Valido l’alcoltest effettuato subito dopo l’avviso all’automobilista di potersi avvalere di un difensore

Smentita la tesi con cui i Giudici di merito hanno motivato l’annullamento del verbale. Illogico ritenere invalido il rilevamento dell’alcol solo perché effettuato senza far passare tra i 23 e i 29 minuti dall’avviso al conducente di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Legittimo l’alcoltest effettuato sull’automobilista subito dopo l’avviso relativo alla possibilità di chiedere l’assistenza di un legale. Illogico pretendere che gli agenti attendano oltre venti minuti, così da consentire il possibile arrivo del difensore, prima di effettuare il controllo Cassazione, ordinanza n. 28/21, depositata oggi . A salvare l’automobilista, accusato di avere guidato dopo avere ingerito rilevanti sostanze alcoliche, provvedono i Giudici di merito, sancendo l’ annullamento del verbale poiché invalido il rilevamento dell’alcol, effettuato alle 12.10 e senza attendere il decorso di 23-29 minuti dall’avviso effettuato al conducente, alle 11.50, di farsi assistere da un difensore di fiducia . Questa decisione viene contestata duramente dal Comune, che, tramite il proprio legale, ritiene priva di senso la visione secondo cui la pattuglia avrebbe dovuto, prima di sottoporre l’automobilista alla prova alcolimetrica, attendere un tempo compreso fra ventitré e ventinove minuti dal rilascio dell’avviso . Per fare chiarezza, comunque, dalla Cassazione tengono a ribadire che in materia di accertamento della guida in stato di ebbrezza si è chiarito che l’accertamento strumentale di tale stato cosiddetto alcooltest costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile , cui il difensore può assistere senza diritto di essere previamente avvisato, dovendo la polizia giudiziaria unicamente avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia . Inoltre, è stato anche precisato che la normativa impone sì che al soggetto sottoposto ad accertamento alcolemico sia dato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore ma ciò non comporta che i verbalizzanti debbano attendere l’arrivo del difensore, eventualmente nominato, per procedere alla effettuazione del test . E comunque il decorso di un intervallo temporale tra la condotta di guida incriminata e l’esecuzione del test alcolimetrico è inevitabile e non incide sulla validità del rilevamento alcolemico . Ciò che conta, però, chiariscono dalla Cassazione, è che non è assolutamente previsto che una volta dato l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, si debba attendere un intervallo temporale minimo di 23-29 minuti dall’avviso stesso prima di procedere all’esecuzione di un valido alcoltest sull’automobilista. Di conseguenza, l’esame può comunque essere utilizzato ai fini dell’accertamento dell’illecito amministrativo previsto dal Codice della strada. In questo caso specifico l’automobilista non ha contestato la circostanza di essere stato ripetutamente avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore ma ha richiamato invece l’assunto che i verbalizzanti avrebbero dovuto attendere l’arrivo del difensore , assunto assolutamente privo di fondamento, concludono dalla Cassazione, fornendo un chiaro indirizzo per i Giudici del Tribunale, chiamati a riesaminare la vicenda.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 10 luglio 2020 – 7 gennaio 2021, numero 28 Presidente Lombardo – Relatore Casadonte Rilevato che -il Comune di Mogliano Veneto ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Treviso che conferma l'annullamento del verbale di contestazione della guida in stato di abbrezza ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lett.a C.d.S. per avere ritenuto invalido il rilevamento dell'alcol effettuato alle 12.10 senza attendere il decorso di 23-29 minuti dall'avviso effettuato all'interessato alle 11.50 di farsi assistere da un difensore di fiducia -la cassazione è chiesta sulla base di cinque motivi -non ha svolto attività difensiva l'intimato Gi. Of. Considerato che - con il primo motivo si denuncia, in relazione all'articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 186, comma 4, C.d.S., articolo 354 cod. proc. penumero , articolo 356 cod. proc. penumero , articolo 114 disp. att. cod. proc. penumero per avere il giudice d'appello assunto a parametro normativo disposizioni che si applicano solo alle procedure sanzionatorie sconfinanti dell'illecito penale e non a quelle di rilevanza amministrativa -con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ. , la violazione del combinato disposto degli artt. artt. 186, comma 4, C.d.S., articolo 354 cod. proc. penumero , articolo 356 cod. proc. penumero , articolo 114 disp. att. cod. proc. penumero , per avere sostenuto che la pattuglia avrebbe dovuto prima di sottoporre l'Of. a prova alcolimetrica attendere un tempo compreso fra 23 e 2.9 minuti dal rilascio dell'avviso ex articolo 114 disp. att. cod. proc. penumero -con il terzo motivo si denuncia, in relazione all'articolo 360, comma 1, numero 4, cod. proc. civ., la censura svolta nei precedenti motivi primo e secondo, la quale viene in tale mezzo articolata dal punto di vista della nullità della sentenza per mera apparenza della motivazione -con il quarto motivo si denuncia, in relazione all'articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc.civ., la violazione del combinato disposto degli artt. 186, comma 4, C.d.S., articolo 354 cod. proc. penumero , articolo 356 cod. proc. penumero , articolo 114 disp. att. cod. proc. penumero per avere erroneamente ritenuto che fra l'avviso ai sensi dell'articolo 114 disp. att. cod. proc. penumero e la sottoposizione dell'Of. al test alcolimetrico sia passato un intervallo temporale di venti minuti anziché uno maggiore essendo stato rilasciato il primo avviso alle ore 11.40/11.45 -con il quinto motivo si denuncia, in relazione all'articolo 360, comma 1, numero 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per apparenza della motivazione in relazione all'assunto che nell'iter accertativo ex articolo 186 comma 4 C.d.S. , l'avviso ai sensi dell'articolo 114 disp. att. cod. proc. penumero può essere valorizzato solo se rilasciato dopo il pre-test quale termine utile di decorrenza dell'intervallo di 23/29 minuti quale intervallo temporale da attendere prima di dare avvio all'esame alcolimetrico -i motivi, tutti logicamente connessi possono essere valutati congiuntamente e sono fondati -in materia di accertamento della guida in stato di ebbrezza ai sensi dell'articolo 186 C.d.S. e dell'articolo 379 del Regolamento del Codice della strada, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'accertamento strumentale di tale stato cosiddetto alcooltest costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile cui il difensore può assistere senza diritto di essere previamente avvisato, dovendo la polizia giudiziaria unicamente avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia Sez. 4, numero 7967 del 06/12/2013, dep. 19/02/2014, Zanutto, Rv. 25861401 -in particolare è stato chiarito cfr. Cass. 41178/2017 che la disciplina di cui agli artt. 354 e 356 cod. proc. penumero impone che al soggetto sottoposto ad accertamento alcolemico sia dato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore ma ciò non comporta che i verbalizzanti debbano attendere l'arrivo del difensore eventualmente nominato, per procedere alla effettuazione del test -è stato altresì precisato - in relazione ad una fattispecie nella quale, dal momento in cui l'imputato si trovava alla guida e quello di esecuzione delle due prove di alcoltest, erano intercorsi, rispettivamente, 23 e 29 minuti - che il decorso di un intervallo temporale tra la condotta di guida incriminata e l'esecuzione del test alcolimetrico è inevitabile e non incide sulla validità del rilevamento alcolemico cfr. Cass. 21991/2012 ed il principio è stato ribadito in una fattispecie in cui l'intervallo temporale era stato di trenta minuti Cass. 13999/2014 -ciò posto, tuttavia, va osservato che, diversamente da quanto sostenuto nella sentenza impugnata a pag. 3, non è previsto dalle disposizioni sostanziali e processuali sin qui richiamate né è stato sostenuto nella giurisprudenza di legittimità pure richiamata dalla pronuncia impugnata [cfr. Cass. 21991/2013 rectius 2012 , e numero 13999/2014] che, una volta dato l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, si debba attendere un intervallo temporale minimo di 23/29 minuti dall'avviso stesso prima di procedere all'esecuzione di un valido alcoltest, con la conseguenza che in difetto l'esame non può essere utilizzato ai fini dell'accertamento dell'illecito amministrativo di cui all'articolo 186 comma 2, lett. a -peraltro, nel caso di specie l'opponente non ha contestato la circostanza di essere stato ripetutamente avvisato della suddetta facoltà, avendo fondato l'opposizione sull'assunto che o verbalizzanti avrebbero dovuto attendere l'arrivo del difensore, tesi che la giurisprudenza ha già chiarito essere infondata - in considerazione di quanto sin qui considerato, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Treviso, in persona di altro magistrato che riesaminerà l'opposizione alla luce dei sopra richiamati principi di diritto e provvedere altresì alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie per quanto di ragione, cassa e rinvia al Tribunale di Treviso in persona di altro magistrato anche per le spese del giudizio di legittimità.