L’apprezzamento delle prove e il giudizio sull’attendibilità dei testi, è insindacabile in sede di legittimità

Nel quadro del principio espresso nell’art. 116 c.p.c. di libera valutazione delle prove salvo che non abbiamo natura di prova legale , il Giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti purchè l’iter motivazionale risulti logico e coerente con gli elementi utilizzati.

Il caso. Il Tribunale rigettava la domanda con la quale l’ attore aveva chiesto la condanna della convenuta alla restituzione , in suo favore, di un importo di denaro da lui corrisposto alla stessa sul rilievo che la mancanza di qualsivoglia accordo scritto e la incontestata sussistenza tra le parti di un rapporto sentimentale facessero ritenere maggiormente credibile la versione per cui la dazione della somma avesse avuto come titolo una donazione manuale o liberalità d’uso, piuttosto che un mutuo , come comprovato tanto dalle condizioni economiche del donante, quanto dalla modalità del versamento in contanti. Veniva proposto appello, insistendo per la richiesta di restituzione delle somme. La Corte rigettava il gravame, confermando integralmente la sentenza impugnata. Avverso tale pronuncia, veniva proposto ricorso in Cassazione sulla base di tre motivi con il primo motivo il ricorrente lamentava la violazione e l’erronea applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. con il secondo motivo, si lamentava la violazione e l’erronea applicazione degli artt. 2697 c.c. e 244 c.p.c. in relazione sempre all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. da ultimo, con il terzo motivo, il ricorrente lamentava la violazione e l’erronea applicazione dell’art. 783 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Il convincimento del Giudice di merito è incensurabile. Gli Ermellini hanno ritenuto infondati i primi due motivi di impugnazione esaminati congiuntamente. Il ricorrente , pur deducendo vizi di violazione di norme di legge sostanziale o processuale, ha lamentato, in sostanza, l’ erronea ricognizione dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i Giudici di merito. La Suprema Corte sostiene che la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta tra le varie risultanze probatorie di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al Giudice di merito il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili , senza essere tenuto ad una esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti. In particolare, tanto la valutazione delle deposizioni testimoniali quanto il giudizio sull’attendibilità dei testi, sulla credibilità e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni sono rimessi al libero convincimento del Giudice di merito ed è pertanto insindacabile in sede di legittimità il peso probatorio di alcune testimonianze rispetto ad altre in base al quale il Giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato Cass. n. 21187/2019 . In definitiva, sia la valutazione delle deposizioni testimoniali, sia il giudizio sull’ attendibilità dei testi , sulla credibilità e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni, ove motivata in modo non apparente né contraddittorio, non è censurabile in Cassazione, atteso che il compito della Corte non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnate né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, dovendo, invece, solo controllare se il Giudice di prime cure si sia mantenuto nei limiti del ragionevole e plausibile. Il titolo della dazione deve essere dimostrato in giudizio. Per la Suprema Corte anche il terzo motivo è da ritenersi inammissibile sostenendo che il ricorrente non abbia dimostrato in giudizio il titolo della dazione e la sua conseguente pretesa restitutoria. Si ritiene infatti che la dazione della somma di denaro dovesse essere configurata come dazione manuale o liberalità d’uso in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità senza che il ricorrente abbia offerto ragioni sufficienti per mutare tali orientamenti. In conclusione, i motivi di censura sono stati considerati inammissibili ed il ricorso è stato rigettato , con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte contro ricorrente.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 15 gennaio – 1 marzo 2021, n. 5560 Presidente Lombardo – Relatore Dongiacomo Fatti di causa Il tribunale, con sentenza del 25/8/2014, ha rigettato la domanda con la quale B.G. aveva chiesto la condanna di M.S. alla restituzione, in suo favore, della somma di Euro 20.000,00, da lui corrisposta alla stessa sul rilievo che la mancanza di qualsivoglia accordo scritto e la incontestata sussistenza tra le parti di un rapporto sentimentale facessero ritenere maggiormente credibile la versione per cui la dazione della somma avesse avuto come titolo una donazione manuale ejo liberalità d’uso , piuttosto che un mutuo, come comprovato tanto dalle condizioni economiche del donante, quanto dalla modalità del versamento in contanti. B.G. ha proposto appello avverso la sentenza del tribunale insistendo per la richiesta di restituzione. La M. ha resistito al gravame, del quale chiedeva il rigetto. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello ed ha, per l’effetto, confermato la sentenza impugnata. La corte, in particolare, dopo aver premesso - che l’esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di una somma di denaro, la quale, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione - e che l’attore è, pertanto, tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione, possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l’inversione dell’onere della prova ha ritenuto che l’attore non avesse assolto a tale onere probatorio una volta provata, infatti, la consegna dell’importo alla M. , al pari dell’accredito della somma sul suo conto corrente bancario, non vi è la prova del rapporto contrattuale che fonda il versamento e che giustifica la pretesa restitutoria dell’attore. Il B. , infatti, ha osservato la corte, non ha prodotto alcun documento sottoscritto anche dalla M. che abbia formalizzato il fatto che la somma corrisposta costituiva un prestito in suo favore e che la stessa aveva l’obbligo di procedere alla sua restituzione entro un termine, nè v’è traccia di un bonifico o di matrici di assegni che abbiano indicato il titolo o la causale del versamento, tanto più a fronte dell’importo corrisposto che, indipendentemente dalla capacità economica delle parti, avrebbe plausibilmente dovuto indurre il B. ad operare con la dovuta cautela, premunendosi di adeguate prove. D’altra parte, ha proseguito la corte, il teste P.A. , pur confermando la tesi dell’attore, ha deposto de relato actoris, e cioè su fatti e circostanze di cui è stato informato da quest’ultimo sicché la sua testimonianza ha una rilevanza probatoria sostanzialmente nulla ed, in ogni caso, per mancanza di riscontri sostanziali, inutilizzabile. La teste M.V. , invece, ha osservato la corte, ha dichiarato di essere stata presente quando il B. aveva riferito di non volere in restituzione la somma donata, indicando anche l’epoca e cioè il 7 ed il 13 febbraio del 2008, poco prima dell’udienza fissata per la separazione e i motivi dell’atto di liberalità, vale a dire la gelosia del B. rispetto all’ex marito della M. e la sua intenzione, attraverso la donazione, di consentire alla stessa di acquistare la quota del suo ex marito e di evitare, in tal modo, a quest’ultimo di circolare per la casa dell’ex moglie . Nè, ha aggiunto la corte, l’attendibilità di tale testimone è esclusa dal fatto che la stessa è la sorella della convenuta, essendo, anzi, verosimile che abbia dalla stessa ricevuto confidenze ed anche che sia stata presente nella vita della ex coppia. D’altra parte, ha concluso la corte, non era onere della convenuta la prova che le somme erano state da lei ricevute a titolo di liberalità. B.G. , con ricorso notificato il 28/1/2020, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza. M.S. ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e l’erronea applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che il teste P.A. avesse deposto su fatti e circostanze di cui era stato informato dall’attore, disconoscendo, sulla base di tale valutazione, la precisa deposizione dello stesso, senza, tuttavia, considerare che, in realtà, il teste, con le risposte al capitolo 3 e al capitolo 4 , aveva riferito che, in occasione di un c. intercorso con la convenuta nel mese di ottobre del 2008, M.S. aveva espressamente riconosciuto di aver ricevuto il prestito di Euro 20.000 e che aveva l’obbligo di restituire la somma entro pochi mesi. 2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e l’erronea applicazione dell’artt. 2697 c.c. e art. 244 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello non ha adeguatamente valutato le prove testimoniali raccolte in giudizio non avendo tenuto conto della personalità dei testimoni e dello stretto grado di parentela tra la convenuta a e la sorella M.V. . 3.1. Il primo ed il secondo motivo, da esaminare congiuntamente, sono infondati. 3.2. Il ricorrente, in effetti, pur deducendo vizi di violazione di norme di legge sostanziale o processuale, ha lamentato, in sostanza, l’erronea ricognizione dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito, lì dove, in particolare, questi, ad onta delle relative emergenze, hanno escluso che la convenuta avesse ricevuto dall’attore la somma di Euro 20.000 con l’obbligo di restituirla entro un determinato termine. 3.3. La valutazione delle prove raccolte, però, anche se si tratta di presunzioni Cass. n. 2431 del 2004 Cass. n. 12002 del 2017 Cass. n. 1234 del 2019 , costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio - nel caso in esame neppure invocato come tale consistito, come stabilito dall’art. 360 c.p.c., n. 5, nell’avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l’esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso della controversia. 3.4. Rimane, pertanto, estranea a tale vizio qualsiasi censura volta a criticare il convincimento che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116 c.p.c., commi 1 e 2, in esito all’esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova. La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione Cass. n. 11176 del 2017, in motiv. . 3.5. Nel quadro del principio, espresso nell’art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove salvo che non abbiano natura di prova legale , del resto, il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati. Cass. n. 11176 del 2017 . La valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti v. Cass. n. 42 del 2009 Cass. n. 20802 del 2011 . In particolare, tanto la valutazione delle deposizioni testimoniali, quanto il giudizio sull’attendibilità dei testi, sulla credibilità e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni sono rimessi al libero convincimento del giudice del merito in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento ed è, pertanto, insindacabile, in sede di legittimità, il peso probatorio di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice Cass. n. 21187 del 2019 . Nell’ambito di tale apprezzamento delle risultanze istruttorie, e per quanto concerne, in particolare, la prova testimoniale, l’insussistenza per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 1994 del divieto di testimoniare sancito per i parenti dall’art. 247 c.p.c., se non esclude che l’esistenza di uno dei vincoli in essa indicati possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato dal giudice di merito ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse, neppure consente al giudice di merito una aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da detta norma cfr. Cass. n. 20802 del 2011 Cass. n. 17630 del 2010 Cass. n. 98 del 2019 . 3.6. In definitiva, sia la valutazione delle deposizioni testimoniali, sia il giudizio sull’attendibilità dei testi, sulla credibilità e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni sono rimessi al libero convincimento del giudice del merito, la cui valutazione, ove motivata in modo non apparente nè contraddittorio, non è censurabile in cassazione. 3.7. In effetti, il compito di questa Corte non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudici di merito Cass. n. 3267 del 2008 , dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto nei limiti del ragionevole e del plausibile Cass. n. 11176 del 2017, in motiv. come, in effetti, è accaduto nel caso in esame. 3.8. La corte d’appello, invero, dopo aver valutato le prove testimoniali raccolte in giudizio e l’irrimediabile contrasto tra le stesse , innanzitutto ha ritenuto che fosse maggiormente attendibile la testimonianza resa dalla sorella della convenuta rispetto a quella fornita dall’altro testimone, illustrandone le ragioni per avere la stessa dichiarato di essere stata presente quando il B. aveva riferito di non volere in restituzione la somma donata, indicando anche l’epoca, vale a dire il 7 ed il 13 febbraio del 2008, e cioè poco prima dell’udienza fissata per la separazione , e i motivi dell’atto di liberalità, vale a dire la gelosia del B. rispetto all’ex marito della M. e la sua intenzione, attraverso la donazione, di consentire alla stessa di acquistare la quota del suo ex marito e di evitare, in tal modo, a quest’ultimo di circolare per la casa dell’ex moglie , essendo, peraltro, verosimile che abbia dalla sorella confidenze ed anche che sia stata presente nella vita della ex coppia , ed, anche in ragione dell’indizio conseguente alla mancata predisposizione, pur a fronte dell’ingente importo versato, di documenti che potessero dimostrare il titolo invocato ed il conseguente obbligo restitutorio, illustrando, ha, infine, escluso, in mancanza di prova tanto della previsione di un obbligo alla sua restituzione, quanto della fissazione di un termine per il relativo adempimento, che la dazione di denaro fosse stata eseguita a titolo di mutuo. 3.9. Il giudice, in effetti, nel caso in cui sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l’intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere - come, pertanto, ha correttamente fatto la corte d’appello - più attendibile una testimonianza rispetto all’altra oppure ad escludere la credibilità di entrambe Cass. n. 1547 del 2015 . 3.10. Peraltro, una volta escluso, come la corte ha ritenuto senza che tale apprezzamento in fatto sia stato censurato nell’unico modo possibile, e cioè, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per omesso esame di una o più circostanze decisive, che l’attore avesse dimostrato in giudizio il fatto di aver versato alla convenuta la somma di Euro 20.000,00 con l’obbligo in capo alla stessa di eseguirne la restituzione entro un certo termine, non si presta, evidentemente, a censure, per violazione dell’art. 2697 c.c., la decisione che la stessa corte ha conseguentemente assunto, e cioè il rigetto della domanda proposta dall’attore, in quanto volta, appunto, alla restituzione della somma versata. 3.11. Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, invero, l’attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ai sensi dell’art. 2697 c.c., comma 1, a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l’obbligo della vantata restituzione. L’esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di o somme di denaro che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione allorquando l’accipiens - ammessane la ricezione - non confermi anche il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa ma ne contesti la legittimità , essendo l’attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l’inversione dell’onere della prova Cass. n. 180 del 2018, in motiv. . 3.12. La violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., del resto, si configura solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma non anche quando, come invece pretende il ricorrente, la censura abbia avuto ad oggetto la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, lì dove ha ritenuto in ipotesi erroneamente assolto o non assolto tale onere ad opera della parte che ne era gravata in forza della predetta norma, che è sindacabile, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5 cfr. Cass. n. 17313 del 2020 Cass. n. 13395 del 2018 . 4. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e l’erronea applicazione dell’art. 783 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha confermato la sentenza del tribunale il quale aveva ritenuto che la dazione della somma di Euro 20.000 da parte di B.G. in favore di M.S. , avvenuta il 7/2/2008, doveva essere configurata come dazione manuale e/o liberalità d’uso , senza, tuttavia, considerare che, in tale anno, la somma di Euro 20.000 non poteva e non può essere considerata, ai fini previsti dall’art. 783 c.c., di modico valore, tanto più che l’atto di liberalità, per poter essere considerato di modico valore, richiede un presupposto, che la corte d’appello non ha valutato, vale a dire che non deve incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donate. 5. Il motivo è inammissibile. Il ricorrente, infatti, non si confronta con la sentenza che impugna la quale, invero, sostituendosi per intero alla decisione del tribunale, ha rigettato la domanda non già perché ha ritenuto che la dazione di denaro aveva integrato una donazione manuale o come una liberalità d’uso ma, più semplicemente, perché l’attore, a fronte della contestazione operata dalla convenuta, non aveva, come in precedenza osservato, dimostrato in giudizio il titolo della dazione e la sua conseguente pretesa restitutoria. 6. Il ricorso dev’essere, quindi, respinto. Peraltro, poiché il giudice di merito ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, senza che il ricorrente abbia offerto ragioni sufficienti per mutare tali orientamenti, il ricorso, a norma dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, è manifestamente inammissibile. 7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 8. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede dichiara l’inammissibilità del ricorso condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15% dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.