Sospensione delle esecuzioni immobiliari sulla prima casa. Uno schema operativo

È noto che la normativa emergenziale connessa al COVID-19 abbia definito due pause importanti in materia lato sensu esecutiva quella del rilascio degli immobili e quella delle esecuzioni immobiliari. Lo stop dura fino al 30 giugno 2021.

Il c.d. Decreto Milleproroghe segue la stravaganza linguistica del legislatore nostrano. More italico, un articolo intitolato alla Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti si occupa anche di sospensione degli sfratti e dei pignoramenti detto in senso volutamente poco tecnico . Il vezzo dei provvedimenti confusionari, del resto, trova conferma nella stessa titolazione del provvedimento decreto-legge 31 dicembre 2020, numero 183, recante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione UE, EURATOM 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione Europea . Quale legislatore è senza peccato? Scagli la prima pietra. Stiamo alla seconda, la sospensione concerne le procedure esecutive che abbiano ad oggetto immobili adibiti a prima casa dell’esecutato. Come opera questa sospensione? Sembra di poter dire che operi d’ufficio, di talché sarà onere del giudice disporre, e della cancelleria notificare, il rinvio delle udienze calendarizzate fino alla scadenza della sospensione sennonché, il marasma di taluni uffici esecuzioni immobiliari nonostante la piena efficienza di altri consiglia di definire un percorso agile per prevenire che a sospensione conclusa o perfino a sospensione operante si creino incertezze operative. Tanto più che si vogliono tutelare persone che versano in una condizione meritevole di attenzione da parte del legislatore. Nel minor formalismo rispetto ad altri contesti del processo esecutivo trova facilmente spazio un’istanza, diretta al giudice, per la dichiarazione della sospensione e l’adozione delle conseguenti determinazioni in ordine a quanto calendarizzato per il periodo di interruzione delle procedure. L’avvocato potrà depositare un’istanza strutturata sul seguente modello. TRIBUNALE DI UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI R.G.Es. ---/--- dott. --- Istanza di sospensione ex articolo 13, co. 14, D.L. 31 dicembre 2020, numero 183 Per il sig. TIZIO, con l’avv. . debitore esecutato Premesso che IN FATTO - è pendente la procedura esecutiva in epigrafe, che vede come debitore esecutato il sig. TIZIO - è oggetto del pignoramento l’immobile sito in ---, adibito a prima casa dal sig. TIZIO - la prossima udienza dovrebbe essere celebrata in data ---, e dunque prima del 30 giugno 2021 - in relazione a detta udienza le parti sono state chiamate a svolgere i seguenti adempimenti - a titolo esemplificativo o deposito note difensive o comparizione delle parti. IN DIRITTO - con D.L. 17 marzo 2020, numero 18 convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, numero 27 , all’articolo 54 ter è stata disposta la sospensione fino al 31 dicembre 2020 delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto immobili adibiti a prima casa del debitore esecutato - con D.L. 31 dicembre 2020, numero 183, all’articolo 13, co. 14, si è modificato l’articolo 54 terdecies cit. e per gli effetti la sospensione è stata rideterminata, con durata fino 30 giugno 2021 - è dunque diritto dell’istante beneficiare della sospensione. TANTO PREMESSO Voglia la S.V. Ill.ma 1. dichiarare la sospensione della procedura esecutiva R.G.Es. ----/----, fino al 30.06.2021 2. disporre che le determinazioni relative alla fissazione della prossima udienza e agli adempimenti ad essa relativi vengano definiti con nuovo provvedimento, da adottarsi dopo il 30.06.2021. Con osservanza Una proposta utile per tutti i colleghi impegnati in esecuzioni immobiliari aventi le caratteristiche del caso al meno, un memo per giudici e cancellerie.