Corsa alla successione: il testamento c’è. E la buona fede dei cugini che comprano di fretta i beni ereditari?

La Corte territoriale si è limitata a negare valore indiziario ai molteplici elementi addotti a sostegno della tesi della simulazione, senza accertare se tali elementi, anche se singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati globalmente, nel senso che ciascuno di essi potrebbe rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento.

Con la sentenza n. 7471, depositata il 25 marzo 2013, la Corte di Cassazione ha ribadito la propria giurisprudenza in materia di presunzioni di prova. Lite tra cugini. Della serie parenti serpenti . Un uomo anziano, senza figli, con testamento olografo, nomina quali propri eredi universali due nipoti. Il patrimonio è ghiotto un sostanzioso conto in banca ed alcune case. Non appena muore, la sorella del defunto, dichiarando di essere unica erede legttima, si appropria di tutti i beni e, in fretta e furia, vende gli immobili alle sue due figlie. I legittimi eredi universali chiedono l’accertamento di tale loro qualifica con la conseguente restituzione del maltolto, con declaratoria di nullità della compravendita. La petizione di eredità. In prima battuta la domanda viene accolta dal Tribunale, mentre viene poi rigettata in sede di appello. La richiesta principale degli attori è basata sull’art. 534 c.c., che prevede il loro diritto ad agire anche contro gli aventi causa da chi possiede a titolo di erede o senza titolo . La corte territoriale ha ritenuto non dimostrata la gratuità del trasferimento. La corte territoriale ha ritenuta sussistente la buona fede delle due cugine, ritenendo salvi, in base all’art. 534, comma 2, c.c., i diritti acquistati per effetto di convenzioni a titolo oneroso con l’erede apparente , che sarebbe in questo caso la loro madre. Tale decisione è stata giustificata da un lato dalla mancanza di elementi gravi , precisi e concordanti idonei a fondare la prova per presunzione della gratuità del trasferimento, e dall’atro della mancanza di prova della conoscenza, da parte delle acquirenti, dell’esistenza del testamento . Il giudice e le presunzioni. La Corte ricorda come è tenuto a operare il giudice in tema di prova per presunzioni dopo una valutazione di ogni singolo elemento con anche una minima potenzialità indiziaria, deve effettuare una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi . Gli elementi presuntivi non valutati complessivamente. Nel caso specifico la corte territoriale è giunta alla negazione della simulazione di compravendita in base ad una valutazione disgiunta dei vari elementi, che invece considerati insieme avrebbero potuto avvallare la tesi della gratuità dell’atto firma del rogito da parte di due testi, urgenza con la quale si è provveduto alla registrazione del rogito, prima ancora della sua registrazione fretta della donna nel dichiararsi unica erede legittima età avanzata della donna mancata contestazione di non aver corrisposto il prezzo . Il giudice non ha offerto alcuna spiegazione del perché tutti gli elementi sopra indicati, nella loro sintesi, non fossero in grado di concretare quelle presunzioni gravi, precise e concordanti, da cui trarre l’inferenza che il contratto di compravendita fosse, in realtà, simulato, e mascherasse un atto di donazione . E’ necessaria una congrua motivazione. Anche se in tema di presunzioni vige il discrezionale apprezzamento del giudice di merito, tale giudizio si sottopone al controllo di legittimità nel caso di motivazione non congrua. E’ quindi innegabile che, visto l’alto numero di allegazioni di parte attorea, si sarebbe resa necessaria una più approfondita ed esaustiva valutazione dell’attitudine degli elementi acquisiti a sostenere la pretesa fatta valere in giudizio . Per queste ragioni la Corte di Cassazione annulla e rinvia la questione per un nuovo giudizio.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 10 gennaio – 25 marzo 2013, n. 7471 Presidente Felicetti – Relatore Matera Svolgimento del processo Con atto di citazione del 23-9-2002 C.S. e L. , nominati eredi universali con testamento olografo del 12-6-1964, pubblicato il 9-12-1991, dallo zio G.L. , deceduto il omissis , esponevano che nella successione erano caduti beni immobili in omissis e una somma di denaro in banca, e che Gi.Li. , unica sorella del de cuius, dopo soli cinque giorni dal decesso, pur sapendo dell'esistenza del testamento, aveva presentato denuncia di successione, dichiarando falsamente di essere l'unica erede legittima, aveva ritirato il danaro presso la banca e, con atto per notaio Tumbiolo del 25-11-1991, aveva venduto i beni immobili ereditari alle figlie C.C. ed E. . Tanto premesso, gli attori convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino Gi.Li. , C.C. e C.E. , per sentir accertare la loro qualità di unici eredi testamentari e sentir condannare le controparti alla restituzione delle somme prelevate in banca ed alla riconsegna degli immobili, previa declaratoria di nullità o inefficacia dell'atto di compravendita. Nel costituirsi, le convenute contestavano di essere state a conoscenza del testamento, pubblicato dopo l'accettazione dell'eredità e la vendita degli immobili sostenevano, inoltre, l'annullabilità del testamento per incapacità naturale del testatore, dapprima internato in manicomio per alienazione mentale e successivamente affidato in custodia dei familiari con nomina di un curatore. A seguito del decesso di Gi.Li. e della rinuncia alla sua eredità da parte delle figlie e degli attori, veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi C.G.G. e C.F. , i quali si costituivano in giudizio per il primo le figlie T.N. e S. . Gli attori dichiaravano di insistere nella sola domanda di petizione ereditaria con riferimento alla vendita degli immobili. Con sentenza del 24-10-2003 il Tribunale accertava la validità del testamento e dichiarava gli attori unici eredi dichiarava l'inefficacia della vendita dei beni ereditari del 25-11-1991, perché simulante una donazione ed avvenuta, quindi, a titolo non oneroso condannava le convenute C.C. ed E. alla restituzione degli immobili. Avverso la predetta decisione proponevano appello principale C.C. ed E. ed appello incidentale condizionato C.S. e C.L. . Con sentenza depositata il 21-3-2006 la Corte di Appello di Torino, in parziale accoglimento dell'appello principale, rigettava la domanda attrice di declaratoria di nullità o inefficacia dell'atto di compravendita del 25-11-1991 e di condanna delle convenute alla restituzione degli immobili compravenduti. La Corte territoriale, in particolare, nel valutare la sussistenza, nei confronti delle terze alle quali l'immobile era stato trasferito dall'erede apparente, dei presupposti di cui all'art. 534 comma 2 c.c. dell'acquisto in buona fede e a titolo oneroso, dava atto da un lato della mancanza di elementi gravi, precisi e concordanti idonei a fondare la prova per presunzione della gratuità del trasferimento, e dall'altro della mancanza di prova della conoscenza, da parte delle acquirenti, dell'esistenza del testamento. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso C.S. e C.L. , sulla base di due motivi. C.C. , C.E. , T.N. e T.S. hanno resistito con controricorso. Motivi della decisione 1 Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1414, 1415, 1417, 2697 e 2729 c.c., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in ordine alla valutazione espressa dalla Corte di Appello, secondo cui l'atto intercorso il 15-11-1991 dinanzi al notaio Tumbiolo tra Gi.Li. e le figlie C.C. ed E. costituisce una reale compravendita e non una compravendita dissimulante una donazione. Sostengono che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del gravame, nella specie sussistono elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti tali da fondare una presunzione di simulazione relativa il rogito è stato sottoscritto anche da parte di due testimoni il rogito è stato prima trascritto, in sole 48 ore, e poi registrato comportamento frenetico della Gi. nel dichiararsi erede età avanzata della Gi. rapporti di parentela tra le parti contraenti mancata contestazione di non aver corrisposto il prezzo e mancanza di prova del pagamento dello stesso . Con il secondo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione dell'art. 534 comma 2 c.c., nonché dell'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Nel premettere che la menzionata disposizione di legge sottrae alla petizione di eredità i diritti acquistati da terzi per effetto di convenzioni a titolo oneroso con l'erede apparente solo se gli stessi provino di aver contrattato in buona fede, deducono che, nella specie, le convenute non hanno provato di avere acquistato in buona fede. Aggiungono che, ai sensi dello stesso art. 534 comma 2 c.c., mancando la trascrizione dell'accettazione dell'eredità da parte di Gi.Li. , l'atto di vendita dell'immobile è inopponibile dalle acquirenti agli eredi testamentari. 2 Il primo motivo, nella parte in cui denuncia violazioni di legge, è inammissibile, concludendosi con la formulazione di un quesito di diritto Accerti la Corte se vi sia stata violazione e falsa applicazione degli artt. 1414, 1415, 1417, 2697 e 2729 c.c. ed 9 enunci, a norma dell'art. 363 c.p.c., il principio di diritto nell'interesse della legge ovvero il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi non rispondente ai requisiti richiesti dall'art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis al ricorso in esame, proposto avverso una sentenza di appello pubblicata dopo l'1-3-2006 e prima del 4-7-2009. E invero, ai sensi della menzionata disposizione di legge, il quesito inerente ad una censura in diritto deve essere formulato in modo da far comprendere dalla sua sola lettura quale sia l'errore di diritto asseritamene compiuto dal giudice di merito e quale, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare. Ne consegue che esso non può consistere in una semplice richiesta di accoglimento del motivo, ovvero nel mero interpello della Corte in ordine alla fondatezza della propugnata petizione di principio o della censura così come illustrata nello svolgimento del motivo v. Cass. 7-3-2012 n. 3530 Cass. 25-7-2008 n. 20454 Cass. 14-2-2008 n. 3519 , né, tanto meno, nella pura e semplice richiesta di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge Cass. 17-7-2008 n. 19769 Cass. 25-9-2007 n. 19892 . Nella specie, il quesito di diritto posto non risponde ai requisiti innanzi enunciati, risolvendosi nella mera richiesta dell'individuazione delle regole di diritto da applicare. 3 Il motivo in esame, pertanto, può essere preso in considerazione solo nella parte in cui denuncia vizi di motivazione, potendosi ravvisare una sufficiente indicazione del fatto controverso, ai sensi del citato art. 366 bis c.p.c., a pag. 13 del ricorso, ove si afferma che il macroscopico difetto della decisione della Corte di Appello di Torino è consistito, interpretando erroneamente la norma e comunque con omissione sostanziale e/o insufficienza della motivazione, nel considerare, anche con argomentazioni del tutto configgenti con la logica, i fatti noti portati dagli esponenti a sostegno della sussistenza della donazione come insufficienti a condurre come naturale conseguenza secondo il criterio dell'id quod plurumque accidit al fatto ignoto rectius gratuità dell'atto intercorso tra le parti . Le censure mosse al riguardo appaiono fondate. Questa Corte ha più volte avuto modo di affermare che, in tema di prova per presunzioni, il giudice, posto che deve esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi. Ne consegue che deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento tra le tante v. Cass. 6-6-2012 n. 9108 Cass. S.U. 11-1-2008 n. 584 Cass. 15-1-2007 n. 722 Cass. 13-10-2005 n. 19894 Cass. 18-9-2003 n. 13819 . Nella specie, la Corte territoriale è pervenuta alla formulazione del giudizio conclusivo circa il mancato conseguimento della prova indiziaria della simulazione relativa dell'atto di compravendita per notaio Tumbiolo del 26-11-1991, in base ad una considerazione atomistica e dissociata delle molteplici circostanze che avevano indotto il Tribunale ad accedere alla tesi della gratuità del trasferimento firma del rogito da parte di due testi urgenza con la quale si è provveduto alla registrazione del rogito, prima ancora della sua registrazione fretta della Gi. nel dichiararsi unica erede legittima età avanzata della Gi. mancata contestazione di non aver corrisposto il prezzo . Nell’analizzare singolarmente i predetti elementi, il giudice del gravame ha rilevato a che la presenza dei testimoni, che normalmente è prevista per redigere una compravendita, anche se spesso vi è espressa rinuncia, non è di per sé segnale che venga confezionato un atto simulato b che non vi è successione logica tra la registrazione dell'atto che ha finalità fiscali e la trascrizione che ha scopo di pubblicità , né vi è prova che nel caso in esame vi sia stata espressa richiesta al notaio di procedere alla trascrizione prima della registrazione c che non vi sono elementi certi di conflittualità tra i fratelli né di certezza dell'esistenza di un testamento, né vi è collegamento logico tra l'eventuale fretta della Gi. nel dichiararsi unica erede legittima e la gratuità della vendita d che il semplice fatto che il trasferimento sia stato effettuato da un genitore anziano ai figli non è segnale certo di una gratuità della cessione e che la mancata contestazione, da parte delle convenute, di non aver corrisposto il prezzo, non può equivalere né ad ammissione né a presunzione di ammissione, dovendo le parti attrici in primo grado provare il proprio assunto. Di qui la conclusione secondo cui gli elementi indiziari indicati dal Tribunale non hanno i caratteri della gravità, presunzione e concordanza su cui va fondata ogni presunzione semplice . Ma, al di là di tale apodittica affermazione, è mancata, da parte della Corte di Appello, una coordinata valutazione dell'insieme dei dati addotti dagli attori a fondamento della prova presuntiva e positivamente valutati dal giudice di primo grado. Il giudice del gravame, infatti, non ha offerto alcuna concreta spiegazione del perché tutti gli elementi sopra indicati, nella loro sintesi, non fossero in grado di concretare quelle presunzioni gravi, precise e concordanti, da cui trarre l'inferenza che il contratto di compravendita stipulato tra Gi.Li. e le figlie C.C. ed E. fosse, in realtà, simulato, e mascherasse un atto di donazione. Orbene, è vero che, in materia di presunzioni, è riservato all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito sia lo stesso ricorso a tale mezzo di prova, sia la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione. Tale giudizio, tuttavia, non può sottrarsi al controllo in sede di legittimità a sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., se la relativa motivazione non sia congrua, se cioè le argomentazioni giustificative del convincimento espresso dal giudice di merito non siano immuni da incoerenza logica e da vizi giuridici o da omissioni vertenti su elementi decisivi Cass. 13-10-2005 n. 19894 Cass. 18-9-2003 n. 13819 . Nella specie, l'esigenza di una congrua ed adeguata motivazione non può ritenersi soddisfatta, in quanto la Corte territoriale si è limitata a negare valore indiziario ai molteplici elementi addotti dagli attori a sostegno della tesi della simulazione, senza accertare se tali elementi, anche se singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati globalmente, nel senso che ciascuno di essi potrebbe rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento. Ed è innegabile che, essendo state allegate dagli attori una serie considerevole di circostanze potenzialmente rivelatrici del dedotto accordo simulatorio, si sarebbe resa necessaria una più approfondita ed esaustiva valutazione dell'attitudine degli elementi acquisiti a sostenere la pretesa fatta valere in giudizio. Il negativo apprezzamento circa il valore presuntivo da attribuire ai fatti noti accertati, pertanto, risulta inficiato sotto il profilo motivazionale. Per le ragioni esposte, in accoglimento del motivo in esame, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino, la quale provvederà anche al regolamento delle spese del presente grado di giudizio. Il secondo motivo resta assorbito. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo nei sensi di cui in motivazione, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese del presente grado di giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino.