La valutazione della vulnerabilità del richiedente protezione umanitaria giunto in Italia come minore non accompagnato

Nella valutazione del giudice di merito in relazione ai presupposti per la concessione della protezione umanitaria, assume particolare rilevanza la minore età del richiedente e il fatto che esso sia giunto in Italia come minore non accompagnato.

Sul tema è intervenuta la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9247/21, depositata il 6 aprile, accogliendo in parte il ricorso avvero la pronuncia con cui la Corte d’Appello di Bari aveva confermato il rigetto della domanda di protezione internazionale del ricorrente. Dalla ricostruzione della vicenda, emerge che egli era giunto in Italia dalla Guinea Bissau come minore non accompagnato , analfabeta, orfano di madre e costretto a lavorare nei campi fin dalla tenera età per le precarie condizioni di salute del padre. Era stato costretto a fuggire dal proprio paese perché accusato di furto da un politico locale. Dopo il rigetto della richiesta di protezione internazionale , nelle diverse forme, ha proposto ricorso in sede di legittimità dolendosi della mancata considerazione della particolare condizione di vulnerabilità dei minori non accompagnati e dello sfruttamento del lavoro minorile in patria. I Giudici del terzo grado hanno in primo luogo ritenuto infondato il motivo di ricorso relativo all’ omessa audizione personale da parte del giudice. Il ricorrente infatti è stato ascoltato davanti alla Commissione territoriale e il verbale con le sue dichiarazioni è stato messo poi esaminato dall’autorità giudiziaria. Quanto alla dedotta violazione dell’ art. 12 della Convenzione di News York sui diritti del fanciullo , che impone l’ascolto del minore di almeno 12 anni o anche di età minore se capace di discernimento, la pronuncia sottolinea che nel corso del giudizio di primo grado il ricorrente era divenuto maggiorenne e che esso non aveva effettivamente richiesto all’autorità giudiziaria di essere ascoltato personalmente. Risulta invece fondata la censura relativa alla mancata concessione della protezione umanitaria e alla violazione degli artt. 5, 6, 19 d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008. Partendo dal presupposto che in tal caso la valutazione dei presupposti è autonoma rispetto a quella per altre forme di protezione maggiori, deve essere ricordato come la protezione umanitaria costituisca una misura atipica e residuale che copre le situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per lo status di rifugiato o per la protezione sussidiaria, non possa comunque disporsi l’espulsione del richiedente. L’applicazione della misura in parole richiede infatti una valutazione personale del livello di integrazione sociale e lavorativa in Italia, comparato con la situazione personale in cui versava nel proprio Paese di origine e alla quale sarebbe nuovamente esposto in caso di rimpatrio. In tale contesto, deve assumere particolare rilevanza la minore età del richiedente, oggetto di specifica attenzione da parte della disciplina in materia di immigrazione che infatti esclude la possibilità di emettere decreto di espulsione art. 19, comma 2, lett. a , d.lgs. n. 286/1998 e giustifica l’applicazione di particolari misure di cautela artt. 28, 31, 33 d.lgs. n. 286/1998 . Infine, come si legge nella pronuncia, l’art. 2, comma 1, lett. h - bis , d.lgs. n. 142/2015 include tra i soggetti vulnerabili” anche i minori e i minori non accompagnati. Per questi motivi, la pronuncia impugnata viene cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Bari.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 11 novembre 2020 – 6 aprile 2021, n. 9247 Presidente Travaglino – Relatore Rubino Rilevato che 1- C.A. , nato in omissis , propone ricorso notificato il 4.11.2019, articolato in quattro motivi ed illustrato da memoria, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari, n. 1248/2019, pubblicata il 28.5. 2019. 2. - Il ricorrente, proveniente dalla omissis , riferisce nella parte introduttiva del ricorso la propria vicenda giudiziaria e personale, precisando di essere giunto in Italia come minore non accompagnato, analfabeta, orfano di madre, costretto a lavorare nei campi fin da piccolo per le precarie condizioni di salute del padre. Maggiore di quattro fratelli, era costretto a fuggire dal suo paese di origine perché accusato di furto da un politico locale per conto del quale effettuava una distribuzione di acqua e arachidi durante la campagna elettorale. 3. - Le sue domande, volte all’ottenimento delle varie forme di protezione internazionale, sono state tutte rigettate senza che, ad avviso del ricorrente, si tenesse in alcun conto, quanto meno ai fini della vulnerabilità, la sua particolare condizione di minore non accompagnato nè tanto meno le vicende relative allo sfruttamento del lavoro minorile che si collocavano a monte della sua fuga in Italia, resa necessaria dalle condizioni in cui era costretto a vivere. Anche la corte d’appello di Bari, con la sentenza qui impugnata, confermava il rigetto di tutte le domande, ritenendo che la ricostruzione dei fatti offerta dal ricorrente fosse contraddittoria e poco attendibile. 4. - Il Ministero dell’Interno, controricorrente, ha depositato atto con il quale comunica la sua disponibilità a partecipare alla discussione orale. La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale non partecipata. Ritenuto che Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo nonché dell’art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 25.1.1996, anch’essa relativa ai diritti del fanciullo. Sottolinea di non essere stato ascoltato personalmente dal giudice, nè in primo nè in secondo grado, in contrasto con il diritto del minore all’ascolto, che è un principio sovranazionale e più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità e che non può essere inteso come limitato ai soli procedimenti sulla potestà genitoriale. Richiama anche il principio espresso dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 18, comma 2 ter, ove si afferma chiaramente il diritto del minore straniero non accompagnato di partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale ai procedimenti che lo riguardano in materia di protezione internazionale, di essere ascoltato nel merito, di essere assistito da un mediatore culturale. Sostiene quindi che l’audizione del minore è necessaria sempre, non solo nei procedimenti in cui si discuta del suo affido e che nei procedimenti di protezione internazionale, il diritto all’audizione personale del minore non è circoscritto alla fase amministrativa ma caratterizza anche l’eventuale, successivo giudizio. Qualora la Corte non ritenesse configurabile un diritto all’ascolto del minore nei procedimenti di protezione internazionale alla luce della normativa vigente, chiede di rimettere la questione alla Corte costituzionale per violazione dei principi del giusto processo, del contraddittorio e della normativa internazionale a tutela dei minori. Il motivo è infondato. Il ricorrente è stato ascoltato davanti alla commissione territoriale, le sue dichiarazioni sono state verbalizzate e la verbalizzazione è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria e da questa esaminata. Per sua stessa dichiarazione, inoltre, il ricorrente è divenuto maggiorenne nel corso del giudizio di primo grado. È ben vero che l’audizione dei minori, già prevista nell’art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che li riguardano. Questa Corte ha già più volte affermato che l’ascolto del minore di almeno dodici anni, e anche di età minore se capace di discernimento, costituisce una delle modalità tra le più rilevanti di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché un elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse Cass. n. 12018 del 2019 Cass. n. 6129 del 2015 ed è un adempimento necessario, salvo la sussistenza di specifiche ragioni che ne sconsiglino l’adozione, ove essa possa essere dannosa per il minore stesso, tenuto conto, altresì, del suo grado di maturità Cass. n. 10784 del 2019 . Questa Corte ha altresì affermato che i principi indicati, sviluppatisi nell’ambito dei procedimenti in materia di famiglia, concernenti l’affido del minore, trovano applicazione anche nei procedimenti concernenti la richiesta di protezione internazionale Cass. n. 1785 del 2020 . Tuttavia, nel caso di specie, il ricorrente, divenuto maggiorenne nel corso del primo grado di giudizio v. Cass. n. 17115 del 2020 , non segnala di aver effettivamente richiesto all’autorità giudiziaria di essere ascoltato personalmente e che la sua richiesta sia stata disattesa o ignorata, nè tanto meno precisa in quale momento del giudizio e in quale atto processuale questa richiesta sia stata formulata. Nè tanto meno indica quali aspetti della sua vicenda personale, ritenuta complessivamente poco attendibile e comunque attinente ad una sfera meramente privata, avrebbe potuto meglio chiarire ove fosse stato ascoltato personalmente in sede giurisdizionale. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Afferma di aver chiesto chiaramente in appello il riconoscimento del proprio diritto alla protezione internazionale perché oggetto in patria e poi durante il periodo trascorso in Libia di un grave sfruttamento lavorativo e che la corte d’appello abbia del tutto sottovalutato questo profilo, ritenendo non integrata a carico del ricorrente nessuna ipotesi di pericolo di una persecuzione per una delle ragioni prese in considerazione dalla legge, dimenticando che compete allo Stato la tutela dei diritti dei minori e che lo svolgimento dell’attività officiosa di sua competenza da parte del giudice di merito gli avrebbe facilmente consentito di verificare che in Guinea Bissau i diritti dei minori non sono tenuti in alcun conto. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, perché avrebbe una motivazione meramente apparente in ordine al rigetto della domanda volta al riconoscimento dello status di rifugiato, che non consentirebbe di cogliere il dipanarsi logico della motivazione. Il secondo e il terzo motivo possono essere trattati insieme in quanto connessi, e sono entrambi infondati. Essi sono volti a criticare la motivazione della sentenza impugnata, in relazione al rigetto della domanda di rifugio e della domanda volta alla concessione della protezione internazionale per la esposizione del minore al rischio di un grave danno alla persona. Tuttavia, la motivazione sul punto non si pone al di sotto del minimo costituzionale, che ne segna il limite attuale di sindacabilità in cassazione, laddove ritiene complessivamente non credibile la vicenda personale narrata dal minore. Si aggiunga che in tema di protezione internazionale, esclusa l’attendibilità della narrazione del richiedente relativamente alla richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato, il giudice non è tenuto a reiterare il medesimo apprezzamento negativo in relazione alla istanza di protezione sussidiaria per le ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a-b , solo perché succedanea alla prima, giacché l’una motivazione di diniego regge l’altra Cass. n. 18648 del 2020 . Infine, con il quarto motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5, 6, 19 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, nonché degli artt. 3 e 8 Cedu, in relazione al rigetto della domanda volta al riconoscimento della protezione umanitaria. Evidenzia che la sentenza impugnata si limita ad affermare che le attività svolte dal ricorrente in Italia sarebbero poco significative e inidonee a comprovare una effettiva integrazione, senza considerare affatto il percorso del ragazzo, la situazione di grave deprivazione dei diritti umani in atto nel suo paese di provenienza, il percorso, di accrescimento personale oltre che integrativo, compiuto nel breve periodo di soggiorno in Italia, che lo ha portato, partendo dall’analfabetismo nel suo paese di origine, a conseguire il diploma di istruzione primaria in Italia, apprendendo dal nulla una lingua diversa dalla sua e raggiungendo un livello di scolarizzazione che gli consentirà di gestire consapevolmente la sua vita in Italia. Il quarto motivo è fondato. La valutazione in ordine alla verifica dei requisiti per il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria è autonoma rispetto alla valutazione concernente le protezioni maggiori, e non può essere negativamente ipotecata dal giudizio di non credibilità formulato in relazione alle condizioni per il riconoscimento del rifugio, della sussistenza di una persecuzione in atto, della esposizione ad un danno grave alla persona in caso di rimpatrio. Le stesse allegazioni che il ricorrente può porre a fondamento di tale ipotesi di protezione non necessariamente coincidono con quelle poste a base della domanda volta al riconoscimento delle protezioni maggiori cfr. Cass., Sez. I, 7/08/2019, n. 21123 15/05/2019, n. 13088 12/11/2018, n. 28990 . Come questa Corte ha avuto modo di precisare più volte, inoltre, tali fatti non sono suscettibili di astratta tipizzazione, dal momento che la protezione umanitaria costituisce una misura atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l’espulsione cfr. Cass.,Sez. I, 15/05/2019, n. 13079 31/05/2018, n. 14005 Cass., Sez. VI, 9/10/2017, n. 23604 . L’applicazione di tale misura richiede pertanto una valutazione individuale, da condursi caso per caso, del livello d’integrazione sociale e lavorativa raggiunto dal richiedente in Italia, comparato alla situazione personale in cui versava prima dell’abbandono del Paese di origine e nella quale si troverebbe nuovamente esposto in conseguenza del rimpatrio, in modo tale da far emergere eventuali situazioni personali di vulnerabilità, collegate alla violazione di diritti fondamentali cfr. Cass., Sez. Un., 13/11/2019, n. 29459 Cass., Sez. VI, 3/04/2019, n. 9304 7/02/2019, n. 3681 . All’interno della valutazione individuale va però necessariamente considerata la minore età del richiedente, la quale costituisce oggetto di specifica attenzione da parte della disciplina in tema di immigrazione, in quanto, oltre a precludere l’emissione del decreto di espulsione, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. a , salvo che per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, giustifica l’applicazione di particolari misure di tutela, ai sensi degli artt. 28, 31 e 33 del medesimo decreto, del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, art. 19 e della L. 7 aprile 2017, n. 47. Inoltre, va segnalato che la legge include espressamente tra i soggetti vulnerabili definiti come tali dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. h-bis, come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 25, comma 1, lett. b, n. 1, anche i minori e i minori non accompagnati, unitamente ad altre categorie di soggetti con caratteristiche di vulnerabilità. Ciò non comporta che la condizione di vulnerabilità richiesta dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 comma 6, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria possa ritenersi prevalutata ed accertata in astratto, ex lege, per tutti i soggetti appartenenti alle categorie indicate dalla norma citata, ma determina la necessità di non poter legittimamente ignorare, all’interno di una valutazione complessiva, che il richiedente abbia intrapreso il suo percorso in una condizione che lo differenza dagli altri perché, in ragione della minore età, aveva una sua particolare vulnerabilità. La condizione di minore del ricorrente lungo tutto il suo percorso che lo ha portato in Italia attraverso la Libia, invece, non è stata affatto presa in considerazione dalla sentenza impugnata, la quale, nel rigettare la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, si è limitata ad escludere la sufficienza dell’inserimento sociale e lavorativo del ricorrente in Italia, pur testimoniato dall’impegno in un progetto formativo - lavorativo personalizzato unitamente all’apprendimento della lingua italiana, nonché a rilevare l’assenza di ragioni ostative al suo reinserimento nel Paese di origine, in considerazione del mantenuto rapporto con il padre, omettendo di considerare - nella piena libertà di non ritenere il dato dirimente, all’esito del giudizio, ma pur sempre con l’obbligo di tener in conto la circostanze e di darne conto in motivazione - la giovanissima età che il ricorrente aveva durante tutto il suo viaggio e al momento del suo ingresso in Italia, le vicissitudini da lui attraversate nel lungo tragitto dal Paese di origine, le esperienze traumatiche eventualmente vissute, il tempo trascorso da quell’epoca e le relazioni eventualmente intrattenute nel nostro Paese, le particolari esigenze di tutela connesse alla sua età ed alla sua formazione. La corte d’appello ha inoltre omesso di verificare e di valorizzare se il ricorrente si trovasse nella posizione di minorenne non accompagnato, la quale, come affermato dalla Corte EDU, costituisce di per sé una condizione di vulnerabilità estrema , da ritenersi prevalente rispetto alla qualità di straniero illegalmente soggiornante nel territorio dello Stato, avuto riguardo all’assenza di familiari maggiorenni in grado di prendersene cura ed al conseguente obbligo dello Stato di adottare tutte le misure positive necessarie, il cui inadempimento costituisce violazione dell’art. 3 della CEDU cfr. Corte EDU, sent. 12/10/2006, Mubilanzila Mayeka e Kaniki Mitunga c. Belgio v. anche, in ordine alle esperienze vissute dal minore, sent. 22/11/2016, Abdullahi Elmi ed altri c. Malta 21/1/2011, M.S.S. c.Belgio . In accoglimento del quarto motivo di ricorso la sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Bari in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. Rigetta i primi tre motivi di ricorso, accoglie il quarto, cassa e rinvia anche per le spese alla Corte d’Appello di pari in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.