Figlio incolpevolmente disoccupato: il diritto al mantenimento può risorgere

Negli ultimi anni le sentenze in tema di mantenimento dei figli, anche se maggiorenni, hanno fatto spesso e volentieri notizia Cass. sez. I, sentenza n. 6975/2005 Cass. Civ., sez. I, sentenza n. 26259/2005 sent. 24498/2006 . E spesso, nei titoli a commento, quantomeno in quelli di taglio giornalistico, si è trovata la locuzione bamboccioni . Forse non sarà il destino della sentenza n. 19589 del 6 giugno 2011 depositata il 26 settembre 2011 della Prima Sezione Civile della Cassazione, ma certo è una sentenza che fa riflettere. La vicenda a fondamento della decisione è la richiesta di un padre di vedere dichiarato estinto l'obbligo di mantenimento dei figli, oramai maggiorenni. In particolare, uno assunto a tempo indeterminato e l'altro già titolare di un esercizio commerciale, peraltro poi chiuso. La cessazione dell'obbligo di mantenimento va sempre dichiarata. Se relativamente al figlio con un'occupazione stabile c'è stato poco da discutere a parte sottolineare che in tutti i gradi del giudizio i giudici hanno respinto la richiesta di dichiarazione estintiva ex tunc, ovvero da data anteriore al deposito del ricorso per le modifiche delle condizioni di separazione , più interessante è la posizione dell'altro figlio. Ovvero di colui che, un tempo titolare di una attività economica, abbia chiuso la stessa e si trovi pertanto in stato di disoccupazione. La disoccupazione sopravvenuta può legittimare il persistere dell'obbligo di mantenimento Mentre il Tribunale aveva ritenuto sussistente l'obbligo a favore del figlio, la Corte d'appello l'aveva negato, sulla scia delle sentenze n. 4373/1998 e 12477/2004 della Cassazione, affermando che il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato espletato attività lavorativa . La Prima Sezione ribalta il pronunciamento dei giudici d'appello. Dapprima viene ribadito il principio per cui l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della loro maggiore età - come ora codificato dall'articolo 155-quinquies, comma 1, c.c., e poi ricordato che lo stesso obbligo perdura immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un comportamento inerte o di rifiuto ingiustificato dello stesso . se la disoccupazione non dipende da un comportamento inerte del figlio. Quindi in caso di indipendenza economica persa , ove non venga dimostrato appunto il comportamento passivo o comunque ingiustificato del figlio, può risorgere il diritto del figlio al contributo di mantenimento. Sussiste quindi in capo al genitore che voglia vedere dichiarato estinto il proprio obbligo un doppio onere probatorio in caso di mancata indipendenza economica sopravvenuta - la dimostrazione dell'inizio dell'attività economica o dell'occupazione del figlio - la dimostrazione che il successivo stato di disoccupazione sia dipeso da un comportamento attribuibile allo stesso soggetto.