Il giudice d’appello, dopo l'inizio della trattazione, perde il potere di definire anticipatamente il merito della lite ex art. 348-bis c.p.c.

L'inosservanza da parte del giudice d’appello della specifica previsione contenuta nell'art. 348-ter, comma 1, primo periodo, c.p.c., di dichiarare, dopo avere sentito le parti, inammissibile l'appello, che non ha ragionevole probabilità di essere accolto, prima di procedere alla sua trattazione ex art. 350 c.p.c., costituisce un vizio proprio dell'ordinanza di inammissibilità resa in applicazione dell'art. 348-bis, comma 1, c.p.c. tale violazione della legge processuale è deducibile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. senza che sia anche necessario valutare se dalla stessa sia derivato un concreto ed effettivo pregiudizio al diritto di difesa delle parti, avendo il giudice d’appello, dopo l'inizio della trattazione, perduto il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante l'ordinanza predetta.

La Sez. I Civile della Cassazione ordinanza n. 15786/21, depositata il 7 giugno ha chiarito che il giudice d’appello perde il potere di definire con ordinanza l’impugnazione ai sensi dell’art. 348- bis c.p.c. una volta dato avvio alla trattazione della causa per cui, i ripensamenti” non sono ammessi. Il caso. Un appello veniva dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348- bis c.p.c. per la ritenuta mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento. Ma il punto è che tale decisione di inammissibilità” veniva assunta dalla Corte territoriale dopo l’apertura della fase istruttoria ammissione di testi , in violazione della sequenza processuale stabilita dalla norma art. 348- ter c.p.c. . Nello specifico, la Corte d’Appello, dopo aver inizialmente escluso di definire il giudizio ai sensi dell’art. 348- bis c.p.c., aveva ammesso una prova testimoniale fissando la relativa udienza per l’assunzione. Seguiva un’istanza di revoca di tale decisione e a seguito di contraddittorio scritto ed orale sul punto il giudice d’appello, con ordinanza resa all’esito di una udienza nel corso della quale le parti erano state, peraltro, invitate a discutere solo sulle istanze istruttorie , dichiarava l’inammissibilità dell’appello. Il vizio denunciato. Per questo l’ordinanza sarebbe illegittima, cioè perché pronunciata dopo l'inizio della trattazione della causa, con regressione del processo alla fase della prima udienza di trattazione in violazione del precetto contenuto nell'art. 348- ter , comma 1, c. p. c. e del diritto di difesa dell’appellante che avrebbe dovuto poter usufruire di tutte le garanzie connesse alla pronuncia di una sentenza come, ad esempio, la possibilità di articolare le memorie ex art. 190 c.p.c. . Cosa prevede il codice di rito. Gli Ermellini ricordano che l'art. 348- ter , comma 1, primo periodo, c.p.c., prevede espressamente che l'ordinanza di inammissibilità dell'appello che non abbia una ragionevole probabilità di essere accolto possa essere emessa all'udienza di cui all'articolo 350, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti . In sostanza la Corte d’appello ci aveva ripensato. Ebbene, nel caso di specie, l'ordinanza impugnata è stata invece emessa dopo l'esaurimento della prima udienza trattazione, avendo la Corte d’Appello, avvenuta la discussione sull'istanza di definizione accelerata del giudizio di appello e sulle istanze istruttorie, emesso pronuncia su tali istanze. Di conseguenza, la revoca di tale decisione e l'emissione dell'ordinanza di segno decisorio - dalla legge consentita solo fino all'inizio della trattazione della causa -, determinò una non consentita regressione del processo alla fase preliminare alla sua trattazione. Il contraddittorio non è sufficiente a sanare una simile violazione. In questo quadro, è stato ritenuto irrilevante il fatto che il provvedimento di segno decisorio sia stato assunto dopo l’instaurazione del contraddittorio con le altre parti costituite sulle istanze di revoca e di emissione di ordinanza ex art. 348- bis del codice di rito. Infatti, sempre secondo i Giudici di legittimità, tale ulteriore attività era affatto inconcludente, avendo la Corte d’Appello perduto, dopo l'inizio della trattazione, il potere di decidere con ordinanza il merito degli appelli principale e incidentali proposti contro la sentenza di primo grado. Le coordinate dettate dalla Cassazione quattro punti da tenere in considerazione. In buona sostanza, secondo gli Ermellini a dopo la proposizione dell'appello, tanto l'appellante che le altre parti hanno diritto a che il giudizio sia definito salvo il verificarsi degli eventi, accidentali, previsti dalla legge processuale , eventualmente dopo istruttoria art. 356 c.p.c. , con sentenza ricorribile per cassazione b eccezionalmente, l'art. 348- bis , comma 1, c.p.c. assegna al giudice d’appello il potere in tesi, anche esercitabile d'ufficio di negare il giudizio di appello e di definire il processo con ordinanza di inammissibilità dell'impugnazione quando questa non ha una ragionevole probabilità di essere accolta, salvo che non sussistano le cause di inapplicabilità di tale disposizione previste dal secondo comma dello stesso articolo nel caso di declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione per motivi di rito, l'ordinanza al riguardo eventualmente emessa ha natura di sentenza contro cui la legge ammette il ricorso ordinario per cassazione c il successivo art. 348- ter , comma 1, prima parte, prevede espressamente che tale eccezionale potere possa essere esercitato con la conseguenza di determinare, l'altrettanto eccezionale, ricorribilità per cassazione del provvedimento di primo grado art. 348- ter , comma 3 e 4, c.p.c. , dopo avere sentito le parti sul punto sia a seguito di istanza di parte diversa dall'appellato principale, sia, a maggior ragione, nel caso di rilievo officioso della sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per l'esercizio di tale potere , immediatamente dopo la verifica della regolare costituzione delle parti e prima di procedere alla trattazione d una volta iniziata la trattazione, dunque, il giudice d’appello perde, per volontà della legge, il potere di negare alle parti il giudizio di appello e di decidere il merito dell'impugnazione con il provvedimento di inammissibilità. Il principio di diritto pronunciato dalla S.C. Ecco, dunque, principio di diritto espressamente formulato dalla Cassazione l'inosservanza da parte del giudice di appello della specifica previsione contenuta nell'art. 348-ter, comma 1, primo periodo, c.p.c., di dichiarare, dopo avere sentito le parti, inammissibile l'appello, che non ha ragionevole probabilità di essere accolto, prima di procedere alla sua trattazione ex art. 350 c.p.c., costituisce un vizio proprio dell'ordinanza di inammissibilità resa in applicazione dell'art. 348- bis , comma 1, c.p.c. tale violazione della legge processuale è deducibile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. senza che sia anche necessario valutare se dalla stessa sia derivato un concreto ed effettivo pregiudizio al diritto di difesa delle parti, avendo il giudice di appello, dopo l'inizio della trattazione, perduto il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante l'ordinanza predetta . In conclusione. L'ordinanza impugnata è dunque nulla perché emessa dopo l'inizio della trattazione della lite in grado di appello nel caso concreto, dopo l'emissione di ordinanza decisoria sulle istanze istruttorie rispettivamente proposte dagli appellanti, principale e incidentali , in una fase nella quale il Giudice d’appello si era già spogliato del relativo potere di definizione anticipata dell’impaginazione.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 16 marzo – 7 giugno 2021, n. 15786 Presidente De Chiara – Relatore Vannucci Fatti di causa 1. Con sentenza emessa il 16 ottobre 2013 a definizione delle cause, riunite, rispettivamente proposte da L.S. e da L.M. nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. di seguito indicata come BNL , di V.A. e di F.N. , con gli interventi di J.H.M. , il Tribunale di Siena - Sezione distaccata di Poggibonsi rigettò le domande rispettivamente proposte da ciascun attore e dall’intervenuto. 2. Con ordinanza emessa il 16 giugno 2016, in dichiarata applicazione degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., la Corte di appello di Firenze, previa revoca dell’ordinanza da lei emessa il 1 marzo 2016 dichiarò inammissibile l’appello proposto da L.S. per la riforma della sentenza di primo grado sul rilievo che tale impugnazione non aveva una ragionevole probabilità di essere accolta per i motivi nell’atto specificamente indicati dichiarò inefficaci, ex art. 334 c.p.c., comma 2, gli appelli incidentali tardivi rispettivamente proposti da L.M. e da J. per la riforma della stessa sentenza regolò fra le parti costituite le spese del giudizio di appello. 3. Per la cassazione di tale ordinanza ex art. 111 Cost., comma 7 nonché della sopra citata sentenza di primo grado L.S. propose, con unico atto, ricorsi contenenti tre motivi di censura all’ordinanza due motivi di impugnazione della sentenza di primo grado. 4. J.H.M. notificò controricorso contenente anche ricorsi incidentali tardivi tanto contro l’ordinanza definitiva del giudizio di appello un motivo di impugnazione che contro la sentenza di primo grado cinque motivi . 5. BNL resistette con distinti controricorsi tanto alle impugnazioni di L.S. che a quelle incidentali di J. . 6. Sia BNL che J. hanno depositato memorie. 7. Gli intimati L.M. , V.A. e F.N. non hanno svolto difese. Ragioni della decisione A L’ammissibilità del ricorso straordinario per la cassazione dell’ordinanza emessa in applicazione dell’art. 348 bis, comma 1, c.p.c. art. 111 Cost., comma 7 . 1. BNL eccepisce preliminarmente l’inammissibilità tanto del ricorso straordinario art. 111 Cost., comma 7 per la cassazione dell’ordinanza sopra citata che di quello ordinario proposto in applicazione dell’art. 348 ter c.p.c., comma 3 contro la sentenza di primo grado per violazione da parte del ricorrente dell’obbligo di esporre sommariamente i fatti di causa imposto, a pena di inammissibilità del ricorso, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 , contenendo le prime 46 pagine dell’atto una pedissequa trascrizione integrale delle conclusioni rassegnate dal ricorrente nella citazione introduttiva del processo di primo grado, nella memoria depositata ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 6, e all’udienza di precisazione delle conclusioni, senza peraltro dar conto dei fatti di causa, del contenuto delle difese delle altre parti e dello svolgimento del processo di primo grado pagg. 2-7 del ricorso della sentenza emessa il 6 settembre 2013 dal Tribunale di Siena pagg. 7-15 del ricorso dei motivi dell’appello dal ricorrente proposto contro tale sentenza di primo grado pagg. 15-38 del ricorso dell’ordinanza emessa il 16 giugno 2016 dalla Corte di appello di Firenze pagg. 39-46 del ricorso . A fondamento di tale eccezione la ricorrente richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui il ricorso per cassazione redatto con una tecnica del tipo di quella impiegata dal ricorrente è inammissibile per violazione del precetto recato dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 . 2. Prima della pronuncia su tale eccezione è opportuno ribadire che l’ordinanza di inammissibilità dell’appello per motivi di merito non sussistenza di ragionevole probabilità del suo accoglimento resa ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., è astrattamente ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale quali, per mero esempio, l’inosservanza delle specifiche previsioni di cui all’art. 348 bis c.p.c., comma 2, e art. 348 ter c.p.c., commi 1, primo periodo e 2, primo periodo , purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso così Cass. S. U., 2 febbraio 2016, n. 1914 . 3. Premessa dunque l’astratta ammissibilità del ricorso straordinario contro l’ordinanza impugnata, è da evidenziare che la giurisprudenza di legittimità a sezioni unite è costante nell’affermare che in linea di massima nel ricorso per cassazione, una tecnica espositiva dei fatti di causa realizzata mediante la pedissequa riproduzione degli atti processuali non soddisfa il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 , essendo onere del ricorrente operare una sintesi funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censure mosse alla sentenza impugnata in base alla sola lettura del ricorso con la conseguenza che la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è dunque, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale s’è articolata per altro verso, è inidonea a tener il luogo della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto anche quello di cui non serve affatto che sia informata , la scelta di quanto effettivamente rileva in relazione ai motivi di ricorso così, in motivazione, Cass. S.U., 11 aprile 2012, n. 5698 . L’onere di cui si discute, come detto funzionale alla piena comprensione e valutazione da parte della Corte delle censure mosse all’atto giudiziale impugnato in base alla sola lettura del ricorso, può tuttavia dirsi adempiuto soltanto quando dalla riproduzione totale o parziale della sentenza impugnata si evinca una chiara esposizione dei fatti rilevanti alla comprensione dei motivi di ricorso in questo senso, cfr. Cass., 11 marzo 2011, n. 5836, espressamente valorizzata, in motivazione, da Cass., S.U., n. 5698 del 2012, cit. . Per converso, il ricorso non può dirsi inammissibile quand’anche difetti una parte formalmente dedicata all’esposizione sommaria del fatto, se l’esposizione dei motivi sia di per sé autosufficiente e consenta di cogliere gli aspetti funzionalmente utili della vicenda sottostante al ricorso stesso così, in motivazione, Cass., S.U., n. 5698 del 2012, cit. nello stesso senso, dopo tale pronuncia, cfr. Cass. 8 luglio 2014, n. 15478 Cass., 28 giugno 2018, n. 17036, secondo cui per soddisfare il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dal n. 3 dell’art. 366 c.p.c., non è necessario che tale esposizione costituisca parte a sé stante del ricorso ma è sufficiente che essa risulti in maniera chiara dal contesto dell’atto, attraverso lo svolgimento dei motivi . In tale ordine di concetti, se è vero che le pagine dalla 2 alla 48 del ricorso hanno i contenuti illustrati dalla banca controricorrente, è altrettanto vero che, per quanto qui specificamente interessa, per cogliere con precisione le censure caratterizzanti il ricorso straordinario attinenti, rispettivamente a dedotta violazione da parte della Corte di appello di Firenze a delle disposizioni di cui agli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. b delle disposizioni di cui agli artt. 333, 334 e 348 ter c.p.c. c delle disposizioni di cui agli artt. 112 e 348 bis c.p.c. questa Corte ha, preliminarmente, solo necessità di sapere che le domande del ricorrente furono rigettate dalla sentenza di primo grado sopra indicata per la riforma di tale sentenza L.S. propose appello nel giudizio di appello avanti la Corte di appello di Firenze si costituirono BNL, L.M. e J. gli ultimi due proposero appello incidentale contro la stessa sentenza il giudizio di appello venne definito con l’ordinanza impugnata. Tali fatti risultano dalla parte del ricorso precedente l’illustrazione dei motivi. In secondo luogo a il primo motivo del ricorso straordinario, nell’evidenziare, con chiarezza, e in maniera autosufficiente, i passaggi processuali anteriori all’emissione dell’ordinanza impugnata costituenti altrettanti fatti , rende comprensibile con immediatezza la censura, di natura solo processuale, dal ricorrente mossa a tale provvedimento a contenuto decisorio b del pari chiaro è il secondo motivo, sempre di natura processuale, relativo alla predicata non ammissibilità di pronuncia sugli appelli incidentali tardivi con l’ordinanza di cui agli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. c infine, il terzo motivo, del pari di natura processuale, denuncia in primo luogo, ancora una volta con chiarezza, tanto la violazione degli artt. 112 e 348 ter c.p.c., che la sostanziale apparenza della motivazione caratterizzante l’ordinanza impugnata nella parte in cui ha espresso prognosi di infondatezza dei motivi di appello dell’odierno ricorrente. In altre parole, per ritenere adempiuto da parte del ricorrente l’onere imposto dalla disposizione del codice di rito in argomento, non è necessario che l’esposizione dei fatti sia anteposta all’illustrazione dei motivi se da questi, nonché dal contenuto del provvedimento giudiziale impugnato, si desumano con chiarezza i fatti medesimi, rilevanti ai fini della decisione in sede di legittimità e ciò è dato riscontrare nel caso di specie. L’eccezione volta a far accertare la violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 , è dunque infondata in riferimento al ricorso straordinario. B Il ricorso straordinario contro l’ordinanza decisoria emessa dalla Corte di appello. 4. Con il primo motivo il ricorrente deduce che la decisione sull’appello recata dall’ordinanza in questione venne assunta in violazione degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., in quanto il provvedimento venne emesso dopo che era già iniziata la trattazione dell’appello, dal momento che con ordinanza emessa il 1 marzo 2016 la Corte di appello, dopo avere escluso la possibilità sollecitata da BNL di definire il giudizio in applicazione dell’art. 348-bis c.p.c., ammise prova per testimoni richiesta da J. e fissò, per l’assunzione della prova, l’udienza del 24 maggio 2016 il 14 marzo 2016 BNL depositò istanza di revoca di tale ordinanza con ordinanza del 19 aprile 2016 la Corte di appello assegnò alle altre parti del processo termine per il deposito di brevi note di replica a tale istanza con ordinanza del 5 giugno 2016 il giudice di appello decise di sospendere l’attività istruttoria e fissò l’udienza del 9 giugno 2016 per la decisione sul merito delle istanze di BNL nel corso di tale udienza il Presidente invitò le parti a discutere solo sulle istanze istruttorie e la Corte riservò la decisione la riserva venne sciolta con l’ordinanza in questa sede impugnata l’ordinanza è illegittima in quanto, pronunciata dopo l’inizio della trattazione della causa, ha determinato la regressione del processo alla fase della prima udienza di trattazione, in violazione del precetto contenuto nell’art. 348 ter c.p.c., comma 1, e del diritto di difesa di esso ricorrente che avrebbe dovuto poter usufruire di tutte le garanzie connesse alla pronuncia di una sentenza come, ad esempio, la possibilità di articolare le memorie ex art. 190 c.p.c. . 5. Il ricorso e il controricorso di BNL contengono la specifica descrizione degli accadimenti processuali caratterizzanti il giudizio di appello fino all’emissione dell’ordinanza impugnata e a tali atti di parte sono allegate copie fotostatiche degli atti del giudizio di appello rispettivamente menzionati in tali scritti. Vi è coincidenza salva la precisazione di seguito fatta fra indicazioni delle parti e contenuti delle copie degli atti, sì che non è necessario acquisire dalla cancelleria della Corte di appello di Firenze copia autentica dei verbali di causa, degli atti di parte depositati dopo la prima udienza e delle ordinanze emesse dal giudice di appello prima di quella impugnata. Questa è la sequenza degli accadimenti processuali in questa sede rilevanti desumibili dal contenuto delle copie degli atti del processo di appello ritualmente depositati dalle parti a alla prima udienza, svoltasi il 2 ottobre 2014, si costituì l’appellato L.M. mediante deposito di atto contenente appello incidentale tardivo e la Corte di appello di Firenze assegnò a tale parte termine per notificare l’atto anche ad V.A. e F.N. , contumaci nel giudizio di primo grado b all’udienza del 14 gennaio 2016 cui si pervenne a seguito di rinvio disposto all’esito di udienza tenutasi il 9 luglio 2015 presenziarono le parti costituite L.S. , BNL, J. , L.M. che discussero delle rispettive istanze e difese e la Corte di appello di Firenze, dopo aver verificato la validità delle citazioni notificate alle parti contumaci, riservò la propria decisione sulle istanze formulate dalle parti sia ex art. 348 bis c.p.c., sia alle istanze istruttorie c con ordinanza depositata il 1 marzo 2016 la Corte di appello escluse disattendendo specifica istanza di BNL la possibilità di definire il giudizio in applicazione dell’art. 348 bis c.p.c., in presenza di più atti di impugnazione della medesima sentenza i quali, almeno in parte, sono privi del presupposto della non ragionevole probabilità di accoglimento rigettò le istanze istruttorie rispettivamente proposte da S. e da L.M. ammise, in parte, prova per testimoni richiesta da J. fissò, per l’assunzione di tale prova, l’udienza del 24 maggio 2016 d il 14 marzo 2016 BNL propose per via telematica istanza sollecitatoria della revoca delle decisioni assunte con l’ordinanza da ultimo indicata indicando le ragioni a suo avviso non ostative alla definizione del giudizio di appello con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. sollecitando pertanto la Corte di appello a tale definizione del giudizio in subordine, chiedendo la revoca della decisione di ammissione della prova per le ragioni nell’istanza indicate e con ordinanza emessa il 19 aprile 2016 la Corte di appello assegnò alle altre parti termine fino al 29 aprile 2016 per il deposito di brevi note di replica telematica alle testè citate istanze di BNL f dopo che le altre parti costituite ebbero depositato le, sollecitate, note di replica L.S. , in particolare, depositò le proprie il 29 aprile 2016 , la Corte di appello, con ordinanza emessa il 6 maggio 2016 sospese, allo stato, l’esecuzione delle attività istruttorie previste per l’udienza del 24 maggio 2016 fissò l’udienza del 9 giugno 2016 per la discussione sul merito delle istanze avanzate da BNL, nonché delle altre istanze di modificazione dell’ordinanza del 1 marzo 2016 rispettivamente avanzate dalle altre parti con dette note g all’udienza del 9 giugno 2016 le parti costituite insistettero nelle rispettive difese e la Corte di appello riservò la propria decisione nella copia del verbale di tale udienza non vi è alcun riscontro della veridicità dell’affermazione, quanto meno imprudente, che si legge a pag. 48 del ricorso, secondo cui nel corso dello svolgimento della discussione in udienza il presidente del collegio avrebbe invitato le parti a discutere solo ed esclusivamente sulle istanze istruttorie essendo la questione attinente l’ammissibilità dell’appello già decisa h la riserva venne sciolta con l’emissione dell’ordinanza in questa sede impugnata. 6. Il motivo è fondato alla luce dei descritti fatti processuali. L’art. 348 ter c.p.c., comma 1, primo periodo, prevede espressamente che l’ordinanza di inammissibilità dell’appello che non abbia una ragionevole probabilità di essere accolto prevista dal precedente art. 348 bis, comma 1 possa dal giudice di appello essere emessa all’udienza di cui all’art. 350, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti . La sopra richiamata sentenza n. 1914 resa a sezioni unite il 2 febbraio 2016 evidenzia espressamente, sia pure a titolo esemplificativo, che la violazione della disposizione di legge processuale teste citata è uno dei vizi dell’ordinanza prevista dall’art. 348 bis c.p.c., comma 1, che possono essere fatti valere con il ricorso straordinario contemplato dall’art. 111 Cost., comma 7, sul rilievo secondo cui il non consentire il controllo in sede di legittimità del rispetto di tale disposizione di legge processuale nonché delle altre, sempre a titolo esemplificativo menzionate dalla stessa sentenza determinerebbe l’insindacabilità della decisione che nega alla parte il giudizio d’appello, ossia l’impugnazione idonea a provocare un riesame della causa nel merito non limitato al controllo di vizi specifici ma inteso ad introdurre un secondo grado in cui il giudizio può essere interamente rinnovato non in funzione dell’esame della sentenza di primo grado ma come nuovo esame della controversia, sia pure nei limiti del proposto appello . La preoccupazione, di carattere istituzionale, relativa alla non impugnabilità dell’ordinanza in questione per vizi processuali propri è dalla citata sentenza delle sezioni unite espressa nei seguenti termini lasciare che, senza alcun potenziale controllo, il giudice d’appello resti arbitro di decidere se la parte possa o meno fruire del giudizio di secondo grado potrebbe in prospettiva determinare anche se allo stato i primi dati sull’applicazione dell’istituto non sembrano avallare questa ipotesi, risultando al contrario uno scarso utilizzo del medesimo una sorta di incontrollabile soppressione di fatto del giudizio d’appello, finendo in pratica per privare le parti di tale impugnazione anche oltre le ipotesi e i limiti previsti dal legislatore e per scaricare sulla Corte di cassazione questioni che alla stregua della disciplina vigente, non contemplante una generalizzata ricorribilità per saltum potrebbero e dovrebbero essere filtrate attraverso il giudizio d’appello, mentre la previsione della impugnabilità dell’ordinanza ex art. 348 ter c.p.c., ne faciliterebbe un utilizzo fisiologico , evitando possibili arbitrii ed ingiustificate disparità di trattamento . La giurisprudenza di legittimità formatasi successivamente a tale arresto evidenzia un estremo rigore formale ché nel processo il rispetto della forma è sostanza, soprattutto quando si emette decisione che, come quella in discorso, determina, eccezionalmente, l’obliterazione del giudizio di appello sulla base di un mero giudizio prognostico di segno negativo sulla fondatezza dell’impugnazione nella valutazione dei presupposti, per quanto qui interessa specificamente indicati dall’art. 348 ter c.p.c., comma 1, primo periodo, abilitanti il giudice di appello alla pronuncia di cui si discute. Così a Cass. 15 giugno 2016, n. 12293 ebbe modo di affermare essere conforme alla legge processuale la pronuncia di ordinanza in udienza antecedente a quella di cui all’art. 350 c.p.c., ovvero fissata in applicazione del successivo art. 351, comma 3, per la discussione di provvedimento di inibitoria, visto l’effetto semplificatorio/acceleratorio di una tale anticipazione della dichiarazione di inammissibilità dell’appello che non comporta peraltro alcuna lesione del diritto di difesa dell’appellante premurandosi però subito dopo di precisare che, al contrario, non sarebbe legittima una regressione procedurale, dopo l’espletamento della fase preliminare dell’udienza ex art. 350, per dichiarare mediante ordinanza ex art. 348 bis l’inammissibilità di merito dell’appello, dovendosi invece, in tal caso, dichiarare, se sussistente, l’inammissibilità dell’appello con sentenza, previa valutazione piena, e quindi non più prognostica, dell’impugnazione b in sintonia con la precisazione da ultimo riportata, Cass. 19 luglio 2016, n. 14696 affermò che la facoltà per il giudice d’appello di rendere l’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. deve essere esercitata all’udienza di cui all’art. 350 c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché tale facoltà è preclusa ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350, quali l’aver dato atto della presenza delle parti, della costituzione della parte appellata e dell’avvenuto scambio della relativa comparsa, con rinvio per la trattazione ad un’udienza successiva, e il conseguente vizio dell’ordinanza può essere fatto valere con ricorso per cassazione, trattandosi di violazione della legge processuale c sviluppando ulteriormente tale ordine di concetti, Cass. 4 settembre 2017, n. 20758 cassò con rinvio l’ordinanza della corte territoriale che, dopo aver disposto un rinvio puro e semplice della prima udienza, aveva dichiarato inammissibile l’appello senza procedere a sentire specificamente le parti sull’applicabilità dell’art. 348 bis c.p.c. affermando che l’inosservanza della specifica previsione, di cui all’art. 348 ter c.p.c., comma 1, di sentire le parti prima di procedere alla trattazione ex art. 350 c.p.c., e di dichiarare inammissibile l’appello, costituisce un vizio proprio dell’ordinanza di inammissibilità resa a norma dell’art. 348 bis c.p.c., e, pertanto, integra una violazione della legge processuale deducibile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, escludendo anche la necessità di valutare se da tale violazione sia derivato un concreto ed effettivo pregiudizio al diritto di difesa delle parti d tale duplice principio venne poi ribadito da Cass. 20 luglio 2018, n. 19333 che cassò con rinvio l’ordinanza della corte territoriale che aveva dichiarato inammissibile l’appello dopo essere pervenuta alla fase della trattazione della causa, avendo le parti dibattuto sull’ammissibilità delle richieste istruttorie e sulla sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata rilevando che l’inosservanza della specifica previsione, di cui all’art. 348 ter c.p.c., comma 1, secondo cui l’inammissibilità dell’appello va dichiarata, sentite le parti, prima di procedere alla trattazione ex art. 350 c.p.c., costituisce un vizio proprio dell’ordinanza resa a norma dell’art. 348 bis c.p.c., e, pertanto, integra una violazione della legge processuale deducibile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, escludendo anche la necessità di valutare se da tale violazione sia derivato un concreto ed effettivo pregiudizio al diritto di difesa delle parti e infine, Cass. 1 giugno 2020, n. 10409 ha affermato il principio secondo cui l’ordinanza in discorso che sia stata emessa dopo che il giudice di appello abbia proceduto alla trattazione della causa, risultando viziata per violazione della legge processuale, è affetta da nullità ha precisato che tale principio si applica anche nel rito del lavoro - nel quale la pronuncia dell’ordinanza in questione deve collocarsi prima di ogni altra attività, immediatamente dopo la verifica della regolare costituzione delle parti nel giudizio di appello - giacché, da un lato, l’art. 436 bis c.p.c., nell’estendere all’udienza di discussione la disciplina degli artt. 348 bis e ter c.p.c., non contiene alcuna proposizione che faccia riferimento ad una misura di compatibilità di detta disciplina con i tratti peculiari del rito speciale e, dall’altro, l’udienza di discussione, pur nella sua formale unicità, può scindersi in frazioni o segmenti successivi ordinatamente volti a configurare momenti distinti, ciascuno connotato da una specifica funzione processuale, con l’effetto di definire il luogo del compimento, da parte del giudice, di singole attività . Tale univoco indirizzo interpretativo, evidenziante la sussistenza di preclusione processuale alla pronuncia di inammissibilità dell’appello per la probabile infondatezza del merito di tale impugnazione, costituita dal superamento della verifica della costituzione delle parti alla prima udienza di trattazione dell’appello, è da confermare anche perché la banca controricorrente non ha prospettato argomenti - diversi da quello della non sussistenza di concreto pregiudizio per il ricorrente che ebbe la possibilità di difendersi anche sull’istanza di revoca sopra indicata nel caso in cui si sia verificata la violazione dell’art. 348 ter c.p.c., comma 1, primo periodo, - di consistenza tale da indurre un orientamento interpretativo di segno diverso. Nel caso di specie, invero, l’ordinanza impugnata venne emessa dopo l’esaurimento della prima udienza trattazione, avendo la Corte di appello, avvenuta la discussione sull’istanza di definizione accelerata del giudizio di appello e sulle istanze istruttorie, emesso pronuncia su tali istanze con la conseguenza che la revoca di tale decisione e l’emissione dell’ordinanza di segno decisorio, dalla legge consentita solo fino all’inizio della trattazione della causa, determinò una, non consentita, regressione del processo alla fase preliminare alla sua trattazione. È certamente vero che il provvedimento di segno decisorio venne assunto dopo avere instaurato il contraddittorio con le altre parti costituite sulle istanze, dalla banca presentate, di revoca dell’ordinanza del 1 marzo 2016 nella parte in cui venne esclusa la sussistenza dei presupposti per la pronuncia decisoria del merito e di emissione di ordinanza ex art. 348 bis, del codice di rito ma è altrettanto vero che tale ulteriore attività doverosa quanto all’altra istanza di BNL di revoca della decisione di ammettere prova per testimoni contenuta nella stessa ordinanza del 1 marzo 2016 era affatto inconducente, avendo la Corte di appello di Firenze perduto, dopo l’inizio della trattazione, il potere di decidere con ordinanza il merito degli appelli principale e incidentali proposti contro la sopra citata sentenza di primo grado. In buona sostanza a dopo la proposizione dell’appello, tanto l’appellante che le altre parti hanno diritto a che il giudizio sia definito salvo il verificarsi degli eventi, accidentali, previsti dalla legge processuale , eventualmente dopo istruttoria art. 356 c.p.c. , con sentenza ricorribile per cassazione b eccezionalmente, l’art. 348 bis c.p.c., comma 1, assegna al giudice di appello il potere in tesi, anche esercitabile d’ufficio di negare il giudizio di appello e di definire il processo con ordinanza di inammissibilità dell’impugnazione quando questa non ha una ragionevole probabilità di essere accolta, salvo che non sussistano le cause di inapplicabilità di tale disposizione previste dal comma 2, dello stesso articolo nel caso di declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione per motivi di rito, l’ordinanza al riguardo eventualmente emessa ha natura di sentenza contro cui la legge ammette il ricorso ordinario per cassazione in questo senso, vedi, in motivazione, Cass. S.U., 2 febbraio 2016, n. 1914, cit. c il successivo art. 348 ter, comma 1, prima parte, prevede espressamente che tale eccezionale potere possa essere esercitato con la conseguenza di determinare, l’altrettanto eccezionale, ricorribilità per cassazione del provvedimento di primo grado art. 348 ter c.p.c., commi 3 e 4 , dopo avere sentito le parti sul punto sia a seguito di istanza di parte diversa dall’appellato principale, sia, a maggior ragione, nel caso di rilievo officioso della sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per l’esercizio di tale potere , immediatamente dopo la verifica della regolare costituzione delle parti e prima di procedere alla trattazione d una volta iniziata la trattazione, dunque, il giudice di appello perde, per volontà della legge, il potere di negare alle parti il giudizio di appello e di decidere il merito dell’impugnazione con il provvedimento di cui si discute. Può dunque affermarsi il seguente principio di diritto L’inosservanza da parte del giudice di appello della specifica previsione contenuta nell’art. 348 ter c.p.c., comma 1, primo periodo, di dichiarare, dopo avere sentito le parti, inammissibile l’appello, che non ha ragionevole probabilità di essere accolto, prima di procedere alla sua trattazione ex art. 350 c.p.c., costituisce un vizio proprio dell’ordinanza di inammissibilità resa in applicazione dell’art. 348 bis c.p.c., comma 1 tale violazione della legge processuale è deducibile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7 senza che sia anche necessario valutare se dalla stessa sia derivato un concreto ed effettivo pregiudizio al diritto di difesa delle parti, avendo il giudice di appello, dopo l’inizio della trattazione, perduto il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante l’ordinanza predetta . L’ordinanza impugnata è dunque nulla perché emessa dopo l’inizio della trattazione della lite in grado di appello nel caso concreto, dopo l’emissione di ordinanza decisoria sulle istanze istruttorie rispettivamente proposte dagli appellanti, principale e incidentali . C Conclusioni. 7. In ragione dell’accoglimento del primo motivo del ricorso straordinario l’ordinanza deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Firenze che, in diversa composizione dovrà procedere alla trattazione degli appelli principale e incidentali proposti contro la sentenza emessa il 16 ottobre 2013 dal Tribunale di Siena - Sezione distaccata di Poggibonsi, essendo preclusa, per il principio sopra indicato, la definizione della causa con ordinanza ex artt. 648 bis e 648 ter c.p.c. dovrà pronunciare sulle spese del giudizio di cassazione. L’accoglimento di tale motivo determina l’assorbimento degli altri motivi del ricorso straordinario e del ricorso ordinario contro la sentenza di primo grado dei ricorsi incidentali straordinario e ordinario . P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso straordinario e, assorbiti gli altri motivi e quelli del ricorso incidentale, cassa l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, cui rimette la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.