Decreto Ristori e rilascio della formula esecutiva digitale

Il decreto Ristori è stato convertito lo scorso 18 dicembre con l’inserimento nell’articolo 23 del comma 9-bis, il quale prevede che il difensore possa ottenere il rilascio della copia esecutiva digitale delle sentenze e dei provvedimenti da mettere in esecuzione.  

Ildecreto Ristori d.l. numero 137/2020 è statoconvertitolo scorso 18 dicembre, con l’inserimento nell’articolo 23 del comma 9-bis, il quale prevede che il difensore possa ottenere ilrilascio della copia esecutiva digitaledelle sentenze e dei provvedimenti da mettere in esecuzione. Il comma 9-bis prevede che «Lacopia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimentidell’autorità giudiziaria di cui all’articolo 475 c.p.c.puòessere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informaticopreviaistanza, da depositare in modalità telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento. La copia esecutiva di cui al primo periodo consiste in un documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice, in calce ai quali sono aggiunte l’intestazione e la formula di cui all’articolo 475, comma 3, c.p.c.e l’indicazione della parte a favore della quale la spedizione è fatta. Il documento informatico così formato èsottoscritto digitalmente dal cancelliere. La firma digitale del cancelliere tiene luogo, ai sensi dell’articolo 24, comma 2, del CAD, di cui aldecreto legislativo 7 marzo 2005, numero 82, del sigillo previsto dall’articolo 153, comma 1, secondo periodo, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, numero 1368. Ildifensoreo il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio possonoestrarre dal fascicolo informatico il duplicato e la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico. Lecopieanalogiche e informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell’attestazione di conformità a norma dell’articolo 16-undeciesdel decreto-legge 18 ottobre 2012, numero 179, convertito, con modificazioni, dallalegge 17 dicembre 2012, numero 221,equivalgono all’originale». Fonte ilprocessotelematico.it