Casalinga durante il matrimonio, difficile trovare un lavoro post divorzio: sostegno economico da parte del marito

Confermato il riconoscimento, a favore della donna, di un assegno di 450 euro, che mensilmente le dovrà essere versato dall’ex marito. Rilevanti le differenti situazioni economiche dei due ex coniugi, con l’uomo in posizione di forza. Decisiva anche la valutazione della vita matrimoniale, esclusivamente da casalinga, della donna, che, ora, si trova in difficoltà nel cercare un lavoro.

Completamente dedita alla vita familiare così, la donna, una volta arrivata all’altare, ha deciso di indossare esclusivamente i panni della casalinga, dedicandosi completamente alla cura della casa, dei figli e del marito – appartenente alle forze armate italiane –. Scelta legittima, e autonoma, sia chiaro, ma che ha comportato un enorme sacrificio, anche in prospettiva, poiché, una volta rotto il vincolo coniugale, la donna ha da affrontare grosse difficoltà per trovare un lavoro. Di conseguenza, è giusto chiedere all’uomo di dare un sostegno economico all’oramai ex moglie Cassazione, ordinanza n. 26635, sez. VI Civile, depositata oggi . Assegno. ‘Adieu’, si son detti moglie e marito. E a ‘certificare’ la scelta dei coniugi è ora la pronunzia di divorzio , accompagnata, secondo quanto deciso dai giudici di merito, dall’obbligo, per l’uomo, di versare mensilmente un assegno, per la moglie, per l’importo di 450 euro . Scelta assolutamente corretta, sanciscono, ora, i giudici della Cassazione, respingendo le obiezioni mosse dall’ex marito. Decisiva, innanzitutto, la constatazione della disparità di posizioni economiche, a favore dell’uomo – appartenente alle forze armate –, a fronte della totale assenza di reddito della donna. Quest’ultima, difatti, durante la convivenza matrimoniale , ha svolto esclusivamente il ruolo di casalinga , e ciò, evidenziano i giudici, ha comportato per lei una estrema difficoltà nel reperire un lavoro . Indispensabile, quindi, il sostegno, per la donna, da parte dell’ex marito, sostegno fissato in 450 euro mensili, come detto, e, sottolineano i giudici, limitato alla luce della costituzione di un nuovo nucleo familiare per l’uomo e del godimento della casa coniugale da parte della donna.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, sentenza 23 aprile – 17 dicembre 2014, n. 26635 Presidente Di Palma – Relatore Dogliotti Fatto e diritto In un procedimento di divorzio tra T.D. e A.A., la Corte d'Appello di Lecce, con sentenza in data 16/04/2012, confermava la sentenza del Tribunale di Taranto in data 29/9/2011, che aveva disposto assegno per la moglie per l'importo di ê. 450,00, e per la figlia, per il medesimo importo. Ricorre per cassazione il marito. Resiste con controricorso la moglie, che deposita pure memoria difensiva. Non si ravvisano violazioni di legge. Quanto all'assegno per il coniuge, per giurisprudenza ampiamente consolidata, esso deve tendere al mantenimento del tenore di vita da questo goduto durante la convivenza matrimoniale, e tuttavia indice di tale tenore di vita può essere l'attuale disparità di posizioni economiche tra i coniugi Cass. n. 2156 del 2010 . In sostanza il ricorrente propone profili e situazioni di fatto, insuscettibili di controllo in questa sede, a fronte di una sentenza caratterizzata da motivazione adeguata e non illogica. Il giudice a quo chiarisce che sussiste una disparità di posizioni economiche a favore del marito, ufficiale di marina, con totale assenza di reddito della moglie, casalinga durante la convivenza matrimoniale. Correttamente il giudice a quo richiama tale condizione pregressa della moglie e l'estrema difficoltà per essa di reperire un lavoro. Ai fini della quantificazione dell'assegno, la sentenza impugnata richiama, ancora una volta, la notevole disparità di condizioni economiche tra le parti, ma pure prende in considerazione, al fine di circoscriverne l'importo, la costituzione di un nuovo nucleo famigliare del marito e il godimento della casa coniugale da parte della moglie. Va rigettato il ricorso. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in €. 3.000,00 per compensi, €. 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato art. 133 d.P.R. n. 115/02 . In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell'art. 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.