Protezione internazionale: inammissibile il ricorso in Cassazione se la procura è anteriore al provvedimento impugnato

In materia di protezione internazionale, è inammissibile il ricorso per cassazione in cui la procura alle liti indichi come data del suo conferimento – certificata dal difensore - un giorno anteriore a quello di pubblicazione del decreto impugnato, non assolvendo la funzione certificatoria del legale la sola autentica della firma.

Si è così espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26890/20, depositata il 26 novembre. La vicenda. Una cittadina straniera ricorre in Cassazione avverso il decreto del Tribunale reiettivo della sua domanda di protezione internazionale o di riconoscimento di quella umanitaria. Il ricorso è dichiarato inammissibile dai Giudici Supremi, posta l’inadeguatezza della procura speciale allegata all’atto introduttivo, recante una data di rilascio anteriore all’adozione e pubblicazione del decreto impugnato. Data di rilascio della procura e funzione certificatoria del legale. Risulta pertanto violato – argomentano gli Ermellini – l’art. 35- bis , comma 13, quinto periodo del d.lgs. n. 25/2008, secondo cui la procura alle liti per proporre ricorso in cassazione avverso il decreto del tribunale, deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato a tal fine, è il difensore che certifica la data di rilascio in suo favore della procura. Si segnala, a questo proposito, la peculiare connotazione pubblicistica della certificazione demandata al difensore, quale atto di fidefacienza con particolare valore di riscontro che il conferimento della procura sia intervenuto posteriormente alla comunicazione del decreto impugnato. Indicazione del provvedimento da impugnare, non sana il vizio della procura. È altresì evidenziato come la mera indicazione nel testo della procura del provvedimento da impugnare, non consente di per sé di superare il vizio da cui è affetta la procura medesima. La normativa di riferimento citato art. 35– bis comma 13, quinto periodo d.lgs. n. 25/2008 , difatti, è volta ad evitare la prassi di rilasciare procure a ricorrere in Cassazione in un momento anteriore a quello della comunicazione del provvedimento oggetto di impugnazione. Ne deriva che anche la semplice erroneità della data in calce alla procura allegata all’atto di impugnazione, comporta l’impossibilità di accertare che la prescritta certificazione del difensore circa la data di rilascio, sia validamente intervenuta dopo la comunicazione del provvedimento impugnato. Da qui il conseguente vizio, come nel caso di specie, comportante positivamente l’inammissibilità del ricorso. Sulla scorta di ciò la Corte Suprema respinge il presente ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 27 ottobre – 26 novembre 2020, n. 26890 Presidente Ferro – Relatore Campese Fatti di causa 1. K.S. ricorre per cassazione, affidandosi a cinque motivi, avverso il decreto del Tribunale di Catanzaro n. 3224/2018, reiettivo - al pari di quanto già fatto dalla Commissione territoriale della sua domanda di protezione internazionale o di riconoscimento di quella umanitaria. Il Ministero dell’Interno è rimasto solo intimato. 1.1. Per quanto qui ancora di interesse, quel tribunale, tenuto conto del racconto della richiedente, giudicato inattendibile, e della concreta situazione socio-politica del suo Paese di provenienza Gambia , ha ritenuto insussistenti i presupposti necessari per il riconoscimento di ciascuna delle forme di protezione invocata. Ragioni della decisione 1. I formulati motivi di ricorso prospettano, rispettivamente I Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - Violazione e falsa applicazione di norme di diritto , ascrivendosi al tribunale di non aver disposto l’audizione della ricorrente, pur avendo giudicato, peraltro irragionevolmente, inattendibili le sue dichiarazioni innanzi alla Commissione territoriale e malgrado l’assenza in atti della videoregistrazione del suo colloquio innanzi a quest’ultima II Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 , assumendosi che la motivazione del decreto impugnato sarebbe apparente, affitta da contrasto irriducibile tra affermazioni perplessa ed obiettivamente incomprensibile avendo evidentemente sottovalutato le ragioni addotte a sostegno dei provvedimenti invocati dalla odierna ricorrente III Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alle seguenti norme art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28/07/1951 definizione del termine rifugiato art. 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, adottata all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10/12/1948 D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 definizioni , art. 3 esame dei fatti e delle circostanze , art. 5 responsabili della persecuzione o del danno grave , art. 7 atti persecuzione , 14-16-17 protezione sussidiaria D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 criteri applicabili all’esame delle domande D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, protezione umanitaria D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, comma 1 artt. 10, 32 e 2 Cost. IV Esclusione del diritto alla protezione sussidiaria invocata dalla ricorrente , censurandosi il mancato riconoscimento della menzionata protezione V Diniego della protezione umanitaria - Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 , criticandosi il mancato riconoscimento della protezione umanitaria. 2. L’odierno ricorso deve considerarsi inammissibile, posta la inadeguatezza della procura speciale allegata dal difensore quale ultimo foglio dell’atto spillato al ricorso , documento nel quale benché sia individuato il provvedimento da impugnarsi è così indicata la sua data di rilascio omissis . 2.1. Trattasi di data addirittura anteriore a quelle di decisione in camera di consiglio 15.10.2018 e successiva pubblicazione 16.10.2018 del decreto oggi impugnato, sicché risulta palesemente violato il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, quinto periodo, a tenore del quale, in relazione all’impugnazione del decreto reso dal tribunale ai sensi del primo periodo della medesima disposizione, è sancito che La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima . 2.1. Si osserva che questa Corte ha già statuito che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nella parte in citi stabilisce che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per tassazione debba essere conferita, a pena di inammissibilità, in data successiva alla comunicazione del decreto da parte della cancelleria, poiché tale previsione non determina una disparità di trattamento tra la parte privata ed il Ministero dell’interno, che non deve rilasciare procura, armonizzandosi con il disposto dell’art. 83 c.p.c., quanto alla specialità della procura, senza escludere l’applicabilità dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3 Cass. n. 17717 del 2018 e, in fattispecie analoga, Cass. 30620 del 2019 ha concluso per la inammissibilità della procura su foglio separato e spillato in calce, ma niente consente di dire che la procura sia stata giustappunto rilasciata dopo la comunicazione del provvedimento impugnato, atteso che sulla procura anzidetta non risulta apposta la data di conferimento, nè attestazione veruna . 2.2. Invero la specialità della norma deriva dalla peculiare connotazione pubblicistica che la c’edificazione , quale demandata al difensore, viene ad assumere nel contesto del conferimento della procura per esso, non si ha, invero, mera declinazione modale del sistema già congegnato all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3, e art. 125 c.p.c., comma 3, demandandosi, invece, al difensore un atto di fidefacienza, con peculiare valore di riscontro, che il conferimento della procura è avvenuto posteriormente alla comunicazione del decreto impugnato ne deriva che tale certificazione implica di necessità l’asseverazione qualificata - possibile solo in capo al difensore investito del mandato ad impugnare per cassazione ed a ciò abilitato - della presenza del richiedente protezione - di regola - nel territorio dello Stato, così formandosi un documento firmato, a sua volta, in presenza del difensore e nel preventivo accertamento dell’identità del sottoscrittore la locuzione impiegata certificazione , rinviando in modo specifico ad un unico soggetto autore della condotta, ed alla correlativa responsabilità, appare, invero, strettamente connessa ad un modo predeterminato, scelto dalla legge, di far risultare la posteriorità del mandato rispetto alla comunicazione del decreto, perciò integrando direttamente, accanto ad una funzione di controllo - come visto - della sottoscrizione e della sua provenienza e, con essa, della volontà di impugnare, ex art. 83 c.p.c. , una speciale potestà asseverativa, di fidefacienza, conferita ex lege al difensore abilitato. 2.3. Per mera completezza, infine, è doveroso evidenziare che la mera indicazione, nel testo della procura de qua, del provvedimento da impugnare, non consente, da sola, di superare il peculiare vizio diverso da quello esaminato da Cass. n. 15211 del 2020, in cui la procura ad esso relativa, ancorché rilasciata su un foglio materialmente congiunto al medesimo ricorso e recante una data successiva al deposito del decreto impugnato, non indicava gli estremi di tale provvedimento, nè altri elementi idonei ad identificarlo, come il numero cronologico ovvero la data del deposito o della comunicazione da cui è affetta la procura in esame, atteso che il menzionato art. 35-bis, comma 13, quinto periodo, è evidentemente volto ad evitare eventuali prassi di rilascio della procura a ricorrere in Cassazione in un momento anteriore a quello della comunicazione del decreto oggetto di impugnazione. Pertanto, anche l’eventuale semplice erroneità della data in calce alla procura portata sull’atto d’impugnazione di causa importa, necessariamente, l’impossibilità di accertare come validamente intervenuta dopo la comunicazione del provvedimento impugnato la prescritta apposita certificazione del difensore circa la data di sua rilascio, con il conseguente vizio comportante positivamente l’inammissibilità del ricorso. 2.4. In definitiva, in sostanziale adesione ai principi, già sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, cfr Cass. n. 1044 del 2020, nonché, successivamente, ex multis, Cass. n. 4069 del 2020, Cass. n. 14530 del 2020, Cass. 23733 del 2020 , deve affermarsi che in materia di protezione internazionale, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, il conferimento della procura alle liti per proporre il ricorso per cassazione, al fine di assolvere al requisito della posteriorità alla comunicazione del decreto impugnato, va certificato nella sua data di rilascio dal difensore ne consegue che è inammissibile il ricorso nel quale la procura nella specie, allegata all’atto indichi, quale sua data di conferimento, un giorno anteriore a quella di pubblicazione del decreto impugnato, non assolvendo alla funzione certificatoria la sola autentica della firma, nè il citato requisito potendo discendere dalla mera sequenza notificatoria . 3. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, essendo il Ministero dell’Interno rimasto solo intimato, dandosi atto, altresì, - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo cfr. Cass. n. 5955 del 2014 Cass., S.U., n. 24245 del 2015 Cass., S.U., n. 15279 del 2017 e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto , mentre spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento . P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.