



impugnazioni | 18 Gennaio 2021
Inammissibili in sede di legittimità le censure sulla CTU ove la parte non le abbia adeguatamente mosse in sede di merito
di Rosa Villani - Avvocato
Fermo restando il principio affermato da questa Corte secondo cui «allorchè ad una consulenza tecnica d’ufficio siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte, il giudice che intende disattenderle ha bisogno di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente ove questi, a sua volta non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte», l’inadeguata prospettazione della doglianza, con riferimento all’omessa indicazione delle argomentazioni svolte dal consulente tecnico di ufficio e delle critiche mosse dal consulente di parte, rende la censura inammissibile.

(Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 643/21; depositata il 15 gennaio)








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