



divorzio | 12 Novembre 2013
Pensione esigua “prosciugata” da assegno divorzile e mantenimento, ma ci sono i presupposti per rimettere tutto in gioco
La Corte d’Appello respinge la richiesta di revoca dell’assegnazione della casa coniugale e di riduzione dell’assegno divorzile a favore della ex moglie con argomentazioni che prescindono dal reale contenuto dell’impugnazione. Per il S.C. la sentenza va cassata, in quanto non risultano valutate concretamente le capacità reddituali ridotte dell’ex marito e la proprietà di una casa in capo alla ex moglie.

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza n. 25322/13; depositata l’11 novembre)








- Esecutività di sentenza straniera: a tutela delle garanzie fondamentali, irrevocabile una prova iniziata
- Moglie e marito si separano, ma la procreazione assistita può comunque essere portata a termine
- Cammina, guida e va in bici: revocato l’assegno divorzile per l’ex moglie
- Il diritto di abitazione è un contratto atipico autonomo rispetto alla convenzione di separazione consensuale
- Scuola privata e visite mediche a pagamento per i figli: il padre dovrà rimborsare le spese alla madre



Sull'argomento
























Network Giuffrè



















