Le spese processuali del primo grado di giudizio possono essere compensate in appello?

Il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all’esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la pronuncia sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di uno specifico motivo d’impugnazione .

È quanto ribadito dalla Suprema Corte, con l’ordinanza 7616/21, depositata il 18 marzo. Un avvocato ricorreva dinanzi al Tribunale di Napoli al fine di ottenere dal suo cliente il pagamento della somma stabilita a titolo di compenso professionale . Su opposizione dell'ingiunto, il Tribunale revocava però il decreto ingiuntivo. L’avvocato ricorreva allora presso la Corte distrettuale di Napoli, la quale riformava parzialmente la decisione riconoscendo inoltre in suo favore una somma a titolo di spese vive, compensando le spese dei due gradi della causa. Il professionista ricorre in Cassazione lamentandosi del fatto che il Giudice di merito avrebbe erroneamente compensato le spese dei due gradi di causa, trascurando che il ricorrente fosse risultato totalmente vincitore in entrambi i gradi di giudizio. Egli sostiene anche che, pur competendo al Giudice d’Appello la regolazione delle spese di entrambi i gradi di causa qualora venga modificata la pronuncia di primo grado, non è ammessa la riforma della statuizione sulle spese adottata nel primo giudizio, essendo stata confermata la decisione impugnata. Il ricorso è fondato, infatti la Corte di Cassazione sottolinea come la decisione della Corte territoriale sia contraria all’insegnamento secondo cui il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali , quale conseguenza della pronuncia adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all’esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la pronuncia sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di uno specifico motivo d’impugnazione Cass. n. 27606/2019 . Nel caso di specie, non essendovi stata impugnazione incidentale sulle spese da parte del soccombente, gli oneri processuali di primo grado non potevano essere compensati, in quanto il Giudice d’Appello non avrebbe potuto modificare d’ufficio la decisione assunta dal Tribunale, il quale aveva riformato la prima pronuncia in senso più favorevole all’appellante. Per questi motivi la Corte di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione anche per le spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 17 febbraio – 18 marzo 2021, n. 7617 Presidente Lombardo – Relatore Fortunato Ragioni in fatto in diritto della decisione L’avv. P.V. ha proposto ricorso monitorio dinanzi al Tribunale di Napoli, chiedendo la condanna di G.G. al pagamento di Euro 8044,89 a titolo di compensi professionali. L’ingiunto ha proposto opposizione, contestando la domanda e chiedendone il rigetto. Acquisita documentazione, il tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo, condannando l’opponente al pagamento della minor somma di Euro 2889,37, oltre accessori. Su appello dell’avv. Pecorella, la Corte distrettuale di Napoli ha parzialmente riformato la decisione, riconoscendo in favore del difensore l’ulteriore importo di Euro 138,00 a titolo di spese vive e ha compensato le spese di entrambi i gradi di causa, osservando che la domanda del difensore era stata accolta solo in minima parte e che anche l’impugnazione incidentale era risultata infondata. La cassazione della sentenza è chiesta dall’avv. P.V. con ricorso in due motivi. G.G. non ha svolto difese. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio. 2. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. Il giudice di merito avrebbe immotivatamente compensato le spese dei due gradi di causa, trascurando che il difensore era risultato totalmente vincitore, sia in primo grado che in appello. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 91, 92, 112, 132 c.p.c., dell’art. 111 Cost., e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, sostenendo che, pur competendo al giudice di appello la regolazione delle spese di entrambi i gradi di causa qualora venga modificata la pronuncia di primo grado, non è ammessa la riforma della statuizione sulle spese adottata nel primo giudizio ove la decisione impugnata sia stata sostanzialmente confermata e se la statuizione sulle spese non sia stata appellata. Il secondo motivo è fondato, con assorbimento della prima censura. L’avv. P. aveva richiesto in fase monitoria il pagamento di Euro 8.044,89, ottenendo già in primo grado l’importo di Euro 2.889,37 oltre accessori. Il processo di opposizione, proposto dall’ingiunto, si era concluso con il riconoscimento di complessivi Euro 3.027,37, oltre alle spese processuali. La Corte distrettuale, accogliendo solo parzialmente l’appello del P. , gli ha riconosciuto ulteriori Euro 138,00, procedendo d’ufficio a regolare nuovamente le spese del giudizio svoltosi dinanzi al tribunale. La decisione è sul punto contraria all’insegnamento di questa Corte, cui va data continuità, secondo cui il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all’esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la pronuncia sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di uno specifico motivo d’impugnazione. Tuttavia, anche in ragione dell’operare del c.d. effetto espansivo interno di cui all’art. 336 c.p.c., comma 1, l’accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosa in cui favore il giudice di primo grado abbia emesso condanna alla rifusione delle spese di lite non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione di tale condanna. La preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell’impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito, qualora abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte vittoriosa in primo grado Cass. n. 27606 del 2019 Cass. n. 58 del 2004 . Nella specie, non essendovi stata impugnazione incidentale sulle spese da parte del soccombente, gli oneri processuali di primo grado non potevano essere compensate, non potendo il giudice d’appello modificare d’ufficio la decisione assunta, in proposito, dal tribunale, avendo riformato la prima pronuncia in senso più favorevole all’appellante. Segue quindi accoglimento del motivo con assorbimento della prima censura, dovendo il giudice del rinvio procedere ad una nuova regolazione anche delle spese di appello, uniformandosi al principio di diritto enunciato. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. P.Q.M. accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.