



mediazione | 11 Gennaio 2021
Opposizione a decreto ingiuntivo: l’onere di promuovere la procedura di mediazione spetta alla parte opposta
di La Redazione
Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010 i cui giudizi siano introdotti con decreto ingiuntivo, «una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo».

(Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 159/21; depositata l’8 gennaio)








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