla natura fin dall'origine contenziosa del procedimento non si accompagna la configurabilità dell'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi in termini corrispondenti nel caso di fallimento del tentativo di conciliazione a quelli dell'udienza prevista dall'articolo 180 cod. proc. civ. sicché, a tutti i fini che concernono i termini per la costituzione del coniuge convenuto e la decadenza dello stesso dalla formulazione delle domande riconvenzionali, deve intendersi quale udienza di prima comparizione, rilevante ai sensi dell'articolo 180 cod. proc. civ. e degli artt. 166 e 167 cod. proc. civ., esclusivamente quella innanzi al giudice istruttore nominato all'esito della fase presidenziale. Sez. 1, Sentenza numero 2625 del 2006 . . Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale risultano essere state mosse osservazioni critiche, da parte della ricorrente, che nel ribadire quanto già in precedenza affermato, non incidono sul percorso motivazionale espresso nella proposta del Relatore che, perciò, il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto, con la conferma della sentenza impugnata che, a tale conclusione, fanno seguito le conseguenze di legge a le spese processuali a carico della ricorrente b il raddoppio del contributo unificato, poiché il ricorso, proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e rigettato , NON essendosi discusso di problemi relativi ai figli della coppia, ai sensi dell'articolo 10 del d.P.R. numero 115 del 2002, NON è esentato dal. pagamento del contributo unificato quando - come nella specie - si tratti di una causa relativa al processo di divorzio in cui NON si sia discusso anche di questioni relative ai figli capo IV del titolo II del Libro IV del c.p.c. , essendo compreso, un tale caso, fra quelli stabiliti nei commi 2 e 3 del menzionato articolo 10 del TU del 2002 che, ai sensi dell'articolo 52 D. Lgs. numero 198 del 2003, deve disporsi che siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento. P.Q.M. La Corte, Respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questa fase del giudizio che si liquidano, in favore della parte resistente, in complessivi € 3.100,00, di cui € 100,00 per esborsi oltre spese generali forfettarie ed accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater,del d.P.R. numero 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, della legge numero 228 del 2012, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. Dispone che, ai sensi dell'articolo 52 D. Lgs. numero 198 del 2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.