Dal Viminale direttive per attuare le modifiche stradali della conversione del d.l. semplificazioni

Il Ministero dell'interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato , con la circolare diffusa il 22 ottobre 2020, ha dettato le Direttive attuative delle disposizioni in tema di circolazione stradale contenute nella l. 11 settembre 2020, n. 120, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per le semplificazione e l'innovazione digitale.

La legge 11 settembre 2020 ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge denominato semplificazioni” 16 luglio 2020, n. 76 , così aggiungendo ulteriori modifiche al testo originario della novella in tema di semplificazione e innovazione digitale, che risulta efficace dal 15 settembre. Scopo delle modifiche in tema stradale. Dette modifiche hanno inciso in modo considerevole sul codice della strada e su talune disposizioni al medesimo complementari, con lo scopo, in particolare, di ampliare le condizioni della sicurezza stradale alleggerire alcuni procedimenti relativi allo stato giuridico dei veicoli circoscrivere una disciplina transitoria delle operazioni sui veicoli, in considerazione del periodo di emergenza sanitaria dovuto alla pandemia da COVID-19. Schede tematiche. Facendo seguito a quanto rappresentato dall’Ufficio per l'Amministrazione Generale con nota n° 557/LEG/101.012.41/2473 del 21 settembre , attraverso la circolare in esame si sono forniti dei chiarimenti in ordine alle principali modifiche intercorse nell’ambito della circolazione stradale, ed approfondite nelle schede tematiche allegate al provvedimento medesimo da 1 a 16 . Più in dettaglio, in ciascuna delle 16 schede tecniche sono riportate l’attuale formulazione delle norme interessate alla novella una sintetica descrizione delle novità introdotte e del loro impatto nel contesto applicativo le prime indicazioni operative afferenti all’applicazione delle sanzioni. Mobilità ciclabile. Un ampio intervento legislativo ha interessato la mobilità ciclabile, in modo da riservare maggiori garanzie alla circolazione dei velocipedi, come anche alla tutela degli utenti cd. deboli , garantendo a pedoni, ma anche all’ambiente, una più efficace protezione nelle vicinanze degli istituti scolastici scheda 1 . In merito alla mobilità ciclabile, lo scopo di difendere in maggior misura l’incolumità dei conducenti dei velocipedi, tra cui figurano i monopattini elettrici con specifiche caratteristiche, è stato mirato tramite la previsione di una nuova tipologia di strada, denominata urbana ciclabile ” di cui all’art. 2, comma 2, lett. e bis , codice della strada ove, in presenza di specifici requisiti costruttivi, è assicurata priorità alla circolazione dei velocipedi la modifica della definizione di corsia ciclabile introdotta al n. 12 bis dell’art. 3, comma 1, c.d.s. e dall’art. 229 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020, n. 77, c.d. decreto rilancio , per meglio definire le modalità di impegno di detta corsia ad opera di ulteriori veicoli la previsione, nei centri abitati, della nuova corsia ciclabile per doppio senso di cui all’art. 3, comma 1, n. 12 ter , c.d.s. , ovvero di una porzione della carreggiata a senso unico ove, con ordinanza del Sindaco, può essere consentita la circolazione dei velocipedi in senso contrario a quello di marcia la possibilità per i velocipedi di circolare su strade, ovvero parti di esse, riservate ai mezzi pubblici , a condizione che queste presentino una determinata conformazione l’adeguamento di una serie di norme di comportamento , come quelle in materia di precedenza, sorpasso e incrocio malagevole. La novella sulla mobilità ciclabile è riferita indistintamente a tutti i velocipedi, per cui l’applicazione delle norme relative viene estesa, ai sensi dell'art. 50 c.d.s., non solamente alle biciclette, comprese quelle a pedalata assistita, bensì pure agli ulteriori mezzi a propulsione muscolare, a tre ovvero a quattro ruote, e in virtù del d.l. n. 162/2019, convertito dalla l. n. 8/2020, finanche ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, i quali presentano le caratteristiche tecniche elencate all'art. 33 bis di tale norma, nelle more della sperimentazione contemplata all'art. 1, comma 102, l. n. 145/2018, e fino alla data di entrata in vigore delle norme relative alla medesima sperimentazione, principiata con decreto MIT 4 giugno 2019. Zona scolastica. Con specifico riferimento agli utenti deboli, per implementare la salvaguardia dei pedoni nei pressi delle scuole, è stata introdotta la cd. zona scolastica art. 3, comma 1, numero 58 bis , c.d.s. , ove con ordinanza del sindaco può essere interdetta o limitata la circolazione, la sosta o la fermata di tutte, ovvero solo alcune, categorie di veicoli. Zona siffatta deve essere limitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine, mentre la segnaletica che ancora non è prevista dalla vigente normativa, sarà oggetto di disciplina specifica con la modifica delle norme del regolamento di esecuzione, prevista dall'art. 49, comma 5 decies , del decreto legge. I divieti di circolazione, di sosta o di fermata, non si applicano agli scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici, come anche ai titolari di contrassegno per invalidi. La norma, inoltre, ha previsto una specifica sanzione per chiunque si renda responsabile della violazione degli obblighi, delle limitazioni, o dei divieti, previsti nelle zone scolastiche, in deroga alle disposizioni generali dell'art. 7 c.d.s., le quali puniscono la violazione di obblighi e divieti con le sanzioni dei commi 14 e 15. Più precisamente, per la violazione in parola, è stata prevista l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 13 bis del medesimo articolo 7. La scheda precisa, inoltre, che tale sanzione non potrà trovare applicazione prima della definizione della segnaletica specifica. Miglioramento sicurezza. Ulteriore ed incisivo intervento è stato riservato dal legislatore al perfezionamento delle condizioni generali di sicurezza stradale e alla facilitazione di taluni procedimenti, tramite norme che prevedono la possibilità di scheda 2 accertare violazioni in materia di sosta e fermata, riconoscendola a dipendenti comunali, delle aziende municipalizzate, delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade definire i limiti entro cui possono essere accertate violazioni sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea il rilascio del permesso provvisorio di guida da parte delle commissioni mediche locali, che possono anche provvedere direttamente a declassare la categoria di patente posseduta scheda 3 l'ampliamento delle violazioni accertabili tramite l’uso di dispositivi di controllo scheda 4 la possibilità di rilevare a distanza, con dispositivi o apparecchi omologati, le violazioni dei limiti di velocità su tutte le tipologie di strade e, pertanto, anche su quelle urbane scheda 5 . Veicoli. Un ulteriore gruppo di norme ha interessato i veicoli, con particolare riferimento ai relativi aspetti tecnici e documentali, come anche alla circolazione di quelli immatricolati all’estero. Le modifiche, più in dettaglio, hanno inciso su le attività di visita e prova, laddove i veicoli siano stati modificati scheda 6 i termini, ulteriormente prorogati, entro cui sottoporli alle operazioni di revisione e alle attività di visita e prova scheda 7 l'aggiornamento dei dati in ipotesi di cambio di residenza o di sede del proprietario scheda 8 la circolazione dei tricicli basculanti su autostrade e strade extraurbane principali scheda 9 la cancellazione del veicolo per esportazione scheda 10 l’estensione ai veicoli immatricolati con facoltà di acquisto in leasing della possibilità di circolare solo con la fotocopia autenticata della carta di circolazione scheda 11 la possibilità di conseguire la licenza per l’esercizio del servizio di taxi o l’autorizzazione al servizio di noleggio con conducente anche per i veicoli noleggiati a lungo termine scheda 12 la previsione, in favore di determinati soggetti, di nuove deroghe al divieto di circolazione dei veicoli immatricolati all’estero scheda 13 . Altri interventi. Ulteriori modifiche hanno previsto la non esperibilità del ricorso amministrativo gerarchico improprio avverso i provvedimenti e le ordinanze inerenti la segnaletica stradale scheda 14 la possibilità per i veicoli elettrici di soffermarsi negli stalli a loro riservati, pure se non si trovano specificamente in fase di ricarica. Più in particolare, l'articolo 57, comma 5, d.l Semplificazioni, è intervenuto sull'art. 158, comma 1, lettera h bis , c.d.s., in materia di fermata e sosta dei veicoli. Tramite la modifica apportata dal decreto legge semplificazioni, la possibilità di riservare la sosta a vicoli elettrici, prima limitata alla sola fase di ricarica, è stata ora prevista indipendentemente dalla circostanza che risultino in ricarica o meno. A ciò si aggiunga che la norma introduce la possibilità di prevedere tariffe differenziate per la fase di ricarica e quella di permanenza oltre il completamento della ricarica medesima, al fine di garantire la migliore fruizione delle stazioni scheda 15 l’istituzione, nell’ambito dell’archivio nazionale dei veicoli, di cui all’art. 226 c.d.s., di una piattaforma nazionale informatica, al fine di agevolare la mobilità dei titolari dei contrassegni di parcheggio per disabili. L'art. 29, comma 2, del decreto legge, ha infatti modificato i commi 489 e 491 dell'articolo 1 l. n. 145/2018, coi quali era stato istituito un fondo, presso il MIT, destinato a interventi finalizzati all'innovazione tecnologica delle strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità dei disabili. Tramite la variazione inserita dal decreto legge, la destinazione del fondo è stata indicata direttamente nella realizzazione di una banca dati, presso il MIT, nell'ambito dell'archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 226 del codice della strada, al fine di individuare le targhe associate ai permessi rilasciati ai disabili. La banca dati consentirà al titolare del permesso in questione di usufruire, sull'intero territorio nazionale, delle esenzioni riservate ai mezzi di trasporto interessati, senza che la circolazione sul territorio di un comune diverso da quello che ha rilasciato il permesso, debba essere previamente comunicato allo stesso ente locale scheda 16 . Indicazioni operative. In tale contesto, il Viminale ha evidenziato, richiamando l’attenzione degli operatori, due circostanze la maggior parte delle modifiche normative in questione, come quelle relative alla mobilità ciclistica, richiedono per essere applicate la variazione delle disposizioni regolamentari, che devono intervenire nel termine di giorni 60 dall’entrata in vigore della legge di conversione, così come previsto dall'art. 49, comma 5-decies, del D.L. semplificazioni ulteriori norme, al contrario, abbisognano per la loro esecuzione di appositi decreti attuativi. Indicazioni ermeneutiche. Con l’emanazione di quella in parola, si sono intesi superati i contenuti di precedenti Circolari che risultano in contrasto con le modifiche normative introdotte col D.L. semplificazioni, le quali dovranno essere applicate in conformità a quanto indicato nelle schede da 1 a 16 . Tali circolari, in particolare, sono state indicate nelle seguenti n. 300/A/26467/110/26 del 25 settembre 1997 n. 300/A/5042/110/26 del 17 agosto 1998 -n. 300/A/245/19/149/2018/06 del 10 gennaio 2019 n. 300/A/1840/18/149/2019/01 del 28 febbraio 2019 n. 300/A/4983/19/149/2018/06 del 4 giugno 2019 n. 300/A/2309/20/115/28 del 24 marzo 2020 n. 300/A/3977/20/115/28 del 5 giugno 2020.

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