Spazio ridotto al margine della carreggiata: sufficiente per legittimare il posizionamento dell’autovelox

Confermata la multa contestata dall’automobilista. Decisiva la constatazione, come da documentazione fotografica, che sul tratto stradale sono presenti spazi, seppur ridotti e incostanti, al margine della carreggiata.

Spazi ridotti, non costanti ma comunque presenti al margine della carreggiata. Corretto definirli banchine”, così legittimando il posizionamento dell’autovelox che ha colto in fallo l’automobilista Cassazione, ordinanza n. 25688/20, depositata il 13 novembre . Scenario della vicenda è una strada extraurbana nella provincia di Belluno. Dito puntato contro un automobilista, colto in fallo dall’autovelox. Inevitabile per lui la sanzione. E su questo punto concordano anche Giudice di pace e Tribunale, respingendo l’opposizione proposta dall’automobilista alla sanzione amministrativa elevata nei suoi confronti per eccesso di velocità rilevato da un apparecchio autovelox – con postazione fissa – sito su un tratto di strada extraurbana . Priva di fondamento, secondo i Giudici di merito, l’osservazione proposta dall’automobilista, osservazione mirata a sostenere che il tratto stradale non presentava le caratteristiche previste per la rilevazione elettronica della velocità e per poter essere ricompreso nell’ambito delle strade sulle quali è autorizzato tale metodo di rilevazione . A rendere definitiva la vittoria del Comune, che può quindi passare all’incasso, provvedono i Giudici della Cassazione. Col ricorso in terzo grado l’automobilista ribadisce la tesi della inidoneità del tratto di strada sul quale era posto l’autovelox ad essere inserito nell’elenco prefettizio di strade e tratti stradali sui quali si possono installare apparati di rilevazione della velocità , osservando che il tratto stradale in questione non presentava la banchina , elemento invece necessario ai fini dell’inserimento nel predetto elenco prefettizio . Secondo il ricorrente, quindi, non sono state correttamente valutate le caratteristiche del tratto di strada su cui era stata effettuata la rilevazione elettronica della velocità a suo carico. Prima di ribattere a tale critica, i Giudici del Palazzaccio ricordano che la banchina è la parte della strada, per la quale non è prevista una misura minima, che si trova oltre la linea continua destra delimitante la carreggiata ed è compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino dei seguenti elementi longitudinali marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati. Essa serve normalmente al transito dei pedoni come zona di sicurezza, con la conseguenza che il suo occasionale utilizzo per eventuali soste di emergenza dei veicoli non ne muta la destinazione, posto che ciò è consentito al solo scopo di non recare intralcio al traffico veicolare . Emerge, quindi, che non è prevista una larghezza minima o massima della banchina, né vengono descritte in dettaglio le sue caratteristiche strutturali . Ciò che conta è che si tratti di uno spazio all’interno della sede stradale, esterno rispetto alla carreggiata, destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza che, oltre a dover restare libero da ingombri, deve avere una larghezza tale da consentire l’assolvimento effettivo delle predette funzioni . Ebbene, tornando alla vicenda in esame, i Giudici della Cassazione osservano che in Tribunale è emersa chiaramente dalla documentazione fotografica in atti la presenza di un’unica carreggiata dotata di una corsia per senso di marcia, nonché di seppur talvolta ridotti ed incostanti ma, comunque, diffusamente presenti spazi tra il margine della carreggiata ed un marciapiede o uno spartitraffico o un ciglio interno della cunetta ovvero di banchine . Priva di fondamento, quindi, l’opposizione proposta dall’automobilista, poiché, chiariscono dalla Cassazione, è stato ritenuto sussistente, in concreto, lo spazio adibito a banchina , con conseguente concretezza degli elementi richiesti per l’inserimento del tratto di strada interessato dalla rilevazione elettronica della velocità nell’elenco prefettizio con cui vengono individuati i tratti stradali sui quali si possono installare apparati di rilevazione della velocità .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 22 ottobre – 13 novembre 2020, n. 25688 Presidente Lombardo – Relatore Oliva Fatti di causa Con ricorso al Giudice di Pace di Belluno Pa. An. proponeva opposizione alla sanzione amministrativa elevata nei suoi confronti per eccesso di velocità, rilevato da un apparecchio autovelox sito su un tratto di strada extraurbana. Ad avviso del ricorrente, detto tratto stradale non presentava le caratteristiche previste per la rilevazione elettronica della velocità e per poter essere ricompreso nell'ambito delle strade sulle quali è autorizzato tale metodo di rilevazione inoltre, il verbale doveva essere annullato perché la postazione di rilevazione fissa non era dotata di adeguata segnaletica di preavviso e comunque non era stata sottoposta alla taratura periodica. Si costituiva in giudizio il Comune di Belluno chiedendo il rigetto dell'opposizione. Il Giudice di Pace di Belluno, con sentenza n. 162 del 2017, rigettava l'opposizione, limitando tuttavia l'importo della sanzione al minimo edittale. Interponeva appello avverso detta decisione il Pa. e si costituiva in seconde cure il Comune, resistendo al gravame. Con la sentenza impugnata, n. 581 del 2018, il Tribunale di Belluno rigettava l'impugnazione compensando le spese del secondo grado. Ricorre per la cassazione della predetta decisione Pa. An. affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso il Comune di Belluno. In prossimità dell'adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. perché il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto l'idoneità del tratto di strada sul quale era posto l'autovelox ad essere inserito nell'elenco prefettizio di strade e tratti stradali sui quali si possono installare apparati di rilevazione della velocità. Ad avviso del ricorrente, infatti, il tratto stradale in questione non presentava la banchina, elemento invece necessario ai fini dell'inserimento nel predetto elenco prefettizio. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'omesso esame di fatti decisivi, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. perché il giudice di merito avrebbe tralasciato di pronunciarsi sulle istanze istruttorie proposte dal Pa., apprezzando in modo non adeguato le caratteristiche del tratto di strada interessato dalla rilevazione elettronica della velocità. Le due censure, che meritano un esame congiunto in funzione della loro connessione, sono inammissibili. E invero questa Corte ha avuto modo di affermare che La banchina è la parte della strada, per la quale non è prevista una misura minima, che si trova oltre la linea continua destra delimitante la carreggiata ed è compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino dei seguenti elementi longitudinali marciapiede, spartitraffico, argine/lo, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati. Essa serve normalmente al transito dei pedoni come zona di sicurezza, con la conseguenza che il suo occasionale utilizzo per eventuali soste di emergenza dei veicoli non ne muta la destinazione, posto che ciò è consentito al solo scopo di non recare intralcio al traffico veicolare Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8934 del 29/03/2019, Rv. 653306 . Non è prevista una larghezza minima o massima della banchina, né vengono descritte in dettaglio le sue caratteristiche strutturali quel che rileva è che si tratti di uno spazio all'interno della sede stradale, esterno rispetto alla carreggiata, destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza che, oltre a dover restare libero da ingombri, deve avere una larghezza tale da consentire l'assolvimento effettivo delle predette funzioni Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16622 del 20/06/2019, Rv. 654339 . Nel caso di specie il giudice di secondo grado ha ritenuto che dalla documentazione fotografica in atti, emerge chiaramente la presenza di un'unica carreggiata dotata di una corsia per senso di marcia, nonché di seppur talvolta ridotti ed incostanti ma, comunque, diffusamente presenti spazi tra il margine della carreggiata ed un marciapiede o uno spartitraffico o un ciglio interno della cunetta, ovvero di banchine cfr. rilievi fotografici cfr. pag. 5 della sentenza impugnata . Trattasi di accertamento di merito, incensurabile in questa sede, mediante il quale il Tribunale ha ritenuto sussistente, in concreto, lo spazio adibito a banchina, e quindi gli elementi richiesti per l'inserimento del tratto di strada interessato dalla rilevazione elettronica della velocità nell'elenco prefettizio di cui all'art. 4, comma 2, del D.L. n. 121 del 2002, convertito in Legge n. 168 del 2002. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800 di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.