Sì al riconoscimento di protezione internazionale, ma solo quando le dichiarazioni del richiedente sono attendibili

In materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve, innanzi tutto, avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui all’art. 3, d.lgs. n. 251/2007, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 21584/20, depositata il 7 ottobre. Il Tribunale territorialmente competente rigettava con decreto la domanda di uno straniero volta ad ottenere il riconoscimento della protezione sussidiaria , o in subordine, della protezione umanitaria . Previo rigetto della richiesta del richiedente di essere ascoltato in sede giurisdizionale, il giudice di merito, dopo aver ricostruito sinteticamente la vicenda dello straniero – costui aveva riferito di essersi allontanato dal suo paese di origine per motivi politici dopo che gli appartenenti al partito di governo avevano picchiato il padre, esponente del partito di opposizione, ed avevano distrutto la casa della sua famiglia – con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria, evidenziava l’insussistenza del pericolo del ricorrente di essere esposto a grave danno in caso di ritorno nel paese di provenienza. Infine, il richiedente non veniva ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari, non essendo stata allegata una specifica situazione di vulnerabilità personale. Lo straniero proponeva ricorso per cassazione affidandolo a cinque motivi mentre il Ministero competente non svolgeva difese. Gli Ermellini, hanno ritenuto inammissibili ed infondati sotto molteplici profili, tra gli altri, il secondo e terzo motivo di ricorso proposti dallo straniero e con i quali quest’ultimo denunciava nullità del provvedimento impugnato per violazione del potere/dovere del giudice di acquisire informazioni rilevanti ex art. 8 d.lgs. n. 25/2008 e direttiva 2004/83/CE, per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili ex art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ., nonché per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e 14 del d. lgs. n. 251/2007 in relazione alla mancata concessione della protezione sussidiaria. Nella specie, secondo la Corte di legittimità il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della protezione sussidiaria invocando la sussistenza dei presupposti del danno grave” per la propria incolumità sia a norma dell’art. 14 lett. a e b , rispettivamente condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte o tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine , sia della fattispecie dell’art. 14 lett. c minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale . Secondo il Collegio di legittimità, il giudice di merito ha provveduto su tutte le fattispecie sottoposte alla sua attenzione con argomentazioni esaustive ed immuni da vizi logici. In particolare, quanto all’ipotesi di cui all’art. 14 lett. c della legge cit., il Tribunale adito, dopo aver preliminarmente osservato che, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, deve essere interpretata in conformità con la Giurisprudenza della Corte di Giustizia EU cfr. sentenza 30 gennaio 2014, in causa – C-285/12 – nel senso che il grado di violenza indiscriminata deve avere raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia - ha accertato, alla luce di fonti internazionali qualificate, l’insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato nel Paese di origine del richiedente. Tale accertamento costituisce un apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità. Pertanto, conclude il Collegio di legittimità, ne consegue che, le censure mosse dal ricorrente sul punto si configurano come di merito e, come tali, inammissibili in sede di legittimità, essendo finalizzate a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 17 settembre – 7 ottobre 2020, n. 21584 Presidente Campanile – Relatore Fidanzia Fatti di causa Il Tribunale di Lecce, con decreto depositato il 27.7.2018, ha rigettato la domanda di M.J., cittadino del omissis , volta ad ottenere il riconoscimento della protezione sussidiaria o, in subordine, della protezione umanitaria. Previo rigetto della richiesta del richiedente di essere ascoltato in sede giurisdizionale, il giudice di merito, dopo aver ricostruito sinteticamente la vicenda del richiedente costui aveva riferito di essersi allontanato dal suo paese d'origine per motivi politici dopo che gli appartenenti al partito di governo omissis avevano picchiato il padre, esponente locale del partito di opposizione omissis , ed avevano distrutto la casa della sua famiglia con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria, ha evidenziato l'insussistenza del pericolo del ricorrente di essere esposto a grave danno in caso di ritorno nel paese di provenienza. Infine, il ricorrente non è stato comunque ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari, non essendo stata allegata una specifica situazione di vulnerabilità personale. Ha proposto ricorso per cassazione M.J. affidandolo a cinque motivi. Il Ministero dell'Interno non ha svolto difese. Con ordinanza interlocutoria depositata in data 10.12.2019, la presente controversia è stata rimessa in pubblica udienza per una più completa trattazione della questione relativa alla doverosità o meno dell'audizione del richiedente ove manchi la videoregistrazione del suo colloquio in fase amministrativa quale condizione essenziale del giudizio di attendibilità e dell'esercizio del diritto di difesa. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 per omesso esame del ricorrente. Lamenta il sig. M.J. che il Tribunale di Lecce si è sottratto totalmente al dovere di cooperazione, tenuto conto anche della vicenda a sfondo politico dallo stesso riferita. In particolare, in considerazione del fatto che la videoregistrazione del colloquio non era avvenuta, il giudice di merito avrebbe potuto, nell'udienza fissata ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis ascoltare nuovamente il ricorrente soprattutto per dipanare le presunte lacune del suo racconto. 1.1. L'esame della censura non può prescindere da una sorta di actio finium regundorum dei limiti del presente giudizio premesso che non è dubitabile che il giudice del merito abbia la facoltà, in virtù dei principi generali nella specie accentuati dall'obbligo di cooperazione , di disporre l'audizione del richiedente, si tratta di stabilire, come suggerisce l'ordinanza di rimessione alla pubblica udienza, se ed eventualmente, a quali condizioni in assenza della videoregistrazione del colloquio, sussista l'obbligo di procedere all'effettuazione di tale incombente. 2. Il motivo presenta profili di infondatezza ed inammissibilità. Va osservato che questa Corte ha già statuito che nel giudizio d'impugnazione, innanzi all'autorità giudiziaria, della decisione della Commissione territoriale, anche ove manchi la videoregistrazione del colloquio, all'obbligo del giudice di fissare l'udienza, non consegue automaticamente quello di procedere all'audizione del richiedente, purchè sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale. Ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale se risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l'audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l'audizione dello straniero Cass. n. 5973/2019 . Tale interpretazione è conforme agli artt. 12,14, 31 e 46 della direttiva 2013/32/UE, secondo l'interpretazione che ne ha dato la Corte di Giustizia UE. Tale Corte, infatti, nella sentenza 26 luglio 2017, C-348/16, Moussa Sacko, ha statuito che La direttiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, e in particolare i suoi artt. 12, 14, 31 e 46, letti alla luce dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, deve essere interpretata nel senso che non osta a che il giudice nazionale, investito di un ricorso avverso la decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale manifestamente infondata, respinga detto ricorso senza procedere all'audizione del richiedente qualora le circostanze di fatto non lascino alcun dubbio sulla fondatezza di tale decisione, a condizione che, da una parte, in occasione della procedura di primo grado sia stata data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale, conformemente all'art. 14 di detta direttiva, e che il verbale o la trascrizione di tale colloquio, qualora quest'ultimo sia avvenuto, sia stato reso disponibile unitamente al fascicolo, in conformità dell'art. 17, paragrafo 2, della direttiva medesima, e, dall'altra parte, che il giudice adito con il ricorso possa disporre tale audizione ove lo ritenga necessario ai fini dell'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto contemplato all'art. 46, paragrafo 3, di tale direttiva . La Corte di Giustizia, ha, in particolare, evidenziato, nella sentenza sopra citata, ai punti 42, 43 e 44, che l'accertamento di una eventuale violazione dei diritti della difesa deve essere sempre condotto alla luce delle circostanze specifiche che caratterizzano la singola fattispecie, avendo riguardo alla natura dell'atto, del contesto in cui è stato adottato e delle norme che regolano la materia interessata. Ne consegue che l'obbligo di esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto previsto dall'art. 46, paragrafo 3, della direttiva procedure deve essere interpretato alla luce dell'intero procedimento di esame della domanda di asilo, segnatamente con riguardo alla stretta interconnessione tra il procedimento di impugnazione e quello di primo grado davanti all'autorità amministrativa, nell'ambito del quale l'art. 14 della direttiva attribuisce al richiedente il diritto al colloquio personale. Peraltro, dato che, in caso di eventuale ricorso, il verbale dell'audizione deve essere inserito nel fascicolo e costituisce un elemento fondamentale nell'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto condotto dal giudice adito, qualora il giudice ritenga di poter decidere sulla base dei soli elementi del fascicolo come nel caso di una domanda manifestamente infondata non sussisterà in capo allo stesso alcun obbligo di ascoltare nuovamente il richiedente per espletare correttamente l'esame previsto dall'art. 46, paragrafo 3, della direttiva. In detto caso, un'accelerazione della procedura viene considerata rispondente all'interesse sia degli Stati membri, sia del richiedente stesso. 2.1. Nè, peraltro, l'obbligo del giudice investito dell'impugnazione di provvedere necessariamente ad una nuova audizione del richiedente può eventualmente affermarsi in relazione a quanto affermato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza del 19 marzo 2020 C-406/18, che, nel fare riferimento alla sentenza Sacko sopra esaminata, ha così ha osservato al punto 31 la Corte ha anche avuto occasione di rammentare che, in linea di principio, è necessario prevedere, nella fase giurisdizionale, un'audizione del richiedente a meno che non ricorrano determinate condizioni cumulative . In proposito, va osservato che tale affermazione è stata argomentata con il mero richiamo specifico ai punti nn. 37 e da 44 a 48 della precedente sentenza del 26 luglio 2017 C-348/16 dall'esame dei quali, tuttavia, non emerge affatto il riconoscimento del diritto del richiedente di essere sempre e comunque sentito in sede giurisdizionale. Esaminando nel dettaglio tali punti, è pur vero che nel punto 37 della sentenza Sacko viene osservato che l'assenza di audizione del richiedente nel corso di una procedura di ricorso integra una restrizione del diritti della difesa, tuttavia, al punto 38, la Corte UE aveva precisato che secondo la giurisprudenza costante della Corte, i diritti fondamentali, quale il rispetto dei diritti della difesa, ivi compreso il diritto di essere ascoltato, non si configurano come prerogative assolute, ma possono soggiacere a restrizioni, a condizione che questa rispondano effettivamente agli obiettivi di interesse generale perseguiti dalla misura di cui trattasi e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato ed inaccettabile, tale da ledere la sostanza dei diritti garantiti Al punto 39, la Corte Ue aveva, altresì, evidenziato che un'interpretazione del diritto di essere ascoltato che è garantito dall'art. 47 della Carta nel senso che quest'ultimo diritto non riveste un carattere assoluto è avvalorata dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo, alla luce della quale deve essere interpretato il citato art. 47 posto che i suoi commi 1 e 2 corrispondono all'art. 6, paragrafo 1, e all'art. 13 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 sentenza del 30 giugno 2016, Toma e Biroul Executorului Judecatoresc Horatiu Vasile Cruduleci, C-205/15, Eu C2016 499, punti 40 e 41 giurisprudenza citata . . Nell'ulteriore sviluppo argomentativo, la Corte UE era poi giunta alle conclusioni già sopra illustrate punti 42, 43 e 44 , ovvero che la necessità che il giudice investito del ricorso ex art. 46 della direttiva 2013/32 proceda all'audizione del richiedente deve essere valutata alla luce del suo obbligo di procedere all'esame completo ed ex nunc contemplato dall'art. 46, paragrafo 3, di tale direttiva, che va, a sua volta, interpretato nel contesto dell'intera procedura d'esame delle domande di protezione internazionale disciplinata da tale direttiva, che è caratterizzata da una stretta connessione tra la procedura di impugnazione dinanzi al giudice e la procedura di primo grado che la precede. All'esito del suo articolato percorso motivazionale, la Corte ha, infine, affermato sempre al punto 44 che tale giudice può decidere di non procedere all'audizione del richiedente nell'ambito del ricorso dinanzi ad esso solo nel caso in cui ritenga di poter effettuare un esame siffatto in base ai soli elementi contenuti nel fascicolo, ivi compreso, se del caso, il verbale o la trascrizione del colloquio personale con il richiedente in occasione del procedimento di primo grado . Infine, la Corte di Giustizia, nella predetta sentenza del 26 luglio 2017 C348/16, Moussa Sacko, nell'intento di lasciare al giudice ampia discrezionalità nell'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e diritto di cui all'art. 46 direttiva, ha concluso al punto 48, che, sebbene l'art. 46 della direttiva 2013/32 non obblighi il giudice adito con ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale ad ascoltare il richiedente in tutti i casi , il legislatore nazionale non può impedire al giudice investito del ricorso di organizzare l'audizione del richiedente se lo ritiene necessario ai fini dell'esame. Nessuno spunto può quindi trarsi dalla sentenza Sacko, richiamata dalla più recente 19 marzo 2020 C-406/18, per configurare in capo al giudice l'obbligo di sentire sempre e comunque il richiedente in sede di ricorso di impugnazione. 2.2. Neppure la sentenza della Corte Gius. Ue del 6 luglio 2020 C-517/17, Mikiyos Addis, fornisce elementi utili per sostenere la tesi della necessaria audizione del richiedente da parte del giudice. La sentenza in esame è intervenuta in una fattispecie in cui l'autorità Amministrativa tedesca aveva rigettato l'istanza di protezione del richiedente senza il previo colloquio personale ed ha ritenuto, al punto 68, che sarebbe incompatibile con l'effetto utile della direttive procedure, in particolare con gli artt. 14, 15 e 34 che il giudice investito del ricorso possa confermare una decisione adottata dall'autorità accertante in violazione dell'obbligo di dare al ricorrente la facoltà di sostenere il colloquio personale senza procedere esso stesso all'audizione del richiedente. Al punto 69 viene quindi affermato che, in mancanza di una siffatta audizione, il diritto del richiedente ad un colloquio personale non sarebbe garantito in nessuna fase della procedura d'asilo , il che vanificherebbe una garanzia che il legislatore dell'Unione ha ritenuto fondamentale nell'ambito di tale procedura . In conclusione, anche in quest'ultima sentenza, la Corte di Giustizia, non confutando il principio in precedenza affermato della stretta connessione tra la procedura di impugnazione dinanzi al giudice e la procedura di primo grado che la precede, ha ritenuto essenziale garantire al richiedente non il diritto al colloquio in ogni fase della procedura, ma almeno in una fase, che sarà quella di natura giurisdizionale, ove il diritto al colloquio non sia stato garantito in quella amministrativa o giurisdizionale come appunto avvenuto nel caso esaminato dalla sentenza Mikiyos Addis . 2.3. Di tutt'altro tenore sono, invece, le ulteriori pronunce della Corte di Giustizia UE sentenza del 25 luglio 2018, C 585/16, Alheto, e del 4 ottobre 2018, Nigyar Rauf Kaza Ahmedbekiva, C 652/16 , che hanno precisato che la locuzione ex nunc e l'aggettivo completo mettono in evidenza l'obbligo del giudice di procedere ad una valutazione che tenga conto, se del caso, dei nuovi elementi intervenuti dopo l'adozione della decisione da parte dell'Autorità amministrativa, purchè i nuovi elementi non siano stati dedotti in una fase tardiva del procedimento di ricorso e siano stati presentati in maniera sufficientemente concreta per essere esaminati e siano sufficientemente distinti dagli elementi che l'autorità accertante aveva già considerato. 2.3.1. Anche alla luce di tali autorevoli decisioni comunitarie, questa Corte ha già statuito che, in considerazione della necessità di leggere il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis in conformità al disposto dell'art. 46, par. 3, della direttiva 2013/32/UE, nell'interpretazione offerta dalla Corte di giustizia UE, ove il ricorso contro il provvedimento di diniego di protezione contenga motivi o elementi di fatto nuovi sempre che risultino sufficientemente circostanziati e rilevanti , il giudice, se richiesto, non può sottrarsi all'audizione del richiedente, trattandosi di strumento essenziale per verificare, anche in relazione a tali nuove allegazioni, la coerenza e la plausibilità del racconto, quali presupposti per attivare il dovere di cooperazione istruttoria Cass. n. 27073 del 23/10/2019 . 2.3.2. In particolare, è stato evidenziato dalla pronuncia sopra citata che in tal caso, non appare sufficiente a garantire la tutela del contraddittorio la mera fissazione dell'udienza di comparizione, atteso che l'esame completo ed ex nunc della pretesa del richiedente, affermato dal citato art. 46 par. 3 della direttiva 2013/31, non può prescindere dall'audizione, sui nuovi fatti, del richiedente medesimo, se da costui sollecitata, quale necessario strumento per la realizzazione dell'effettività della tutela, affermata dall'art. 46 par. 1 della direttiva citata . . 2.3.3. Ad un tale fondamentale approdo questa Corte, nella citata sentenza n. 27073/2019, è pervenuta dopo aver condivisibilmente rilevato come l'audizione del ricorrente sui nuovi temi introdotti nel ricorso se sufficientemente distinti e significativi costituisca il momento centrale in cui si esprime il dovere di cooperazione istruttoria del giudice, ove su quei temi il richiedente non sia stato sentito dalla Commissione, tenuto conto che l'audizione costituisce uno strumento essenziale per valutare la coerenza e credibilità del racconto, non solo sulla base del suo contenuto, ma anche delle modalità attraverso cui esso viene riferito dal richiedente e ciò giustifica la previsione della obbligatoria videoregistrazione del colloquio D.Lgs. n. 35 del 2008, ex art. 35 bis a fronte di situazioni solitamente assai difficili da documentare o da provare compiutamente . . 2.4. Giova, a questo punto, evidenziare che le riflessioni scaturenti dall'esame della normativa e dalla giurisprudenza comunitaria possono rivelarsi inappaganti alla luce dell'obbligo di procedere alla videoregistrazione del colloquio e della sua conseguente acquisizione agli atti della fase giudiziaria successiva a quella svoltasi davanti alla commissione, previsto dal richiamato D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis. Tale quid pluris del nostro ordinamento induce ad indagare in maniera approfondita sul rapporto fra il colloquio e la sua videoregistrazione quest'ultima costituisce, all'evidenza, un indispensabile strumento per consentire al giudice di procedere a un esame completo degli aspetti narrati dal richiedente la protezione internazionale si sono espresse in termini di videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, Cass. 17717/2018 e 2817/2019, richiamate da Cass. n. 27073/2019 . Peraltro, anche la presenza di una videoregistrazione non toglie che l'audizione dell'interessato rappresenti comunque un momento centrale per valutare la credibilità e la coerenza del racconto del richiedente, come può desumersi, invero, anche dal D.Lgs. n. 35 del 2008, art. 35 bis, comma 10, lett. a che pur rimette la doverosità dell'audizione alla valutazione del giudice secondo cui E' fissata udienza per la comparizione delle parti esclusivamente quando il giudice a visionata la registrazione di cui al comma 8, ritiene necessario disporre l'audizione dell'interessato . . Tuttavia, ove il giudice non ritenga doverosa l'audizione del richiedente e manchi la videoregistrazione del colloquio del richiedente innanzi alla Commissione, ad avviso di questo Collegio, se, da un lato come è stato più volte sopra ribadito la necessità di dar corso a tale audizione non costituisce una conseguenza automatica della fissazione dell'udienza di comparizione, in ogni caso, lo stesso giudice non può sottrarsi comunque a tale incombente oltre che nell'ipotesi già evidenziata di nuove allegazioni , in primo luogo, quando ritenga indispensabile richiedere chiarimenti alle parti. In una tale eventualità, anche se l'art. 35 bis, comma 10, lett. b si limita a prevedere come doverosa la sola fissazione dell'udienza di comparizione, un'interpretazione della norma predetta, che contempli anche la necessità dell'audizione del richiedente, si impone, per garantire al richiedente il diritto ad una tutela effettiva a norma dell'art. 46 par. 1 della direttiva 2013/32, quantomeno nei casi in cui il giudice ritenga indispensabile richiedere chiarimenti alle parti in ordine ad eventuali incongruenze e/o contraddizioni riguardanti il racconto reso dal richiedente innanzi alla Commissione Territoriale. In tali casi, ove il giudice si limitasse a richiedere ed ottenere i chiarimenti soltanto mediante allegazioni di natura cartolare, a prescindere dal rilievo che senza l'audizione dell'interessato verrebbe meno uno strumento essenziale per valutare la coerenza e credibilità del racconto, in ogni caso, si impedirebbe l'acquisizione di materiale probatorio utile per la decisione, soprattutto se favorevole al richiedente, tenuto conto che, a norma dell'art. 3, comma 5, in virtù del c.d. principio dell'onere della prova attenuato, anche le stesse dichiarazioni del richiedente possono essere poste a fondamento del diritto vantato dal ricorrente con la domanda di protezione internazionale se a il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda b tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi c le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone d il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla e dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile . . 2.5. Ritiene, inoltre, questo Collegio, che, in mancanza della videoregistrazione del colloquio innanzi alla Commissione Territoriale, sia doverosa comunque una nuova audizione del richiedente in sede giurisdizionale non solo quando il giudice ritenga indispensabile richiedere chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente verosimilmente evidenziate nel decreto di rigetto della Commissione Territoriale e poste a fondamento del giudizio di inattendibilità del racconto , ma anche quando quest'ultimo ne faccia apposita istanza nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire i predetti chiarimenti. 2.5.1. Una tale interpretazione si impone in quanto se, da un lato, si ammette, ai fini dell'esame completo ed ex nunc della pretesa del richiedente, che il giudice sia tenuto all'audizione del richiedente che abbia svolto nuove allegazioni, ove sufficientemente circostanziate e rilevanti, dall'altro, non vi è motivo per cui il giudice debba sottrarsi al dovere di approfondimento istruttorio soprattutto in assenza della videoregistrazione del colloquio in relazione ai chiarimenti sollecitati dallo stesso ricorrente in ordine alle eventuali contraddizioni e/o incongruenze rilevate nel suo racconto dalla Commissione Territoriale, purchè la sua istanza sia, analogamente, circostanziata e specifica. 2.5.2. Ritiene, infatti, questo Collegio che, non avendo il giudizio D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis natura di impugnazione in senso stretto del provvedimento amministrativo della Commissione territoriale, il richiedente, nel determinare il thema decidendum in sede giurisdizionale, così come può allegare nuovi elementi di fatto a fondamento della sua pretesa vedi Cass. n. 27073/2019, che ha richiamato Cass. S.U. n. 19393/2009 e Cass. n. 7385/2017 , altrettanto, può precisare gli elementi già dedotti in sede amministrativa con un'eventuale diversa chiave di lettura offrendosi di fornire quei chiarimenti resisi necessari in relazione alle valutazioni svolte dalla Commissione territoriale nel decreto di rigetto. 2.5.3. L'obbligo del giudice di provvedere all'audizione del richiedente che abbia formulato nel ricorso un'istanza circostanziata, nei termini sopra illustrati, trova come in caso di nuove allegazioni parimenti una giustificazione in base al principio dell'effettività della tutela giurisdizionale, sancito dall'art. 46, par. 1 direttiva 2013/32, alla luce del quale va letto anche l'art. 16 contenuto del colloquio personale della direttiva procedure 2013/32/UE , secondo cui Nel condurre il colloquio personale sul merito di una domanda di protezione internazionale, l'autorità accertante assicura che al richiedente sia data una congrua possibilità di presentare gli elementi necessari a motivare la domanda ai sensi dell'art. 4 della direttiva 2011/95/UE nel modo più completo possibile. In particolare, il richiedente deve avere l'opportunità di spiegare l'eventuale assenza di elementi e/o le eventuali incoerenze o contraddizioni delle sue dichiarazioni . 2.5.4. Esaminando il testo del predetto articolo della direttiva, va osservato che è innegabile, in primo luogo, che l'art. 16 disciplini le modalità di conduzione del colloquio personale innanzi alla sola Autorità accertante la Commissione Territoriale in Italia , non occupandosi specificamente del tema in oggetto. Tuttavia, non vi è dubbio che la stessa norma esprima un'esigenza di tutela del diritto di difesa inequivocabile è l'espressione il richiedente deve avere l'opportunità di spiegare che deve essere garantita all'interessato non solo nella fase amministrativa, ma anche nell'ambito della procedimento di natura giurisdizionale. 2.5.5. Ne consegue che, ove eventuali incongruenze e/o contraddizioni delle dichiarazioni del richiedente che sono poi state poste dalla Commissione territoriale a fondamento del giudizio di inattendibilità del suo racconto non siano state contestate al medesimo nell'immediatezza durante il colloquio personale in sede amministrativa, ma sono state evidenziate solo nel provvedimento di rigetto della stessa Commissione, allo stesso richiedente deve essere fornita l'opportunità di rendere i dovuti chiarimenti, a quel punto, in sede giurisdizionale, previa richiesta circostanziata di nuova audizione, che deve essere avanzata nel ricorso. Quest'ultima precisazione si impone, da un lato, in virtù dell'esigenza, costantemente affermata da questa Corte, di coniugare il dovere di cooperazione istruttoria con il principio dispositivo Cass. 27336/2018 Cass. n. 3016/2019 Cass. n. 19197/2015 , e, dall'altro, con la necessità di tener conto della doverosa celerità del procedimento, resa palese dal complesso delle disposizioni emanate a tal fine, dall'abolizione di un grado di giudizio alla riduzione dei termini per proporre impugnazione. 2.5.6. E', in ogni caso, escluso che il giudice debba disporre una nuova audizione del richiedente salvo che lo stesso giudice non lo ritenga necessario in difetto di un'istanza di quest'ultimo contenuta nel ricorso, o comunque allorquando tale eventuale richiesta sia stata formulata in termini generici. La valutazione in ordine alla natura circostanziata o solo generica dell'istanza di audizione del richiedente, eventualmente contenuta nel ricorso, è demandata in via esclusiva al giudice di merito, la cui motivazione deve essere strettamente correlata alla specificità dell'istanza ed è sindacabile in sede di legittimità a norma dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come interpretato alla luce dei parametri della sentenza delle SS.UU n. 8053/2014. Peraltro, ove il giudice di merito ometta di pronunciarsi sull'istanza di audizione formulata dal richiedente, tale omissione è parimenti censurabile sotto il profilo del vizio di motivazione Cass. n. 13716 del 05/07/2016 conf. Cass. 24830/2017 Cass. 6715/2013 . 2.5.7. Va, infine, osservato, a completezza del percorso argomentativo sinora sviluppato, che il giudice non deve provvedere all'audizione del richiedente nei casi in cui la domanda venga ritenuta dallo stesso manifestamente infondata o inammissibile per ragioni diverse dal giudizio formulato sulla base di incongruenze che, alla luce di quanto sopra evidenziato, possano o debbano essere chiarite attraverso l'audizione del richiedente. Sul punto, è indubitabile che le ragioni in base alle quali il giudice così come la Commissione Territoriale può non accogliere la domanda di protezione non sono necessariamente legate alla ritenuta inattendibilità del racconto del richiedente, il quale può aver riferito circostanze che, seppur ritenute credibili dal giudice, sono valutate come estranee, come non rientranti nelle fattispecie contemplate dalla legge come fondanti le richieste di protezione internazionale o umanitaria. Oltre alle ipotesi di ritenuta manifesta infondatezza della domanda, il giudice non è in alcun modo tenuto a disporre l'audizione del richiedente anche ove il ricorso sia ritenuto inammissibile per questioni di natura processuale. 2.5.8. Deve quindi formularsi il seguente principio di diritto Nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinnanzi alla Commissione territoriale, ha l'obbligo di fissare l'udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l'audizione del richiedente, a meno che a nel ricorso vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda b il giudice ritenga necessaria l'acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente c quest'ultimo nel ricorso non ne faccia istanza, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire i predetti chiarimenti, e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile. 2.6. Nel caso di specie, il ricorrente non ha neppure indicato le specifiche circostanze fattuali su cui avrebbe voluto essere sentito e rendere eventuali chiarimenti, limitandosi a dedurre che il Tribunale avrebbe potuto ascoltarlo nuovamente per dipanare le presunte ed imprecisate lacune del suo racconto, di talchè la censura si appalesa del tutto generica e come tale inammissibile vedi sul punto anche Cass. n. 8931/2020 . 3. Con il secondo motivo è stata dedotta la nullità del decreto per violazione del potere-dovere del giudice di acquisire informazioni rilevanti D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8 e alla dir. 2004/83/CE, nonchè per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Lamenta il ricorrente che il giudice di merito, pur dando atto delle condizioni di pericolo ed instabilità politica esistenti in OMISSIS , le ha contraddittoriamente ritenute priva di qualsivoglia rilevanza e non ha assunto le informazioni e i documenti necessari in relazione alla situazione generale di tale paese, limitandosi ad un'acritica adesione del ragionamento della Commissione Territoriale. 4. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14 in relazione alla mancata concessione della protezione sussidiaria. Lamenta il ricorrente che, al di là delle specifiche circostanze della sua storia, avrebbe meritato il riconoscimento della protezione sussidiaria per il solo fatto di provenire dal OMISSIS , che è oggi caratterizzato da una situazione di violenza indiscriminata. Censura, inoltre, che il Tribunale non ha valutato e verificato se il suo allontanamento forzato sia riconducibile a soggetti diversi dallo Stato, circostanza che assume rilevanza ove le autorità non possano o non vogliano fornire protezione. Il ricorrente, infine, contesta il giudizio di non attendibilità del suo racconto, sostenendo che comunque, anche a prescindere da tale valutazione, il giudice di merito avrebbe dovuto tener conto che il rientro nel paese d'origine esponeva lo stesso ad un rischio rilevante ai sensi della normativa di settore. 5. Il secondo ed il terzo motivo, da esaminare unitariamente in relazione alla stretta connessione delle questioni affrontate, presentano profili di inammissibilità ed infondatezza. Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della protezione sussidiaria invocando la sussistenza dei presupposti del danno grave per la propria incolumità sia a norma dell'art. 14, lett. a e b , rispettivamente condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte e tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine , sia della fattispecie dell'art. 14, lett. c minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale . Il giudice di merito ha provveduto su tutte le fattispecie sottoposte alla sua attenzione con argomentazioni esaustive ed immuni da vizi logici. In particolare, quanto all'ipotesi di cui art. 14, lett. c legge cit, il Tribunale di Lecce, dopo aver preliminarmente osservato che, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, deve essere interpretata, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12 nel senso che il grado di violenza indiscriminata deve avere raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia Cass. n. 13858 del 31/05/2018, Rv. 648790 ha accertato, alla luce di fonti internazionali qualificate, come il rapporto EASO aggiornato al dicembre 2017 e i report di Amnesty International 2017 e 2018, l'insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato in OMISSIS . Tale accertamento costituisce un apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità Cass. del 12/12/2018 n. 32064 . Ne consegue che le censure del ricorrente sul punto si configurano come di merito, e, come tali inammissibili in sede di legittimità, essendo finalizzate a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito. Parimenti inammissibili sono le censure svolte dal ricorrente in relazione alle fattispecie di cui all'art. 14, lett. a e b , in ordine alle quali il giudice di merito ha osservato che, alla luce delle molteplici discrasie e profili di genericità del suo racconto analiticamente indicate a pag. 4 del decreto impugnato che ne minano la credibilità può fondatamente ritenersi che lo stesso non abbia realmente preso parte agli scontri politici, che pure storicamente sono avvenuti nel periodo in questione. Tale valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c ed è censurabile in cassazione solo ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l'ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. Cass. n. 3340 del 05/02/2019 . Il ricorrente, oltre a non allegare neppure la grave anomalia motivazionale del decreto impugnato, come detto, unico vizio attualmente censurabile in Cassazione, non si è neppure confrontato con i precisi rilievi del giudice di merito, limitandosi genericamente a sostenere l'attendibilità del suo racconto. Ne consegue che correttamente il Tribunale di Lecce non ha svolto ulteriori approfondimenti, avendo questa Corte già statuito che, in materia di protezione internazionale, l'accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l'esposizione a rischio grave alla vita o alla persona qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall'impossibilità di fornire riscontri probatori Cass. 27 giugno 2018, n. 16925 e v. ancora, fra le altre, Cass. 31 maggio 2018, n. 13858 e n. 14006 Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340 . 6. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 legge cit. anche in relazione al D.P.R. n. 349 del 1999, art. 28 comma 1 alla L. n. 110 del 2017 e all'art. 10 Cost., comma 3. Lamenta il ricorrente che ingiustificatamente il giudice di merito ha respinto la domanda di protezione umanitaria, ancorandola erroneamente agli stessi presupposti richiesti per la protezione sussidiaria. In ogni caso, la condizione oggettiva del paese di origine caratterizzata da un basso livello di tutela dei diritti umani, da un generale livello di insicurezza avrebbe dovuto fondare la concessione del permesso umanitario. 7. Con il quinto motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e dell'art. 8 CEDU nonchè l'omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Lamenta il ricorrente che il giudice di merito non ha concesso il permesso umanitario assegnando un peso eccessivo al dato negativo dell'integrazione sociale in Italia ed al resoconto generico del paese di origine, non considerando che l'integrazione sociale può costituire un presupposto, in un'ottica comparativa, ma non costituire il fattore esclusivo per il rilascio di tale permesso e non provvedendo ad un puntuale accertamento della condizione oggettiva del paese d'origine in correlazione alla situazione personale del richiedente. 8. Il quarto ed il quinto motivo, da esaminare unitariamente, avendo entrambi ad oggetto la protezione umanitarie, sono inammissibili. Va, in primo luogo, osservato che il ricorrente ha frainteso il giudice di merito, sia con riferimento ai presupposti della protezione umanitaria, in relazione alla quale quest'ultimo non ha affermato che sono gli stessi della protezione sussidiaria, ma che le gravi ragioni debbano essere accertate con la medesima precisione e lo stesso rigore di quelle che giustificano le misure di protezione internazionale , sia in relazione alla valutazione del requisito dell'integrazione sociale, in relazione al quale è stato evidenziato dal Tribunale di Lecce proprio l'opposto, ovvero che il parametro dell'inserimento sociale non può essere valorizzato come fattore esclusivo, potendo solo concorrere con altri elementi. Va, infine, osservato che palesemente erronea è l'affermazione del ricorrente secondo cui la condizione oggettiva del paese di origine caratterizzata da un basso livello di tutela dei diritti umani, da un generale livello di insicurezza avrebbe dovuto comunque fondare la concessione del permesso umanitario. Questa Corte, ha, infatti, al contrario, già statuito che, ai fini della concessione della protezione umanitaria, pur dovendosi partire, nella valutazione di vulnerabilità del richiedente, dalla situazione oggettiva del paese d'origine, questa deve essere necessariamente correlata alla condizione personale, atteso che, diversamente, si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese d'origine in termini del tutto generali ed astratti, e ciò in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 in questi termini sez. 1 n. 4455 del 23/02/2018 . Nel caso di specie, come evidenziato dal giudice di merito, è stato proprio il ricorrente a non rappresentare fattori soggettivi di vulnerabilità, di talchè la mancata comparazione da parte del Tribunale di Lecce dei contesti di vita tra il paese d'origine e quello d'accogliente è stato dovuto alla circostanza che non sono stati forniti dal richiedente allo stesso giudice elementi idonei a consentire di porre in essere tale giudizio comparativo. Il rigetto del ricorso non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, non essendosi il Ministero costituito in giudizio. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.