Chiamata in garanzia dell’assicurazione del Condominio e spese giudiziali

In applicazione del principio di causalità, l’onere delle spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, va posto a carico della parte soccombente che ha provocato la chiamata, una volta rigettata la domanda principale, anche se l’attore soccombente non ha formulato alcuna domanda nei confronti del terzo.

Così ha deciso la Suprema Corte, con ordinanza n. 511/21, dirimendo un caso di risarcimento danni condominiali da infiltrazioni di acque reflue. La vicenda risale all’anno 2001, allorquando un appartamento adibito a B& amp B veniva allagato da liquidi provenienti dalla fognatura condominiale i titolari della società, conduttori del bene, citavano in giudizio sia la proprietà che il condominio, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti. In primo grado intervenivano anche i singoli condomini dello stabile, oltre alla compagnia di assicurazione del condominio e, all’esito dell’istruttoria, il Tribunale partenopeo condannava l’Ente di gestione al risarcimento del danno e l’assicurazione a tenere quest’ultimo indenne dalla condanna. Tra conduttore e locatari veniva dichiarata la cessata materia del contendere posto che, nelle more, era tra di loro intervenuta una transazione. L’Assicurazione impugnava la sentenza contestando la sussistenza della garanzia mentre i soci del B& amp B società medio tempore cessata e cancellata dal registro delle imprese formulavano autonomo appello, in cui si dolevano del quantum del risarcimento. I singoli condomini resistevano agli appelli e la Corte di merito accoglieva le eccezioni della Compagnia, rigettando quelle dei danneggiati, che venivano anche condannati, in solido con i condomini ed il Condominio , al rimborso delle spese del doppio grado di giudizio, in favore dell’assicurazione sui medesimi soci, inoltre, veniva addossato l’onere della refusione delle spese del giudizio di appello, in favore dei condomini. I soci del B& amp B hanno impugnato la pronuncia innanzi alla Suprema Corte, affidando il ricorso a 2 motivi di diritto. Con il primo hanno denunciato la violazione degli artt. 91 c.p.c. e 92 c.p.c., secondo la modifica introdotta nel 2014, contestando la condanna al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio in favore dell’assicurazione e dei condomini e deducendo che la questione trattata con riferimento alla posizione dei soci di società cancellata, era da qualificare come di assoluta novità. In conseguenza, la Corte partenopea avrebbe dovuto applicare la compensazione delle spese di lite . Sul punto, la Corte ha rilevato l’inammissibilità della doglianza, trattandosi di giudizio instaurato, in primo grado, nell’anno 2001, ed al quale non poteva certamente applicarsi la previsione di cui all’art. 92 c.p.c., sulla compensazione, siccome introdotta dal Legislatore nel 2014. Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione dell’art 91 c.p.c., in relazione all’art 106 c.p.c., in merito alla condanna in solido alla refusione delle spese in favore della chiamata , rilevando che in parziale riforma della pronuncia di primo grado, l’assicurazione era stata ritenuta esclusa dall’onere di manleva del Condominio, ma quest’ultimo era comunque stato condannato al risarcimento del danno, in entrambi i gradi di giudizio. Le spese di lite, dunque, andavano poste a carico dei soccombenti condominio e condomini poiché la domanda del B& amp B era stata accolta e le spese della terza chiamata in garanzia dovevano gravare sulla parte che aveva provveduto alla stessa chiamata. Tale ragionamento è stato ritenuto fondato dal Supremo Consesso il quale ha confermato il consolidato orientamento secondo il quale le spese processuali sostenute dal chiamato in causa, debbono essere rifuse dalla parte soccombente che ha azionato una pretesa rivelatasi infondata, ovvero, da quella che ha resistito ad una pretesa rivelatasi fondata. Colui che abbia visto accogliere la propria richiesta, seppure parzialmente, non può, quindi, essere condannato a rimborsare le spese di lite sostenute dal terzo chiamato in garanzia, laddove venga rigettata la domanda di manleva formulata dal convenuto, nei confronti del chiamato. Il motivo è stato, pertanto, accolto e la Corte ha statuito anche nel merito, non palesandosi necessità di ulteriori accertamenti in fatto, disponendo che le spese del giudizio di primo grado, liquidate in favore della Compagnia di assicurazione, erano da porre a carico del Condominio e dei singoli condomini, in solido tra loro.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 2 dicembre 2020 – 14 gennaio 2021, n. 511 Presidente Lombardo – Relatore Criuscuolo Fatto e diritto Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in merito alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali del secondo grado di giudizio in favore sia della compagnia di assicurazione che degli interventori volontari. Si deduce che alla luce dell’art. 92 c.p.c., quale modificato dalla L. n. 162 del 2014 di conversione del D.L. n. 132 del 2014, i casi di compensazione sono limitati, e tra questi rientrano anche quello della assoluta novità della questione trattata e del mutamento della giurisprudenza. Nella fattispecie, l’appello era stato proposto nel luglio del 2013 allorquando erano passati solo pochi mesi dall’intervento delle Sezioni Unite in materia di effetti della cancellazione della società sui rapporti facenti capo alla stessa. Dopo avere ripercorso l’evoluzione della giurisprudenza in merito alla posizione dei soci della società cancellata, si richiama la peculiare vicenda della società attrice, laddove la scelta del liquidatore di chiedere la cancellazione era stata oggetto di opposizione da parte dei ricorrenti, opposizione però rigettata, e si chiede pertanto di cassare la decisione gravata nella parte in cui ha escluso la compensazione delle spese del giudizio di appello. Il motivo è inammissibile. Ed, infatti, premesso che alla fattispecie non risulta applicabile la previsione di cui all’art. 92 c.p.c. nella formulazione introdotta dal legislatore nel 2014, occorrendo invece far riferimento alla originaria formulazione della norma che richiedeva la presenza di giusti motivi e ciò alla luce della data di introduzione del giudizio in primo grado risalente al 24 luglio 2001 , va ribadito il costante orientamento di questa Corte secondo cui Cass. n. 11329/2019 la facoltà di disporre la compensazione delle spese tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione conf. Cass. S.U. n. 14989/2005 Cass. n. 7607/2006 . Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 106 c.p.c., in merito alla condanna in solido dei ricorrenti alla refusione delle spese in favore della terza chiamata. La Corte d’appello, infatti, nell’accogliere il gravame della compagnia, ha altresì escluso che la stessa fosse tenuta a manlevare il condominio dai danni cagionati alla società. Tuttavia, ha posto a carico dei ricorrenti anche le spese del giudizio di primo grado, omettendo di considerare che la sentenza di primo grado favorevole alla società, di cui i ricorrenti sono successori, è stata confermata quanto alla condanna del condominio. Ne deriva che le spese di lite andavano invece poste a carico dei soccombenti condominio e condomini intervenuti , posto che, essendo stata ritenuta fondata la domanda dell’attrice, le spese sostenute dalla terza chiamata dovevano gravare sulla parte che aveva provveduto alla chiamata stessa. Il motivo è fondato. Costituisce principio fermo nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui cfr. Cass. n. 2492/2016 in tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l’attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo. A tale regola fa eccezione la sola ipotesi in cui la chiamata in garanzia si palesi manifestamente infondata, posto che in tale ipotesi cfr. Cass. n. 10070/2017 la palese infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato comporta l’applicabilità del principio di soccombenza nel rapporto processuale instauratosi tra loro, anche quando l’attore sia, a sua volta, soccombente nei confronti del convenuto chiamante, atteso che quest’ultimo sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale conf. Cass. n. 8363/2010 Cass. n. 12235/2003 . A diversa conclusione deve però pervenirsi nel caso in cui, pur rivelandosi infondata la domanda di garanzia, la domanda attorea in primo grado sia stata accolta, come appunto accaduto nella fattispecie, seppure in misura inferiore rispetto a quanto richiesto, dovendosi fare applicazione del diverso principio Cass. n. 5262/2001 per cui le spese processuali sostenute dal chiamato in causa debbono essere rifuse salva l’ipotesi di compensazione integrale dalla parte soccombente, e quindi da quella che ha azionato una pretesa rivelatasi infondata, ovvero da quella che ha resistito ad una pretesa rivelatasi fondata. Ne consegue che l’attore, il quale abbia visto accolta la propria domanda contro almeno uno dei convenuti, non può essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dal terzo chiamato in causa, laddove venga rigettata la domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti del chiamato. Il motivo di ricorso, specificamente volto a contestare la sola condanna dei soci alle spese anche del giudizio di primo grado, deve quindi essere accolto, e non palesandosi la necessità di accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito disponendosi che le spese del giudizio di primo grado, come liquidate nella sentenza impugnata in favore di Generali Italia S.p.A., siano poste in solido a carico del condominio in OMISSIS e dei condomini intervenuti. Atteso il parziale accoglimento del ricorso, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese del presente giudizio, confermandosi la regolamentazione delle spese per i precedenti gradi, come operata dal giudice di appello, fatta eccezione di quanto conseguenza dell’accoglimento del secondo motivo di ricorso. P.Q.M. Accoglie il secondo motivo di ricorso, e dichiarato inammissibile il primo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito, pone le spese del giudizio di primo grado, come liquidate dal giudice di appello in favore di Generali Italia S.p.A., in solido a carico del Condominio in OMISSIS e dei condomini intervenuti Compensa le spese del presente giudizio tra parte ricorrente e parte controricorrente e gli intimati, confermando per il resto la regolamentazione delle spese di lite come operata per le fasi di merito dalla sentenza impugnata, fatta eccezione di quanto disposto in conseguenza dell’accoglimento del secondo motivo di ricorso.