Il giudice onorario può essere delegato all’audizione del richiedente asilo

In materia di protezione internazionale, non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario del tribunale, su delega del Giudice professionale designato per la trattazione del ricorso, abbia proceduto all’audizione del richiedente asilo. Rimettendo poi la causa per la decisione al collegio della sezione specializzata, poiché l’art. 10 d. lgs. n. 116/2017, recante riforma organica della magistratura onoraria, consente ai Giudici professionali di delegare compiti ed attività, compresa l’assunzione di testimoni, ai Giudici onorari anche nei procedimenti collegiali, mentre l’art. 11 del medesimo decreto vieta l’assegnazione di affari ai Giudici onorari solo per specifiche tipologie di giudizi, tra i quali non rientrano quelli di cui all’art. 35- bis d.lgs. n. 25/2008.

È quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 5425/21, depositata il 26 febbraio 2021. La Sezione Specializzata in materia di immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE del Tribunale territorialmente competente respingeva il ricorso proposto da un cittadino straniero avverso il diniego di protezione internazionale pronunciato dalla Commissione territoriale della propria città d’origine. Lo straniero, pertanto, proponeva ricorso per Cassazione avverso la decisione della Sezione Specializzata con due motivi. Gli Ermellini hanno respinto il primo dei motivi di ricorso proposto dal ricorrente con il quale quest’ultimo denunciava violazione e/o falsa applicazione degli artt. 35- bis del d. lgs. n. 25/2008 e dell’art. 3, comma 4- bis , d.l. n. 13/2017, conv. con modif., in l. n. 46/2017. In particolare, secondo il ricorrente, quest’ultimo articolo prevede che per la trattazione della controversia è designato dal presidente della sezione specializzata un componente del collegio con disposizione speciale prevalente su quelle generali disciplinanti il rito camerale di cui agli artt. 737 ss. cod. proc. civ., nonché sull’art. 168- bis dello stesso codice, disciplinante la nomina del Giudice istruttore. I Giudici di legittimità osservano tuttavia, che la giurisprudenza della loro Corte, ed in particolare della Prima Sezione Civile, si è, sin dall’inizio, orientata nel senso di confermare la legittimità della prassi, seguita dalle sezioni specializzate di numerosi tribunali, di delegare l’udienza destinata all’audizione del richiedente asilo a un Giudice onorario appartenente all’ufficio per il processo e non facente parte del collegio giudicante. Cass. Sez. I, n. 7878/2020, proseguono i Giudici, ha inoltre, puntualizzato che l’estraneità al collegio giudicante del Giudice onorario delegato all’audizione del richiedente asilo non assume rilievo rispetto al principio di immutabilità del giudice, di cui all’art. 276 cod. proc. civ., dato che per i procedimenti camerali tale principio non opera con riferimento ad attività svolte in diverse fasi processuali. Tuttavia, i Giudici evidenziano che in controtendenza rispetto al rapido consolidamento del predetto orientamento, confermato da numerosi altri precedenti, si è posta la sentenza della Prima Sezione n. 24363/2020, nella quale viene prestata attenzione al profilo della validità della delega conferita al Giudice onorario, concludendo per la nullità della stessa – e della conseguente attività svolta dal Giudice delegato – per presunta violazione del principio potestas delegari non potest , atteso che lo stesso giudice professionale , autore della delega, è a sua volta delegato dal collegio alla trattazione della causa la delega al Giudice onorario sarebbe invece legittima, secondo questa sentenza, se provenisse direttamente dal collegio. L’affacciarsi di tale precedente dissonante rispetto all’orientamento dominante, ha reso opportuno l’intervento delle Sezioni Unite le quali sono dell’avviso che i rilievi svolti dal precedente giurisprudenziale innanzi indicato siano superabili e che vada confermato l’orientamento dominante che muove dalla corretta considerazione che il Giudice onorario legittimamente svolge attività istruttoria delegata dal giudice professionale, essendo ciò espressamente previsto dall’art. 10, commi 10 e 11, d. lgs. 116/2017. I Giudici concludono affermando che nel caso di specie, è pacifico ritenere che l’assunzione dell’ audizione del richiedente asilo rientri senza dubbio tra i compiti delegabili al Giudice onorario , attesa l’evidente analogia con l’assunzione dei testimoni ed il carattere esemplificativo dell’elencazione di cui ai commi 10 e 11 del d. lgs. n. 116/2017 innanzi citati. Né la validità del processo è inficiata dalla circostanza che il Giudice onorario, delegato all’attività istruttoria, non fa poi parte del collegio giudicante. Da tempo, infatti, è consolidato nella giurisprudenza di legittimità l’avviso che nei procedimenti camerali – qual è quello di cui si discute – il principio dell’immutabilità del giudice ex art 276 cod. civ., opera con esclusivo riferimento al momento in cui la causa è introitata in decisione, e pertanto, non viene violato per il fatto che il collegio in tale momento abbia una composizione diversa da quella di precedenti fasi processuali, sicchè non rileva la circostanza che il Giudice che ha proceduto all’attività istruttoria non faccia poi parte del collegio giudicante cfr. Cass. Sez. I, nn. 7757/1990, 20166/2004, 5060/2007, 16738/2011 .

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 26 gennaio – 26 febbraio 2021, n. 5425 Presidente Spirito – Relatore De Chiara Fatti di causa 1. - II Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE, ha respinto il ricorso del sig. H.M.J. , cittadino del Bangladesh, avverso il diniego di protezione internazionale pronunciato dalla Commissione territoriale di quella stessa città. 2. - Il sig. H. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. L’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto difese. 3. - Il ricorso è stato assegnato alle Sezioni Unite in relazione a questione di massima di particolare importanza enunciabile nei seguenti termini se sia o meno nulla l’audizione del richiedente asilo assunta dal giudice onorario su delega del giudice designato per la trattazione del ricorso proposto ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis. È stato quindi esaminato in camera di consiglio senza l’intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, secondo la disciplina dettata dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, inserito dalla L. di Conversione 18 dicembre 2020, n. 176. Ragioni della decisione 1. - Il primo motivo di ricorso pone la questione sopra indicata, che ha determinato l’assegnazione del ricorso stesso alle Sezioni unite. Il ricorrente denuncia la nullità del decreto impugnato e la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, cit., e D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 3, comma 4-bis, conv., con modif., in L. 13 aprile 2017, n. 46. Premette che l’art. 3, comma 4-bis, D.L. cit. prevede che Per la trattazione della controversia è designato dal presidente della sezione specializzata un componente del collegio , con disposizione speciale prevalente su quelle generali disciplinanti il rito camerale, di cui agli artt. 737 c.p.c. e ss., nonché sull’art. 168-bis dello stesso codice, disciplinante la nomina del giudice istruttore. Osserva poi che il giudice della protezione internazionale non può, a pena di nullità, omettere di fissare l’udienza per la comparizione delle parti tutte le volte che - come nella specie - manchi la videoregistrazione del colloquio del richiedente asilo con la Commissione territoriale, in quanto il legislatore ha inteso salvaguardare il principio di diretta percezione da parte del Giudice del racconto del richiedente la protezione internazionale, associando alle parole il volto, le espressioni, il tono della voce, la gestualità e ogni altro elemento di comunicazione non verbale che integra il mero apporto letterale del racconto trascritto , ritenendo insufficiente la mera lettura di un verbale redatto da altri. Conclude, perciò, che deve ritenersi necessario che almeno un componente del collegio giudicante sia osservatore diretto del richiedente nel momento in cui costui racconta la propria storia, così da poter riferire agli altri magistrati componenti anche quegli elementi non verbali, ma rilevanti, prima citati e dei quali costui ha avuto diretta percezione . Nella specie, invece, l’udienza con l’audizione del ricorrente era stata tenuta da un giudice onorario, che non faceva parte del collegio giudicante ed era stato a sua volta delegato dal giudice designato dal presidente per la trattazione della causa. 1.1. - La giurisprudenza di questa Corte, e in particolare della Prima Sezione civile, si è sin dall’inizio orientata nel senso di confermare la legittimità della prassi, seguita dalle sezioni specializzate di numerosi tribunali, di delegare l’udienza destinata all’audizione del richiedente asilo a un giudice onorario appartenente all’ufficio per il processo e non facente parte del collegio giudicante. Cass., Sez. VI-1, n. 3356 del 2019 e Sez. I, n. 4887 del 2020 hanno affermato che, in materia di protezione internazionale, non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario del tribunale, su delega del giudice professionale designato per la trattazione del ricorso, abbia proceduto all’audizione del richiedente, rimettendo poi la causa per la decisione al collegio della sezione specializzata, poiché il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, art. 10, recante riforma organica della magistratura onoraria, consente ai giudici professionali di delegare compiti e attività, compresa l’assunzione di testimoni, ai giudici onorari anche nei procedimenti collegiali, mentre l’art. 11 del medesimo decreto vieta l’assegnazione di affari ai giudici onorari solo per specifiche tipologie di giudizi, tra i quali non rientrano quelli di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis. Cass., Sez. I, n. 7878 del 2020 ha poi puntualizzato che l’estraneità al collegio giudicante del giudice onorario delegato all’audizione del richiedente asilo non assume rilievo rispetto al principio di immutabilità del giudice, di cui all’art. 276 c.p.c., dato che per i procedimenti camerali tale principio non opera con riferimento ad attività svolte in diverse fasi processuali. 1.2. - In controtendenza rispetto, al rapido consolidamento di questo orientamento, confermato da numerosi altri precedenti cfr., tra i più recenti, Cass., Sez. VI-1, nn. 28966 e 28917 del 2020 Sez. II, nn. 28366 e 26699 del 2020 Sez. I, nn. 26258, 26257 e 26119 del 2020 Sez. III, n. 24463 del 2020 , si è però posta la sentenza della Prima Sezione n. 24363 del 2020, nella quale si presta attenzione a un altro profilo della questione, quello della validità della delega conferita al giudice onorario, e ha concluso per la nullità della stessa - e della conseguente attività svolta dal giudice delegato - per violazione del principio delegata potestas delegari non potest, atteso che lo stesso giudice professionale, autore della delega, è a sua volta delegato dal collegio alla trattazione della causa la delega al giudice onorario sarebbe invece legittima - viene precisato - se provenisse direttamente dal collegio. È appunto l’affacciarsi di tale precedente dissonante, rispetto all’orientamento dominante, che ha reso opportuno l’intervento delle Sezioni unite. 1.3. - Queste sono dell’avviso che i rilievi svolti da tale precedente siano superabili e che vada confermato l’orientamento dominante. 1.3.1. - Detto orientamento muove dalla corretta considerazione che il giudice onorario legittimamente svolge attività istruttoria delegata dal giudice professionale, essendo ciò espressamente previsto dal già richiamato D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 10, commi 10 e 11, a mente dei quali 10. Il giudice onorario di pace coadiuva il giudice professionale a supporto del quale la struttura organizzativa è assegnata e, sotto la direzione e il coordinamento del giudice professionale, compie, anche per i procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, tutti gli atti preparatori utili per l’esercizio della funzione giurisdizionale da parte del giudice professionale, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli, all’approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti. Il giudice onorario può assistere alla camera di consiglio. 11. Il giudice professionale, con riferimento a ciascun procedimento civile e al fine di assicurarne la ragionevole durata, può delegare al giudice onorario di pace, inserito nell’ufficio per il processo, compiti e attività, anche relativi a procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, purché non di particolare complessità, ivi compresa l’assunzione dei testimoni, affidandogli con preferenza il compimento dei tentativi di conciliazione, i procedimenti speciali previsti dall’art. 186-bis c.p.c. e art. 423 c.p.c., comma 1, nonché i provvedimenti di liquidazione dei compensi degli ausiliari e i provvedimenti che risolvono questioni semplici e ripetitive . L’assunzione dell’audizione del richiedente asilo rientra senza dubbio tra i compiti delegabili al giudice onorario, attesa l’evidente analogia con l’assunzione dei testimoni e il carattere esemplificativo dell’elencazione di cui sopra. 1.3.2. - Nè la validità del processo è inficiata dalla circostanza che il giudice onorario, delegato all’attività istruttoria, non fa poi parte del collegio giudicante. Da tempo, infatti, è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’avviso che nei procedimenti camerali - qual è quello di cui qui si discute, ai sensi del D.Lgs. n. 13 del 2017, art. 3, comma 4-bis, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 9, citt. - il principio dell’immutabilità del giudice, sancito dall’art. 276 c.p.c., opera con esclusivo riferimento al momento in cui la causa è introitata in decisione, e pertanto non viene violato per il fatto che il collegio in tale momento abbia una composizione diversa da quella di precedenti fasi processuali Cass., Sez. nn. 545 del 1981, 2350 del 1990, 19216 del 2005 Sez. II, n. 4527/1984 , sicché non rileva la circostanza che il giudice che ha proceduto all’attività istruttoria non faccia poi parte del collegio giudicante Cass., Sez. I, nn. 7757 del 1990, 20166 del 2004, 5060 del 2007, 16738 del 2011, tutte in tema di procedura prefallimentare, caratterizzata appunto dallo svolgimento di una fase istruttoria davanti al giudice delegato, la cui presenza nel collegio operante nella fase successiva, quella della decisione, non è ritenuta indispensabile . La rilevanza dell’articolazione del giudizio civile in fasi, ai fini del principio di immodificabilità del giudice, è del resto esplicitata nella stessa disciplina fondamentale dell’immutabilità del giudice nel processo civile, quella dettata per il rito ordinario dall’art. 276 c.p.c., comma 1, secondo periodo a mente del quale alla decisione possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione , non anche all’istruzione. 1.3.3. - La tesi, poi, del carattere sub-delegato dell’attività del giudice onorario assegnato all’ufficio per il processo, formulata da Cass. 24363/2020, cit., e contestata dal Procuratore generale nelle sue conclusioni scritte, non persuade. Il D.L. n. 13 del 2017, art. 3, comma 4-bis, riportato testualmente sopra, al § 1 della narrativa in fatto parla di designazione, disposta dal presidente della sezione specializzata in favore di un componente del collegio, per la trattazione della controversia non parla cioè di delega, come invece si legge, ad esempio, nell’art. 350 c.p.c., comma 1, sul giudizio di appello il presidente del collegio può delegare per l’assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti , o nella L. Fall., art. 15, commi 2 e 6, nel testo attualmente in vigore, quanto al procedimento prefallimentare se vi è delega alla trattazione ai sensi del comma 6 Il tribunale può delegare al giudice relatore l’audizione delle parti . Nè trova qui applicazione la previsione della delega dell’assunzione dei mezzi istruttori disposta dal presidente del collegio in favore di uno dei suoi componenti, ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 3, comma 2, con riferimento al rito sommario di cognizione rito che nelle controversie di protezione internazionale non trova più applicazione, a seguito dell’abrogazione dell’art. 19 del medesimo decreto ad opera del D.L. n. 13 del 2017, che ha dedicato al rito della protezione internazionale una disciplina apposita, contenuta appunto nel già richiamato art. 3, comma 4-bis, nonché nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, inserito dall’art. 6, comma 1, lett. g . La designazione, com’è noto, è istituto diverso dalla delega quest’ultima consiste nel conferimento al delegato dell’esercizio di un potere che spetta al delegante la prima, invece, consiste nella indicazione del soggetto investito di un potere che è sin dall’origine suo, non già del designante. Il legislatore ha cioè stabilito che, di regola, la trattazione della controversia di protezione internazionale non sia collegiale, bensì affidata ad uno dei componenti del collegio, così come, nel rito ordinario di cognizione, la trattazione della causa non è compito del collegio, bensì del giudice istruttore, che non è un delegato del collegio. La trattazione di cui al D.L. n. 13 del 2017, art. 3, comma 4-bis, comprende certamente l’audizione del richiedente asilo e l’attività istruttoria in generale. Il termine trattazione è di per sé suscettibile di accezione ampia, come conferma l’esempio dei già richiamati commi secondo e sesto della L. Fall., art. 15 la trattazione ai sensi del comma 6 , richiamata al comma 2, infatti, testualmente comprende l’audizione delle parti e si estende anche all’ammissione e all’espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio comma 6 . Nulla lascia intendere che nell’art. 3, comma 4-bis, cit., il termine sia stato invece usato in una particolare accezione restrittiva, che del resto contraddirebbe le dichiarate finalità di semplificazione ed accelerazione delle procedure poste a base del decreto-legge. Il componente del collegio giudicante, designato dal presidente della sezione per la trattazione, è dunque titolare di poteri propri, includenti anche l’assunzione dell’audizione del richiedente asilo. Questa, pertanto, ben può essere da lui delegata al giudice onorario senza che sia violato il divieto di subdelega. 1.3.4. - Resta da darsi carico dell’argomento usato con maggior convinzione dal ricorrente per contestare la legittimità dell’assunzione dell’audizione del richiedente asilo ad opera del giudice onorario inserito nell’ufficio per il processo argomento consistente, come si è visto, nella necessità che il giudice che ha assunto l’audizione faccia poi parte del collegio giudicante - dal quale invece è escluso il giudice onorario delegato - affinché possa riferire agli altri componenti del collegio quegli elementi di comunicazione non verbali , che egli avrebbe avuto l’opportunità di cogliere e la cui valorizzazione sarebbe a fondamento della stessa previsione della videoregistrazione del colloquio con la commissione territoriale, nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, cit., nonché dell’obbligo di rinnovare l’audizione, in caso di mancanza della videoregistrazione, davanti al tribunale ai sensi dell’art. 35-bis, comma 11. Ora, se è vero che un riferimento ai risvolti non verbali delle dichiarazioni del richiedente asilo figura effettivamente nel precedente di questa Corte richiamato dal ricorrente Cass., Sez. I, n. 17717 del 2018 , è anche vero che tale riferimento non è stato operato a dimostrazione della necessità del rinnovo dell’audizione da parte del tribunale, dato che il precedente in questione ha poi concluso, al contrario, nel senso che la non disponibilità della videoregistrazione del colloquio del richiedente con la commissione territoriale non impone, di per sé, il rinnovo del colloquio con il tribunale, bensì la sola convocazione dell’udienza di comparizione delle parti, come testualmente disposto dal richiamato comma 11 dell’art. 35-bis. In ogni caso, gli elementi di comunicazione non verbali delle dichiarazioni orali non ricevono, nel processo civile, la valorizzazione pretesa dal ricorrente, come è dimostrato dal fatto che l’ordinamento processuale civile non prevede che del collegio giudicante faccia necessariamente parte il giudice che ha proceduto all’istruzione, secondo quanto già osservato sopra § 1.3.2 . Nè potrebbe ritenersi che tale regola, valevole in generale per il processo civile, sia derogata nello specifico campo della protezione internazionale. Manca, invero, qualsiasi dato testuale che lo autorizzi e mancano, altresì, indicazioni o spunti ermeneutici in tal senso negli stessi lavori preparatori della disciplina legislativa di riferimento, i quali non contengono alcun richiamo agli elementi di comunicazione non verbali, valorizzati dal ricorrente. Nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del D.L. n. 13 del 2017, la nuova previsione poi di fatto, peraltro, mai attuata della videoregistrazione del colloquio con la commissione territoriale è motivata, assieme ad altre novità introdotte dal medesimo decreto, esclusivamente con generiche finalità acceleratorie con le quali peraltro contrasterebbero, come già si è osservato, le invocate modalità procedurali . 1.4. - Il primo motivo di ricorso va pertanto respinto. 2. - Con il secondo motivo, denunciando omesso esame di fatto decisivo, si lamenta che il tribunale non abbia tenuto in considerazione la minore età del ricorrente, alla data della fuga dal suo paese, quale elemento di vulnerabilità ai fini del riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari. 2.1. - Il motivo è inammissibile per genericità. Non è infatti chiarito dal ricorrente perché la sua minore età non al momento del rimpatrio, bensì al momento della fuga dal paese di origine sia rilevante ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, più specificamente ai fini della esposizione - in caso di rimpatrio - al rischio di riduzione del godimento dei suoi diritti fondamentali al di sotto della soglia minima della dignità umana, come ritenuto necessario dalla giurisprudenza di questa Corte per tutte, Cass., Sez. I, n. 4455 del 2018 e Cass., Sez. U., n. 29459 del 2019 . 3. - Il ricorso va in conclusione respinto. In mancanza di attività difensiva della parte intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.