Quali adempimenti sono necessari ai fini della cessione “in blocco” dei crediti bancari?

La pubblicazione dell’avviso di cessione dei crediti nella Gazzetta Ufficiale costituisce presupposto di efficacia della cessione in blocco dei crediti della banca, ma non incide sulla circolazione del credito, né sul perfezionamento della fattispecie traslativa, potendo la suddetta pubblicazione essere surrogata dagli altri adempimenti prescritti dall’art. 1264 c.c., come la notificazione della cessione.

Così si esprime la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20495/20, depositata il 29 settembre. La Corte d’Appello di Catania accoglieva il gravame proposto da una società cessionaria di crediti di una banca, derivanti da effetti cambiari rimasti insoluti nei confronti dell’attuale ricorrente, confermando il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Siracusa nei confronti dei debitori. Uno dei due propone ricorso per cassazione, lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 58, d.lgs. n. 385/1993, il quale disciplina la cessione in blocco dei crediti delle banche diversamente rispetto alla cessione dei crediti ordinaria ex artt. 1260 ss. c.c., imponendo ulteriori adempimenti formali, quali la pubblicazione dell’avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale . La Suprema Corte dichiara infondato il motivo di ricorso prospettato dal ricorrente, per due ragioni. Innanzitutto, poiché la decisione impugnata dava conto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso relativo alla cessione dei crediti, non essendo necessaria quindi la produzione della copia cartacea in giudizio. In secondo luogo, tale pubblicazione rappresenta presupposto di efficacia della cessione in blocco dei crediti nei confronti dei debitori ceduti, dispensando la banca dall’onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, ma allo stesso tempo tale adempimento rimane estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa e non incide sulla circolazione del credito , in quanto esso, da quando si perfeziona la cessione, si trova nella titolarità del cessionario, il quale è perciò legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche quando gli adempimenti richiesti non siano ancora stati eseguiti. A tal proposito, la Corte precisa che la suddetta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale può essere sostituita dagli adempimenti previsti dall’art. 1264 c.c., in particolare dalla notificazione della cessione che non è soggetta a particolari requisiti formali, potendo aver luogo anche tramite l’atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto oppure durante il giudizio. Avendo la decisione impugnata considerato che la società aveva provveduto a comunicare ai debitori, intimando il pagamento, l’avvenuta cessione del credito mediante raccomandata prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 8 – 29 settembre 2020, n. 20495 Presidente Acierno – Relatore Lamorgese Rilevato che La Corte d’appello di Catania, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva il gravame della Finanziaria San Giacomo Spa, cessionaria dei crediti già della Banca Popolare Santa Venere, derivanti da effetti cambiati rimasti insoluti nei confronti di M.L. e C.G. , avverso la sentenza impugnata che aveva rigettato la sua domanda, sul presupposto che la cessione fosse inefficace nei confronti dei debitori, a norma del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58. La Corte ha dunque confermato il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Siracusa nei confronti dei suddetti debitori. La M. propone ricorso per cassazione, resistito dal Credito Valtellinese Spa già Finanziaria San Giacomo e, quale procuratrice, dalla Cerved Credit Management Spa. Considerato che L’unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, che aveva inteso disciplinare normativamente la cessione in blocco dei crediti delle banche in maniera diversa rispetto alla cessione dei crediti ordinaria di cui all’art. 1260 ss. c.c., imponendo adempimenti formali ulteriori, come in particolare la pubblicazione dell’avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale. Il motivo è infondato per due ordini di ragioni. In primo luogo, perché la sentenza impugnata ha dato conto della pubblicazione dell’avviso di cessione dei crediti nella Gazzetta Ufficiale, non essendo necessaria la produzione di copia cartacea nel giudizio. In secondo luogo, la suddetta pubblicazione costituisce presupposto di efficacia della cessione in blocco dei rapporti giuridici nei confronti dei debitori ceduti che dispensa la banca dall’onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, ma tale adempimento è estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa e non incide sulla circolazione del credito, il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario che è, quindi, legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti. Ed infatti la suddetta pubblicazione può essere validamente surrogata dagli adempimenti prescritti in via generale dall’art. 1264 c.c. e segnatamente dalla notificazione della cessione che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può quindi aver luogo anche mediante l’atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio Cass. n. 5997 del 2016 . La sentenza impugnata ha dato conto che la Finanziaria San Giacomo, intimando il pagamento, aveva comunicato ai debitori l’avvenuta cessione del credito con raccomandata in data 16 gennaio 2008, già prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo in data 4 giugno 2008. Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 4.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.