Matrimonio indiano, separazione italiana? Vige la legge nazionale dei coniugi

La domanda di separazione personale deve essere respinta qualora non ricorrano i presupposti prescritti dalla legge nazionale comune dei coniugi.

Il Giudice della separazione, gravato dell’obbligo di accertare d’ufficio e di applicare la normativa straniera art. 14 Legge 218/1995 , deve respingere la domanda di separazione personale qualora non ricorrano i presupposti prescritti dalla legge nazionale comune dei coniugi nel caso, l’indiano Hindu Marriage Act, 1955 prevede, quale requisito della separazione, l’abbandono del coniuge per un periodo di almeno due anni immediatamente precedente al deposito della domanda . Lo ha affermato il Tribunale di Reggio Emilia con la sentenza n. 199 del 1° febbraio 2013. Il caso. Una donna indiana ricorreva al Tribunale di Reggio Emilia chiedendo la separazione dal coniuge, anch’egli indiano, con il quale aveva contratto matrimonio proprio in India. Secondo la donna era venuta meno la convivenza, dato che il marito era partito per l’India per presunti problemi familiari e, da allora, non aveva più dato sue notizie. Comunque sia, aggiunge la donna, la convivenza era già da prima divenuta intollerabile a causa dei comportamenti violenti dell’uomo. Oltre alla dichiarazione della separazione, al Tribunale si chiedeva l’addebito della separazione al marito e la determinazione di un contributo di mantenimento a favore della ricorrente. Quale legge si applica? Il Tribunale, essendo i due cittadini indiani coniugati secondo le disposizioni dell’ Hindu Marriage Act , 1955, si trova così a dover affrontare il problema della legge da applicare. Premesso che il Giudice è gravato dell’obbligo di accertare d’ufficio la legge straniera eventualmente applicabile al rapporto in forza delle disposizioni di diritto internazionale privato, l’istituto della separazione tra coniugi contemplato dalla Section 10 del menzionato Hindu Marriage Act , 1955 , non è dissimile dalla separazione giudiziale disciplinata dall’ordinamento italiano, la quale costituisce presupposto seppure non indefettibile del divorzio . La desertion è un abbandono consapevole dell’altro coniuge Secondo il Tribunale, riprendendo quelle che sono le disposizioni contenute nell’ordinamento indiano, la desertion del coniuge costituisce un abbandono consapevole” e, cioè, un volontario ed ingiustificato allontanamento dall’altro/a sposo/a con lo specifico intento di abbandonarlo . La ricorrente, tuttavia, avrebbe dovuto dimostrare che l’allontanamento del marito era avvenuto senza il suo consenso e senza valida ragione oppure che, cessate le esigenze nel paese d’origine, lo stesso aveva trasformato un allontanamento giustificato e concordato in una vera e propria desertion . che dura da almeno 2 anni. Nel caso di specie, ciò che osta alla richiesta pronuncia di separazione è la mancanza di un biennio di desertion nel periodo immediatamente precedente alla presentazione della domanda, come richiede, invece, la disposizione indiana. Ecco perché il Tribunale respinge la domanda di separazione personale tra i coniugi.

Tribunale di Reggio Emilia, sentenza 1° febbraio 2013, n. 199 Presidente Varotti – Estensore Fanticini Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 6/2/2012 B. R. ricorreva al Tribunale chiedendo la separazione personale dal coniuge K. A. con il quale aveva contratto matrimonio in data 5/1/2009 in India la ricorrente asseriva che la convivenza era da tempo venuta meno poiché, in data 29/12/2010, il marito era partito per l’India per presunti problemi familiari e, da allora, non aveva più dato sue notizie aggiungeva che, comunque, la convivenza era già da prima divenuta intollerabile a causa dei comportamenti violenti del convenuto domandava, oltre alla pronuncia sul vincolo, l’addebito della separazione al marito e la determinazione di un contributo di mantenimento a suo favore. All’udienza del 17/7/2012 solo la ricorrente compariva innanzi al Presidente del Tribunale. Previo intervento del Pubblico Ministero, all’udienza del 24/1/2013 innanzi al Giudice Istruttore la ricorrente reiterava la domanda di separazione rinunciando nel contempo a tutte le altre istanze il convenuto restava contumace. Il Giudice Istruttore, stante la rinuncia ai termini per conclusionale, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Poiché entrambi i coniugi sono cittadini indiani coniugati secondo le disposizioni dell’Hindu Marriage Act, 1955 come risulta dall’atto di matrimonio prodotto , il primo problema da risolvere riguarda la legge da applicarsi in questa causa infatti, ai sensi dell’art. 14 delle legge 218/1995, il Giudice è gravato dell’obbligo di accertare d’ufficio la legge straniera eventualmente applicabile al rapporto in forza delle disposizioni di diritto internazionale privato segnatamente, l’art. 31 L. 218/1995 . In realtà, il principio iura novit curia, anche riguardo al diritto straniero, pur non codificato precedentemente, era pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza, che, tuttavia, ne aveva mitigato le eccessive conseguenze con il riconoscere sussistente sempre e comunque un onere di allegazione delle parti tale concezione è confluita anche nella norma dell’art. 14 L. 218/1995, la quale, al comma 2°, evidenzia come le parti debbano collaborare con il Giudice nel fornire indicazioni al riguardo. Nel caso, l’istituto della separazione tra coniugi è contemplato dalla Section 10 del menzionato Hindu Marriage Act, 1955 si tratta, in particolare, di una separazione giudiziale non dissimile da quella disciplinata del nostro ordinamento, la quale costituisce presupposto seppure non indefettibile del divorzio come si evince dalla sub-section 1A i della Section 13 che individua il decorso di un anno dal decreto di separazione come fondamento per la domanda di divorzio that there has been no resumption of cohabitation as between the parties to the marriage for a period of one year or upwards after the passing of a decree for judicial separation in a proceeding to which they were parties” peraltro, la normativa straniera ricollega alla separazione il venir meno dell’obbligo di coabitazione e ammette la riconciliazione tra i coniugi separati come previsto anche dalla legge italiana . L’Hindu Marriage Act, 1955 pone varie condizioni per la separazione, la quale può essere domandata se ricorrono le circostanze elencate nella Section 13 come motivi per avanzare istanza di divorzio così recita, infatti, la Section 10 Judicial separation Either party to a marriage, whether solemnized before or after the commencement of this Act, may present a petition praying for a decree for judicial separation on any of the grounds specified in sub-section 1 of section 13, and in the case of a wife also on any of the grounds specified in sub-section 2 thereof, as grounds on which a petition for divorce might have been presented”. Ritiene il Collegio che l’unica delle cause di separazione/divorzio elencate nella Section 13 che astrattamente si attaglia alla fattispecie in esame sia quella descritta al paragrafo 1 ib on the ground that the other party has deserted the petitioner for a continuous period of not less than two years immediately preceding the presentation of the petition” non sono state né allegate, né dimostrate altre situazioni riportate nell’elenco . Secondo l’ordinamento indiano, la desertion del coniuge costituisce un abbandono consapevole” e, cioè, un volontario ed ingiustificato allontanamento dall’altro/a sposo/a con lo specifico intento di abbandonarlo In this sub-section, the expression desertion” means the desertion of the petitioner by the other party to the marriage without reasonable cause and without the consent or against the wish of such party” To constitute desertion, there must be cessation of cohabitation without cause thereof and consent thereto and with an intention to abandon which is wilfully persisted in for the space of the statutory period. A mere reverance of the relation is not sufficient, since there may be separation without desertion and desertion without separation. Continued separation of husband and wife which may be consistent with no intention to wilfully desert, is not desertion within the meaning of statute Bipin Chandra v. Prabhavati , AIR 1957 SC 176”. Pertanto, la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che l’allontanamento del marito era avvenuto senza il suo consenso e senza valida ragione la stessa allega che, invece, lo stesso è avvenuto per problemi familiari in patria senza nemmeno contestare la loro effettiva sussistenza oppure che, cessate le esigenze nel paese d’origine, lo stesso aveva trasformato un allontanamento giustificato e concordato in una vera e propria desertion. Tuttavia, ciò che osta alla richiesta pronuncia di separazione è la mancanza di un biennio di desertion nel periodo immediatamente precedente alla presentazione della domanda come richiede, invece, la citata disposizione . Infatti, anche a voler inquadrare l’allontanamento del 29/12/2010 nella fattispecie normativa sopra riportata, non erano trascorsi due anni quando è stato depositato il ricorso introduttivo 6/2/2012 . Per le suesposte ragioni, la domanda di separazione deve essere respinta. Nulla sulle spese attesa la contumacia del convenuto. P.Q.M. Il Tribunale di Reggio Emilia definitivamente pronunciando sull’azione promossa da B. R. nei confronti di K. A. con l’intervento del Pubblico Ministero, così provvede • respinge la domanda di separazione personale tra i coniugi. Così deciso l’1/2/2013 nella camera di consiglio del Tribunale di Reggio Emilia.