Addio alla famiglia, lei si dedica agli studi universitari: assegno mensile dall’ex marito

Una volta constatata la rottura col coniuge, la donna ha deciso di puntare su sé stessa e sul proprio futuro, intraprendendo un percorso universitario, destinato a fornirle maggiori opportunità lavorative. Oggi, però, l’impegno nello studio è compatibile solo con attività saltuarie legittimo chiedere all’ex marito un contributo.

Vita nuova per la donna. Quest’ultima, chiusi i conti col passato – grazie anche alla ufficializzazione del divorzio dall’oramai ex marito –, scommette su sé stessa, sul proprio futuro, sulle proprie competenze, muovendo i primi passi da donna indipendente, cominciando un percorso universitario ad hoc , destinato a proiettarle anche verso il mondo del lavoro. Tutto ciò, però, richiederà, come naturale, del tempo, e un notevole impegno Anche per questo, è corretto obbligare l’ex marito a versare alla donna un assegno mensile di 300 euro Cass., ord. N. 2164/2015, Sesta Sezione Civile, depositata oggi . Studio e lavoro. Nodo gordiano, nella battaglia tra i due coniugi – prossimi al divorzio –, è il ‘capitolo’ relativo ai rapporti economici. Su questo fronte, difatti, i giudici di merito pongono a carico del marito l’obbligo di versare un assegno mensile di 300 euro alla moglie. E tale decisione provoca le proteste dell’uomo Ecco spiegato l’approdo della vicenda in Cassazione, approdo, però, che si rivela negativo per l’uomo. Difatti, i giudici del ‘Palazzaccio’ respingono le obiezioni dell’ex marito, confermando l’ assegno mensile di 300 euro . Decisivo il notevole divario tra i redditi dei coniugi . E questo quadro non viene scalfito da percorso universitario della donna, perché tale esperienza non mette in discussione la sua impossibilità di procurarsi mezzi adeguati . Su questo punto, in particolare, i giudici, rispondendo alle contestazioni mosse dall’uomo, ricordano che la donna non è rimasta inerte . Ella, una volta disintegratosi il contesto familiare, si è iscritta ad un corso universitario e si trova in Spagna per il progetto ‘Erasmus’ , però, evidenziano i giudici, proprio l’impegno negli studi universitari – pur destinato a fornire alla donna maggiori possibilità lavorative – è compatibile solo con occupazioni saltuarie e limitate, tali da non permetterle di mantenere il pregresso tenore di vita . Ciò conduce, visti i rapporti di forza attuali, a livello economico, tra i due ex coniugi, a confermare l’ assegno mensile di 300 euro a favore della donna.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 2 dicembre 2014 – 5 febbraio 2015, n. 2164 Presidente Di Palma – Relatore Dogliotti In un procedimento di divorzio tra G.M. e B.P.R.M., la Corte d'Appello di Palermo con sentenza in data 30/03/2011, confermava la sentenza del Tribunale di Sciacca, emessa il 31/3/2010, che aveva posto a carico del marito assegno mensile di euro 300,00 per la moglie. Ricorre per cassazione il marito. Resiste con controricorso la moglie. Non si ravvisano violazioni di legge. Quanto all'assegno per il coniuge, per giurisprudenza ampiamente consolidata, ~ deve tendere al mantenimento del tenore di vita da questo goduto durante la convivenza matrimoniale, e tuttavia indice di tale tenore di vita può essere l'attuale disparità di posizioni economiche tra i coniugi Cass. N. 2156 del 2010 . i Pur essendo differenti caratteri, finalità e presupposti delloassegno di separazione e divorzio, quello di separazione può essere liberamente considerato ed apprezzato dal Giudice del divorzio Cass.?`'20582 del 2010 . In sostanza il ricorrente propone profili e situazioni di fatto, insuscettibili di controllo in questa sede, a fronte di una sentenza caratterizzata da motivazione adeguata e non illogica. La pronuncia evidenzia un notevole divario tra i redditi dei coniugi. Quanto all'impossibilità di procurarsi mezzi adeguati, da parte della resistente, precisa il Giudice a quo che la stessa non è rimasta inerte, ma si è iscritta ad un corso universitario e si trova in Spagna per il progetto ,trasmus. Continua la sentenza impugnata, osservando che l'impegno negli studi universitari, che darà alla moglie in seguito maggiori possibilità lavorative, sarebbe compatibile solo con occupazioni saltuarie e limitate, tali da non permetterle di mantenere il pregresso tenore di vita. Anche sulle spese giudiziali, il Giudice a quo fornisce motivazione adeguata la domanda di assegno da parte della moglie, seppur in misura più limitata, è stata accolta, e il contenzioso riguardava in sostanza la sussistenza o meno del diritto all'assegno. Va rigettato il ricorso. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in €. 2.100,00, comprensive di €. 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell'art. 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.