Sì al ricongiungimento, no al permesso di soggiorno. Provvedimento illegittimo: non basta la domanda di separazione del coniuge in Italia

Completamente azzerata la linea di pensiero condivisa da Questura, Tribunale e Corte d’Appello. L’elemento della convivenza tra moglie e marito non può diventare argomento di discussione. E, comunque, anche in caso di separazione a posteriori, deve essere data la possibilità di ottenere un permesso per lavoro in conversione.

Prima il placet alla domanda di ricongiungimento, avanzata dalla moglie collocata in Italia, con relativo visto di ingresso. Poi, però, la negazione del permesso di soggiorno per motivi familiari. Ma è la ragione alla base della decisione assunta dalla Questura ad essere inaccettabile la domanda di divorzio, presentata dalla donna, non può condurre a ritenere cessata la convivenza, e, quindi, a legittimare il rifiuto del permesso di soggiorno Cestinata l’istanza. Eppure sia il Tribunale che la Corte d’Appello hanno mostrato di condividere appieno le valutazioni compiute dalla Questura. Elemento decisivo, come detto, la frattura nei rapporti tra moglie e marito, entrambi stranieri, la prima già in Italia, il secondo desideroso di ottenere il permesso di soggiorno per i giudici, la domanda di divorzio presentata dalla donna era la prova provata che ella non aveva alcun interesse alla convivenza con il marito. Di conseguenza, il rigetto della istanza di permesso di soggiorno – istanza cestinata senza mezzi termini –, pur non previsto dalle norme , viene valutato come ragionevole , perché così si negava in anticipo un permesso di soggiorno che poi si sarebbe dovuto revocare, sulla base della convivenza non attuata . Confusione tra istituti. A contestare questa inversione di marcia è l’uomo che, presentando ricorso in Cassazione, critica le fondamenta stesse del provvedimento del Questore e della doppia pronuncia dei giudici di primo e di secondo grado. Secondo il legale dell’uomo, è illegittima la costruzione fatta sulle vicende familiari della coppia, e, soprattutto, sono fuori luogo le conseguenze ipotizzate. Per i giudici della Cassazione è fallace, di fondo, il ragionamento proposto dalla Questura. Innanzitutto perché, sul fronte dell’ ingresso di un extracomunitario per ricongiungimento con coniuge regolarmente presente in Italia , è escluso il controllo di effettività della convivenza, posto che si tratta di coniugio pre-esistente tra stranieri in ordine al controllo della cui effettività non si pone alcuna esigenza statuale di verifica . E, comunque, viene aggiunto che, anche in caso di separazione a posteriori rispetto al ricongiungimento, la soluzione è semplice permanenza temporanea del permesso per consentire di chiedere un permesso per lavoro in conversione . Evidente, per i giudici, la confusione che si è creata inutilmente e che ha portato a un errore clamoroso negare il permesso di soggiorno soltanto sulla base di una minaccia di separazione della moglie . Ecco perché la pronuncia di secondo grado va azzerata, e la questione rimessa nuovamente alla valutazione della Corte d’Appello.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 18 aprile - 29 maggio 2012, n. 8598 Presidente Salmé – Relatore Macioce Rileva Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c. ha formulato considerazioni nel senso CHE il Questore di Mantova con decreto 29.10.2009 ha respinto l’istanza di permesso di soggiorno per motivi familiari presentata da O.O. cittadino nigeriano entrato in Italia con visto di ingresso a seguito del n.o. al ricongiungimento 16.1.2008 rilasciato alla richiedente, e di lui coniuge, E.B. la Questura ha negato il permesso sul rilievo che sarebbe emerso che la moglie non aveva alcun interesse alla convivenza con il coniuge e che aveva presentato domanda di divorzio Il Tribunale adito sul rilievo della assorbente volontà contraria della moglie alla convivenza con il marito ricongiunto, ha rigettato nello stesso senso la Corte di Appello di Brescia, con decreto 8.11.2010, ha respinto il reclamo dell’O.O. osservando che la soluzione di condividere il rigetto della istanza di p.d.s., soluzione pur non prevista dalle norme, era comunque ragionevole, posto che si trattava di negare in anticipo la concessione di un p.d.s. che poi si sarebbe, sulla base della convivenza non attuata, dovuto revocare CHE per la cassazione di tale decisione il cittadino nigeriano ha proposto ricorso il 6.5.2011 al quale l’Amministrazione ha opposto difese con controricorso 20.6.2011 CHE appare evidente la totale fondatezza del ricorso, che censura con due motivi il decreto impugnato CHE, in atti, la Corte di merito è incorsa in una evidente confusione di previsioni normative 1. l’ipotesi di cui al comma 1 bis dell’art. 30 del T.U. aggiunto dall’art. 29 della legge 189 del 2002 - e cioè la revoca del permesso per carenza di effettiva convivenza - si riferisce, letteralmente, al caso di cui al comma 1 lett. B dell’art. 30 e cioè all’ipotesi di matrimonio di un extracomunitario regolare con un cittadino italiano o della Unione Europea 2. per l’ipotesi che ci occupa, deve essere applicata la previsione di cui al comma 1 lett. A del predetto art. 30 ingresso di un extracomunitario per ricongiungimento con coniuge regolarmente presente in Italia , dalla quale è totalmente estraneo il controllo di effettività della convivenza posto che si tratta di un coniugio preesistente tra stranieri in ordine al controllo della cui effettività non si pone alcuna esigenza statuale di verifica, 3. con riguardo a tale seconda, e qui ricorrente, ipotesi vi è solo il problema degli effetti della separazione susseguente al ricongiungimento dei coniugi, problema risolto dalla norma il comma 6 dell’art. 30 integrato dall’art. 24 della legge 189 del 2002 con una scelta ragionevole e chiara di permanenza temporanea del permesso rilasciato onde consentire al ricongiunto di chiedere un permesso per lavoro in conversione CHE dunque appare di totale evidenza l’errore commesso dal Questore, che ebbe a denegare il p.o.s. all’O., su la base di una minaccia di separazione della moglie e quindi di un mero non gradimento del coniuge ricongiunto , senza avvedersi della inconferenza di tale atteggiamento, della irrilevanza dalla minacciata cessazione della convivenza, della elusione del diritto dello straniero a chiedere un permesso in via di conversione CHE tale errore è stato indebitamente convalidato dalla Corte di Appello CHE, ove si condivida il testè formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in camera di ed accolto per manifesta fondatezza. Osserva La relazione, ad avviso del Collegio, neanche fatta segno a rilievi critici delle parti merita di essere pienamente condivisa. Devesi pertanto accogliere il ricorso e cassare il decreto disponendo rinvio alla stessa Corte perché riesamini il proposto reclamo facendo applicazione del principio di diritto sopra indicato. P.q.m. Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Brescia in diversa composizione.