



Processo civile telematico | 15 Febbraio 2021
L’unico indirizzo PEC rilevante ai fini processuali è quello che il difensore ha indicato all’Ordine di appartenenza
di La Redazione
Oggi l’unico indirizzo PEC rilevante ai fini processuali è quello che il difensore ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza (c.d. domicilio digitale). Inoltre, il difensore non ha più l’obbligo di indicare tale indirizzo nell’atto di parte, dovendo indicare, piuttosto, il proprio codice fiscale, valendo questo come criterio di univoca individuazione dell’utente SICID.

(Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 3685/21; depositata il 12 febbraio)








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