I figli si trasferisco dal padre, scatta la modifica delle condizioni di mantenimento?

Sarà nuovamente il giudice di merito a valutare se il trasferimento dei figli dall’uno all’altro coniuge richiede una rinnovata valutazione delle condizioni economiche e, quindi, se la madre è tenuta a corrispondere lo stesso importo di cui era stato onerato il marito fino ad allora.

In materia di modifica alle condizioni di divorzio, a seguito del cambio di domicilio dei due figli minori dalla casa della madre a quella del padre, fermo restando l’affidamento condiviso degli stessi, la Cassazione - con la sentenza con sentenza numero 8151/16 depositata in cancelleria il 22 aprile ha rinviato al giudice di merito la decisione sull’importo che la donna dovrà corrispondere per il mantenimento degli stessi. Il caso. Avverso il provvedimento della Corte di appello di Messina, che, tenuto conto dell’affidamento condiviso dei due figli minori, confermava quanto già stabilito dal Tribunale, veniva proposto ricorso principale dall’uomo e incidentale dalla ex moglie. Secondo i giudici di merito, infatti, a seguito del cambio di domiciliazione prevalente dei figli dalla madre al padre, la donna avrebbe dovuto corrispondere il medesimo importo di cui era stato onerato il marito fino ad allora, a titolo di assegno mensile. Il marito lamentava la mancata valutazione dei redditi della moglie in ordine all’importo dell’assegno per i figli e altresì il fatto notorio della crescita degli stessi e il conseguente aumento delle loro esigenze. La madre, d’altro canto, con controricorso, lamentava, invece, che i giudici di merito non avessero tenuto conto del sopraggiungere di un cambiamento peggiorativo delle sue condizioni economiche, che avrebbe di fatto giustificato l’esclusione di ogni contributo per i figli. Assegno di mantenimento da rivedere . Tenuto conto di un effettivo errore di diritto e di una carenza di istruttoria del giudice a quo in merito alle attuali condizioni economiche di entrambi i coniugi, la Suprema Corte di Cassazione accoglie il ricorso cassando il provvedimento impugnato con rinvio al giudice a quo che dovrà pronunciarsi dunque sull’ammontare dell’assegno e sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza 12 febbraio 22 aprile 2016, n. 8151 Presidente/Relatore Dogliotti Fatto e diritto In un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, tra M.A.G. e P.R., la Corte d'appello di Messina, con provvedimento in data 28/5/2012, riuniti i reclami proposti da ciascun coniuge avverso il decreto del Tribunale, confermava tale provvedimento, là dove, fermo restando l'affidamento condiviso dei due figli minori, ne aveva mutato la domiciliazione prevalente dalla madre al padre, stabilendo che la stessa corrispondesse, dopo il trasferimento della figlia l'altro figlio era già presso il padre , il medesimo importo dell'assegno mensile, di cui il padre stesso era fino ad allora onerato . 400,00 mensili rivalutava l'assegno con gli adeguamenti ISTAT nel frattempo maturati. Ricorre per cassazione il marito. Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale la moglie Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell'art. 2729 c.c., 9,comma primo l. divorzio e 155 comma quarto c.c., nonché vizio di motivazione, circa la mancata valutazione dei redditi della moglie in ordine all'importo dell'assegno per i figli. Con il secondo, violazione dell'art. 115 comma c.p.c., 9 comma primo l. divorzio, 155 comma quarto c.c., nonché vizio di motivazione, in ordine al fatto notorio della crescita dei figli e dell'aumento delle loro esigenze, giustificante un aumento dell'importo dell'assegno. Con il ricorso incidentale, la moglie lamenta violazione dell'art. 155 comma quarto e sesto c.c. e degli artt. 6 comma terzo e 9 1. divorzio, nella parte in cui la Corte di merito non aveva considerato le sue attuali condizioni economiche, che avrebbero giustificato l'esclusione di ogni contributo per i figli. Entrambi i ricorrenti, seppur per ragioni opposte, lamentano sostanzialmente un errore di diritto ed una carenza istruttoria del giudice a quo, riguardo alle attuali rispettive condizioni economiche. In effetti, non ha pregio l'affermazione della Corte di merito, per cui, non essendo stato previsto alcun assegno divorzile per la moglie, si riconosceva una sostanziale equivalenza delle condizioni economiche dei coniugi il trasferimento dei figli dall'uno all'altro genitore richiede all'evidenza una rivalutazione di tali condizioni, alla luce del disposto dell'art. 155 comma quarto c.c. oggi 337 ter comma quarto c.c. , in base al quale i genitori provvedono al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Quanto al fatto notorio circa l'accrescimento delle esigenze dei figli, in concomitanza con l'aumento della loro età e alla conseguente necessità di un incremento dell'assegno, si può in linea generale consentire con tale affermazione, e tuttavia, ai fini di un eventuale aumento dell'importo, si dovrà necessariamente effettuare una valutazione concreta delle esigenze dei figli stessi ciò ovviamente sempre sulla base delle condizioni economiche dei genitori . Va pertanto cassato il provvedimento impugnato, con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, che pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso , cassa il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di Appello di Messina in diversa composizione che pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio di legittimità. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell'art. 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.